Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2021, n. 7113 - Infortunio con una pressa FTV 40/60 priva di ripari atti ad impedire il contatto degli arti superiori. Ricorso inammissibile

2021


1. Con ricorso proposto personalmente O.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 dicembre 2019, che ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui egli è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, comma 1 e 2 cod. pen., ascrittogli per avere cagionato lesioni personali a A.I.N. - in particolare amputazione falange distale del primo dito della mano destra ed amputazione della P3 del secondo dito- con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione dell'art. 70 d.lgs. 81/2008, consentendo l'utilizzo di una pressa FTV 40/60, priva di ripari atti ad impedire il contatto degli arti superiori dell'addetta con gli organi in movimento, così non evitando che la medesima, che indossava guanti antifortunisici forniti dalla collega D.T. posta in affiancamento alla lavoratrice, tirasse con le mani verso il basso i cavi che si trovavano dentro lo stampo in fase di carico, restando impigliata con il guanto destro fra lo stampo in uscita dalla pressa e la base su cui scorreva, con conseguente schiacciamento dell'indice che rimaneva incastrato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso personalmente l'imputato formulando un unico motivo di impugnazione con il quale fa valere la violazione dell'art. 70 d.lgs. 81/2008 ed il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Sottolinea il mancato accertamento sulla data di fabbricazione della pressa, essendo la medesima stata prodotta anteriormente all'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs 81/2008, nonché l'assenza di accertamento in ordine alla non conformità dell'apparecchiatura al disposto normativo. Assume che seppure l'apparecchiatura era stata modificata, consentendo la fabbricazione di due spine elettriche per volta, anziché quella di una sola spina, ciò era stato realizzato attraverso un meccanismo di slittamento del piano operativo. Nondimeno, sia la pressa come modificata, che quella nella sua originaria versione, imponevano il caricamento della macchina con collocazione dei fili elettrici nella presa pressofusa e la loro estrazione solo alla fine del procedimento. L'incidente, come chiarito dal teste Be. del Dipartimento della Sicurezza sul lavoro, si è verificato anche per l'utilizzo dei guanti antifortunistici forniti alla lavoratrice dalla collega T. ed a causa di una non meglio identificata 'depressione del piano di lavoro', per un movimento incauto della persona offesa. Osserva che, dunque, nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente proposto, essendo stato introdotto successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 10, con cui è stata disposta la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen..
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/02/2021


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