Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2021, n. 7096 - Caduta della cliente del supermercato per omessa segnalazione del pericolo derivante dall'inversione del senso di marcia della scala mobile
1. Con sentenza del 10.7.2019 il Tribunale di Ravenna ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città che ha dichiarato L.V. responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di C.N. (fatto del 20.9.2014).
Si addebita al L.V., quale legale rappresentante del supermercato Conad sito in via Cesarea di Ravenna, di non aver chiaramente indicato ai clienti dell'esercizio commerciale l'inversione del senso di marcia di una delle due scale mobili rimasta in funzione, solitamente utilizzata in salita anziché in discesa, cosicché la persona offesa, appena poggiati i piedi sulla pedana, rovinava a terra, procurandosi le lesioni in atti refertate.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Vizio di motivazione, per non avere considerato che la scala mobile era di proprietà condominiale, con la conseguenza che la vigilanza sulla stessa o comunque la sua gestione non competeva al titolare del supermercato.
II) Vizio di motivazione, per avere omesso di valutare che fu il B. ad invertire il senso di marcia della scala mobile, pur se dietro ordine del L.V., sicché sarebbe spettato al primo segnalare tale situazione.
III) Vizio di motivazione, per non avere considerato la responsabilità della stessa persona offesa nella causazione dell'evento, non avendo la stessa usato la massima diligenza nell'accingersi a salire sulla piattaforma mobile.
3. I motivi dedotti in ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati e reiterativi di censure già proposte in sede di appello e adeguatamente disattese nella sentenza impugnata.
3.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha esaurientemente e logicamente delineato il ruolo di garante del ricorrente, e l'obbligo su questi gravante di assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone che frequentavano il supermercato mediante l'utilizzo della scala mobile. Sotto questo profilo, ha correttamente ritenuto irrilevante che la scala mobile non fosse di proprietà della società che gestisce il supermercato, ma del condominio, atteso che essa era comunque ad esclusivo servizio dell'esercizio commerciale e gestita dallo stesso L.V..
3.2. Il secondo motivo è generico ed inconsistente, avendo il Tribunale congruamente argomentato in ordine alla esclusiva responsabilità del prevenuto, soggetto che nella sua qualità aveva dato disposizioni al B. di effettuare il cambio di direzione della pedana, ed al conseguente onere a carico del L.V., quale responsabile del supermercato, di far predisporre i necessari avvisi alla clientela. Di contro, il B. era solo un addetto alla vigilanza, privo di alcun ruolo nella tutela della sicurezza del luogo di lavoro.
3.3. Anche il terzo motivo è privo di pregio, a fronte di una motivazione che ha esaurientemente e logicamente escluso qualsivoglia responsabilità della persona offesa nella causazione dell'evento, sulla scorta delle univoche risultanze dell'istruttoria espletata. La doglianza sul punto non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l'infortunio è occorso a causa della omessa segnalazione del pericolo derivante dall'inversione del senso di marcia della scala mobile, pericolo effettivo e concreto in quanto è stato accertato che la pedana della scala mobile, sino a quel giorno, aveva sempre funzionato in una certa direzione, sicché era normale attendersi che la direzione fosse rimasta invariata.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. Vanno, inoltre, liquidate a favore della parte civile le spese del grado, da porre a carico del ricorrente quale parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile C.N. che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 27 gennaio 2021