Cassazione Penale, Sez. 4, 23 febbraio 2021, n. 6898 - Sfruttamento dei lavoratori assunti nell'azienda agricola. Sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso
1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza resa in data 30 giugno 2020, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di B.P. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in data 23 maggio 2020, lo aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 603-bis cod.pen ..
Il B.P. é accusato di avere partecipato, unitamente alla consorte T.F., allo sfruttamento di lavoratori assunti presso l'azienda agricola di cui la stessa é titolare, retribuiti in misura difforme dai contratti collettivi e comunque sproporzionata, con reiterata violazione delle norme sull'orario di lavoro, sui periodi di riposo, sul riposo settimanale, sull'aspettativa obbligatoria e sulle ferie, nonché con violazione delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e a condizioni lavorative, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti, e con approfittamento dello stato di bisogni dei lavoratori suddetti.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il B.P., articolando quattro motivi di lagnanza.
Con il primo, ampio motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 603-bis, cod.pen.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla carente valutazione del materiale documentale messo a disposizione dalla difesa in sede di riesame, volto ad attestare sia la regolare assunzione di tutti i lavoratori, la loro regolare retribuzione a mezzo bonifici e l'assenza di sfruttamento dello stato di bisogno dei medesimi.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riguardo all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari.
Con il quarto motivo - erroneamente contrassegnato dal numero 5 - il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare.
3. A fronte di quanto precede, va dato atto della sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, in relazione al venir meno del provvedimento cautelare che era stato confermato con l'ordinanza oggetto dell'originario gravame, come da nota del Tribunale di Castrovillari in data 24 dicembre 2020, da cui risulta l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta a carico del B.P., giusta ordinanza emessa dal G.i.p. competente in pari data.
Il ricorso é pertanto divenuto inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile a colpa del ricorrente, con ciò che ne consegue con riguardo alle spese, che non vengono poste a suo carico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2021.