Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2020, n. 12445 - Ribaltamento con una trattrice agricola per il trasporto di legname. Posizione di garanzia dell'amministratore di fatto e rischio di recidivanza

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. P.D. ricorre avverso la ordinanza del Tribunale di Roma il quale, in sede di riesame cautelare, ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art.589 cod. pen. con inosservanza delle disposizioni in materia antinfortunistica in relazione alla morte di un dipendente della ditta AGRIPRO' il quale, nel manovrare una trattrice agricola con ruote gommate per il trasporto di legname, si era ribaltato più volte ed era rimasto schiacciato dal mezzo.
2. Quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza l'esame delle doglianze proposte dal ricorrente si era mossa in una duplice direzione. Da una parte il giudice del riesame, in aderenza a quanto affermato dal giudice della cautela, ha argomentato in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia del P.D. evidenziando che, contrariamente alle risultanze formali, il ricorrente era l'indiscusso dominus della società AGRIPRO' datore di lavoro del dipendente infortunato. A fondamento di tale assunto valorizzava numerose emergenze processuali e in particolare le dichiarazioni etero accusatorie di persona indagata dello stesso reato e formale responsabile della società, K., il quale aveva riconosciuto il ruolo immanente del P.D. nella medesima compagine, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in numerosi elementi di fatto e nelle dichiarazioni di altri dipendenti.
2.1 Sotto diverso profilo evidenziava i gravi profili di colpa addebitabili al P.D. il quale aveva proseguito l'attività aziendale, immediatamente dopo una prima cessazione in ragione di un fallimento, in spregio delle più elementari cautele in materia di sicurezza sul lavoro, destinando il lavoratore infortunato ad una attività di trasporto legna senza avergli fornito adeguata formazione e informazione sulle procedure di lavoro da attuarsi in condizioni di pendenza e di agibilità del declivio precarie e pericolose, fornendo mezzo di trasporto del tutto inadeguato e controindicato anche secondo le istruzioni tecniche del mezzo impiegato, per di più dopo che altri dipendenti, e lo stesso amministratore formale della società K., erano incorsi in analoghe disavventure, sebbene non denunciate. A tale proposito riteneva non rilevante e recessivo il dato di fatto che il lavoratore fosse o meno titolare di una licenza di guida per trattrici agricole, come allegato dalla parte ricorrente, laddove la mancanza di licenza avrebbe semmai rappresentato ulteriore gravissimo profilo di colpa in capo al ricorrente.
3. In punto di esigenze cautelari evidenziava la ricorrenza di attuale e molto concreto pericolo di reiterazione in ragione della pervicacia del P.D. nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale nonostante il dichiarato fallimento della compagine originaria, anche con diverse forme aziendali e mediante l'ausilio di teste di legno, ponendo a repentaglio la integrità fisica dei lavoratori in violazione di basilari regole cautelari connesse alla specificità della lavorazione, nonché di quelle di buon senso che avrebbero dovuto indurlo a desistere, tenuto altresì conto del coinvolgimento nell'attività imprenditoriale della moglie dell'indagato, la quale risultava proprietaria del mezzo utilizzato dal lavoratore infortunato.
4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del cautelato avanzando due profili di doglianza.
Con un primo motivo deduce violazione di legge in punto di gravi indizi di colpevolezza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento, assumendo che il giudice del riesame si era posto a disquisire se il ricorrente avesse o meno inteso porre in discussione la posizione di garanzia del P.D., contestando la titolarità di fatto della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, ovvero se si fosse limitato ad escludere la relazione causale tra la condotta omissiva addebitata e l'evento dannoso. Sul punto rappresentava che in ragione dell'effetto devolutivo della richiesta di riesame e delle specifiche doglianze proposte dal ricorrente, il giudice del riesame avrebbe dovuto esaminare ogni singola questione, anche in punto di esigenze cautelari, mentre era scaturita una motivazione meramente assertiva e privo di adeguato riscontro rispetto alle censure sollevate.
4.1 Con separata articolazione deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dei requisiti di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari rappresentando che, anche sul punto, la motivazione dell'ordinanza era inadeguata in quanto fondata sulle dichiarazioni dell'indagato dello stesso reato K. persona inattendibile e in mancanza di circostanziati elementi su cui fondare il pericolo relativo all'acquisizione della prova e alla reiterazione della condotta criminosa. Analoga censura era svolta in relazione alla selezione, in termini di adeguatezza e di proporzionalità, di misura cautelare da applicare.

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso, teso a escludere la presenza di un univoco e grave patrimonio indiziario, si presenta manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e dì logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'Interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libértate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale), (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez. II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.VI, 8.3.2012 n.11194).
2. Orbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione, ha adeguatamente rappresentato, attraverso un apparato motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, come nei confronti dell'odierno ricorrente P.D. ricorra un quadro indiziario assolutamente rilevante, grave e univoco a sostegno tanto della posizione di garanzia rivestita quale amministratore di fatto della ditta che aveva destinato il dipendente all'attività di trasporto del legname, quanto delle gravissime lacune organizzative e gestionali dell'azienda da questi gestita. Gravissime invero sono state le lacune riscontrate dai giudici della cautela sia in fase di valutazione dei rischi e di formazione del relativo Documento, sia in relazione alla formazione e ad informazione del dipendente infortunato, sia infine nella messa a disposizione di un mezzo assolutamente inadeguato tanto per caratteristiche proprie (ruote gommate), sia in relazione all'area, dalle caratteristiche impervie e dalla accentuata pendenza, in cui il lavoratore era chiamato ad operare.
3. Sulla prima questione il giudice del riesame ha evidenziato, con motivazione assolutamente corretta sotto il profilo logico giuridico, la ricorrenza di continuità aziendale tra l'impresa del P.D., sottoposta a fallimento e l'attività della ditta AGRIPRO' nella quale erano confluiti i dipendenti della azienda decotta, la immanente posizione di direzione da parte del P.D. come evidenziata dalla moglie della persona offesa, nonché dal K., che risultava il formale legale rappresentante della società e da alcuni dei dipendenti sentiti a sommarie informazioni, e come peraltro confermato da una pluralità di evidenze fattuali, puntualmente indicate dal giudice della cautela.
3.1 Il giudice del riesame ha poi indicato come la causa della perdita di controllo della trattrice sia stata certamente addebitabile ad un uso improprio del mezzo sia in ragione delle inadeguate caratteristiche di tenuta del mezzo in zona impervia e scoscesa, sia in ragione della particolarità dei luoghi in cui il lavoratore era chiamato ad operare la cui pendenza escludeva il ricorso a un tale mezzo di trasporto sulla base dello stesso documento di istruzioni della casa costruttrice che indicava le modalità di utilizzo del mezzo. Parimenti veniva segnalata l'assenza di adeguata formazione ed informazione del dipendente in relazione alla specifica attività lavorativa da compiersi.
4. Quanto ai motivi relativi alla ricorrenza di esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza e di proporzionalità, in questa sede non può procedersi, a rinnovare integralmente l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. , ma deve esclusivamente verificarsi se l'apprezzamento operato dal giudice del riesame sia coerente con i criteri di logicità e di non contraddittorietà.
Come è noto, "l'attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). 
5. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio evidenziando da una parte le peculiari ed estremamente gravi ed offensive modalità del fatto contestato al P.D. cui è addebitabile l'oblio delle più elementari regole cautelari.
Dall'altra parte l'attualità del rischio di recidivanza risiede nel fatto che quanto occorso alla persona offesa sia stato preceduto da analoghi incresciosi episodi infortunistici nell'utilizzazione della trattrice. La ricorrenza di eventi di tale fatta, in epoca immediatamente precedente quella in cui si realizzò l'infortunio mortale, rappresenta da un lato riprova dell'assoluto difetto organizzativo del P.D. nella adozione di misure cautelari ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico e di trasporto del legname, e dall'altra un profilo di immanente pericolo, che rasenta la certezza, di una prosecuzione della gestione aziendale connotata da gravi carenze in tema di sicurezza, gravide di conseguenze perniciose.
5.1 Tale inferenza viene poi avvalorata dalle considerazioni inerenti alla personalità del P.D., caratterizzata dall'azzardo e dalla elusione delle proprie responsabilità, in quanto lo stesso ha proseguito nella gestione dell'attività imprenditoriale, nonostante il fallimento della sua azienda, proseguendo nella sconsiderata e pericolosa gestione della movimentazione del legname, operando a tale al fine sotto la copertura di un prestanome.
5.2 Nel contempo il giudice del riesame non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza il comportamento del prevenuto successivo ai fatti in termini tali da giustificare la concretezza e l'attualità del rischio di inquinamento delle prove e, soprattutto di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, logicamente desunto dalla eclatante gravità della condotta e dalla palesata carenza di regole cautelari nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
6. Infondato è inoltre il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale laddove il giudice del riesame ha evidenziato che, a fronte degli elementi desunti dalla personalità del ricorrente e dalle modalità assolutamente eclatanti delle inosservanze denunciate, la misura degli arresti domiciliari costituisce un presidio cautelare minimo atteso che una misura non detentiva lascerebbe il P.D. del tutto libero di svolgere ogni attività di inquinamento probatorio e di reiterare i reati accertati.
7.Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.




P. Q. M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7.2.2020


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