Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2020, n. 12165 - Infortunio con una macchina avvolgitrice di tubi plastici. Prescrizione

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. Con sentenza del 9 marzo 2015, il Tribunale di Padova dichiarava M.A., amministratore della società FITT s.p.a., responsabile dei reati ascritti e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione.
Al predetto imputato erano ascritti i seguenti reati:
capo a) di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. perché, nella qualità di amministratore della società FITT S.p.A. con sede operativa a San Pietro in Gù (PD), cagionava alla lavoratrice S.L. una lesione personale dalla quale derivava una malattia della durata di giorni 132 per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro consistita: nel non aver valutato i rischi presenti nella macchina avvolgitrice di tubi plastici (art. 28, co. 2 lett. a) d.lgs.vo n.81 del 2008), nel non aver assicurato alla predetta lavoratrice un'adeguata formazione in materia di sicurezza per i rischi riferiti alla mansione di capoturno del reparto accordatura, con riferimento alla predetta macchina (art. 37, comma 1, lett. b) d.lgs.vo n. 81 del 2008) e per aver messo a disposizione dei lavoratori ed inserito nel ciclo produttivo la macchina predetta in assenza di dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione, ivi compreso il libretto d'uso e manutenzione (art. 71 lett. c) d.lg.vo n. 81 del 2008).
In particolare la lavoratrice, nel sostituire le quattro pale del rullo avvolgitore della macchina operatrice in questione per verificarne il corretto fissaggio, dava impulso, con un comando a pedale, alla rotazione del rullo il quale, anziché girare, come di regola, a bassa velocità nel senso dell'avvolgimento del tubo ruotava ad alta velocità nel senso inverso, intrappolando così la sua mano destra tra le pale del rullo medesimo.
In San Pietro in Gù, il 20 settembre 2011;
capo b) di cui agli artt. 28, comma 2, lett.a) e 55, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 per avere adottato il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett.a), in assenza della valutazione dei rischi presenti nella macchina denominata avvolgitubo;
capo c) di cui agli artt. 37, comma 1, lett.b) e 55, comma 5, lett.c), d.lgs. n. 81/2008; capo d) di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008;
2. Con sentenza del 22 novembre 2018 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti ai capi b), c) e d) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto.
3. M.A., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando due motivi.
3.1. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 590, comma 3, cod. pen.
Sostiene che il percorso argomentativo della Corte distrettuale, illogico e incoerente con la contestazione, posto che l'addebito di non aver contemplato i rischi legati al funzionamento di tale macchinario si è risolto in un travisamento del fatto, in quanto il documento di valutazione dei rischi della società FITT s.p.a. contemplava la previsione di misure precauzionali ed era, pertanto, in linea con le prescrizioni imposte dall'art. 28 del d.lgs.vo n. 81/2008.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli arti. 53 e ss. L. n. 689/81, atteso che la Corte distrettuale si è limitata a ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado, a seguito dell'avvenuta declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) c) e d), senza tuttavia prendere in considerazione l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
4. Osserva il Collegio che, non risultando il ricorso manifestamente infondato sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'intervenuta causa estintiva del reato in relazione al quale è stata pronunciata la condanna essendo spirato il relativo termine di prescrizione che, tenuto conto del tempus commissi delicti e del complessivo periodo di sospensione di giorni sessanta, è decorso in data 20 maggio 2019.
È appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento sugli altri motivi di ricorsi dedotti, proprio in considerazione dell'avvenuto decorso dei termini massimi prescrizionali; invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge e/o di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 2002 -, Cremonese, Rv. 220511).
Si precisa, infine, che alla stregua delle emergenze probatorie evidenziate dai giudici di merito, non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.



P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18/02/2020


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