Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2021, n. 3903 - Caduta dopo la pulizia di una macchina taglia-tessuto. Intervenuta prescrizione del reato

2021

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 15 febbraio 2016, con cui R.R. era stato condannato alla pena di euro 300 di multa, coi benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590, comma secondo, cod. pen., perché, nella sua qualità di direttore dello stabilimento della "Tessilbrenta" s.r.l., avente ad oggetto la produzione di tessuto-non tessuto, delegato alla sicurezza del lavoro, per imprudenza e negligenza ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 19.1.21, 70.1 e 71.2.c d. l.vo n. 81 del 9 aprile 2008), in specie per avere omesso di vigilare sull'esecuzione del lavoro dell'operaio C.V., addetto ad una nuova macchina in fase di collaudo per la produzione di tessuto-non tessuto mediante dispensa di colla, a caldo, che tuttavia ne imbrattava soventemente la lama, che andava perciò pulita manualmente salendo sulla sommità dell'utensile, a circa un metro da terra - per avere omesso di fornire istruzioni per la pulizia in sicurezza di detta lama, in assenza di qualsiasi manuale di manutenzione, e di adottare misure organizzative e materiali idonee a ridurne i rischi, essendo il tetto del macchinario privo di parapetto o di altre strutture cui appoggiarsi, cagionava al C.V., che da quella sommità cadeva al suolo dopo aver ripulito l'anzidetta lama dalla colla, una lesione personale grave consistita nella frattura del polso destro, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni - in Pove del Grappa, il 22 luglio 2010).
L'infortunio si verificava allorquando l'operaio C.V. , mentre era intento al lavoro su una macchina taglia-tessuto, intervenuto per pulire la lama imbrattatasi di colla durante le operazioni di taglio, saliva sulla sommità del macchinario e terminata l'operazione, scendendo, a causa di una perdita di equilibrio, cadeva a terra, procurandosi una frattura al polso destro, lesione guarita in oltre 40 giorni.
Quanto alla ricostruzione del fatto, il C.V. precisava che - dopo la modifica del macchinario messa a punto dalla ditta Testa - non aveva ricevuto istruzioni operative in relazione alle modalità di pulizia del nastro e che prima dell'infortunio era stato necessario intervenire per ripulire la lama imbrattatasi di colla in media due o tre volte al giorno e che l'unico modo di effettuare la pulizia era salire sulla sommità della stessa per raggiungere il disco (vedi le dichiarazioni rese da Z. Massimiliano). L'isp. Peca (SPISAL) riferiva sugli esiti del sopralluogo effettuato presso la sede aziendale in data 25 marzo 2011, precisando di aver constatato la non conformità del macchinario ai requisiti di sicurezza in relazione agli interventi di pulizia delle lame, possibili solo salendo sulla sommità del macchinario stesso; inoltre, sottolineava il profilo di corresponsabilità dell'infortunato che non aveva avvisato il preposto della necessità dell'intervento di pulitura (circostanza confermata dal teste di difesa M. e dal teste S.). Il teste di difesa F. (dipendente della ditta Testa) ricordava di aver modificato il macchinario presso la sede aziendale; l'intervento era ultimato in data 12 luglio 2010 e l'unica modalità possibile di pulitura della lama consisteva nel salire sopra e pulirla di persona, più veloce rispetto all'azione con un bastone ed uno straccetto.
L'evento lesivo si era verificato per l'omessa dotazione di protezioni nel macchinario, che consentissero l'intervento di pulizia, senza salire sulla sommità dello stesso. Risultava provato, attraverso l'escussione dei testimoni lavoratori assunti e la documentazione acquisita, che l'imputato aveva effettivamente disposto di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate; era dotato non solo di poteri di rappresentanza esterna nei rapporti di lavoro, ma anche dei poteri di acquisto di materiali, attrezzature, macchinari, con l'onere di verificarne l'efficienza e l'idoneità anche ai fini della loro sicurezza; aveva poi lo specifico potere-dovere di predisporre le misure di sicurezza e di vigilare affinché le istruzioni impartite venissero rispettate.
La condotta perpetrata dall'odierno imputato doveva essere considerata imprudente e negligente giacché trascurava di adoperare tutte le cautele necessarie, affinché gli interventi di pulizia dei nastri del nuovo macchinario fossero eseguiti in sicurezza, ma non costituiva la causa esclusiva dell'incidente.
Il C.V. pativa l'infortunio durante la sua ordinaria attività di lavoro, in condizioni di prevedibile insicurezza, in ragione dell'omessa predisposizione di idonee strutture di appoggio, poi effettivamente allestite con modifica del macchinario, a riprova che della sua pericolosità pregressa in caso di intervento di pulizia.
Tenendo conto della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, doveva ragionevolmente escludersi che la condotta dell'operaio C.V. potesse considerare esorbitante, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, ciò a fronte della constatata omissione di cautele da parte del datore di lavoro che - solo dopo l'infortunio per cui è processo - predisponeva una strumentazione idonea e sicura.
L'esperienza tecnica del C.V. non escludeva la necessità di istruirlo in relazione all'operazione di pulizia. Come affermato dall'imputato, il macchinario era appena arrivato, per cui occorreva vigilare sul corretto funzionamento e sulla sicurezza di utilizzo, anche nella fase di pulizia, da parte del R.R., responsabile della sicurezza.
Non emergeva che altri soggetti, tra i quali P. e S., avrebbero dovuto riferire a R.R. eventuali problematiche, mancando documentazione comprovante j una valida subdelega da parte di R.R. a terzi.
Sul piano del giudizio controfattuale, se il R.R. avesse subito vigilato sulla sicurezza del macchinario e diligentemente assolto agli obblighi posti a suo carico dalla normativa di sicurezza, riducendo la larghezza del banco in modo da poter effettuare l'intervento di pulizia senza salire sulla sommità dello stesso, e collocando il parapetto sulla pedana ed una scaletta esterna, avrebbe sicuramente impedito l'evento lesivo occorso alla persona offesa.

2. R.R., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 19 T.U.S.L. e 590 cod. pen..
Si deduce che la sentenza impugnata ha confermato la penale responsabilità del solo R.R., nonostante non potesse muoversi esclusivamente a lui il rimprovero per le lesioni patite dalla persona offesa, in ragione del particolare organigramma adot­ tato all'interno dello stabilimento, comprendente un direttore di stabilimento, l'ing. R.R., un responsabile degli impianti, il S., e una serie di capiturno, tra i quali, per quanto concerne il turno di lavoro interessato dal sinistro, il P..
Del resto, il capo d'imputazione faceva riferimento a tale riparto di funzioni, chiamando a rispondere del reato in questione il PE., legale rappresentante della Tessilbrenta S.r.l., nonché il R.R. e il P., in quanto rispettivamente direttore di stabilimento e capoturno. Già nell'atto di appello erano state evidenziate l'irragionevolezza e la contraddittorietà insite nell'affermazione di responsabilità del direttore di stabilimento e nella contemporanea assoluzione nei confronti del soggetto tenuto, in quanto preposto, a verificare l'osservanza, da parte del lavoratore, delle istruzioni antinfortunistiche e a informare prontamente il delegato alla sicurezza dell'incauto comportamento del prestatore di lavoro con lui a diretto contatto.
La struttura dello stabilimento prevedeva un preciso organigramma con deleghe in materia di sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro ben specificate, oltre che nella documentazione agli atti, anche dall'infortunato in sede di deposizione dibattimentale. In pratica il R.R. vari preposti tra i quali il S., responsabile degli impianti, il quale, a sua volta, dirigeva una serie di capiturno, nel caso di specie il Pe., che lavoravano affiancati da colleghi esperti quali il C.V., in possesso delle qualità per fare il capomacchina ma che, nell'occasione delle operazioni di collaudo del nuovo impianto, era in affiancamento a sua volta aiutato da un operaio interinale.
Ai sensi dell'art. 19 T.U.S.L., la figura del preposto non è sgravata da obblighi in materia di sicurezza sul lavoro fra i quali assume rilievo quello di "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge non­ ché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti" (lett. a), nonché quello di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta" (lett. f).
Un tale obbligo è posto a carico di siffatta figura in considerazione della sua stretta vicinanza col lavoratore, atta a consentirgli una diretta vigilanza sull'operato del prestatore di lavoro e così una facile rilevazione dei rischi insiti nel luogo di lavoro e dei gesti avventati del sottoposto, in particolare se relativi all'uso di macchinari o attrezzature di lavoro. Trattasi, dunque, di privilegiata posizione di accesso a situazioni di potenziale pericolo che sfuggono, invece, al diretto controllo del datore di lavoro (o delegato alla sicurezza ex art. 16 T.U.S.L.), che, solo se tempestivamente informato da costui, può fronteggiare le insidiosità per l'incolumità del prestatore di lavoro.
La Corte di appello avrebbe dovuto trarre le necessarie implicazioni dagli obblighi sanciti a carico del preposto dall'art. 19 TUSL in termini di responsabilità ex art. 590 cod. pen. per il sinistro occorso al lavoratore a causa di una prassi scorretta non debitamente segnalata al vertice.
L'infortunio si verificava per un grave imprudenza dello stesso lavoratore occasionata solo in via mediata dal difetto di funzionamento di quella macchina in fase di collaudo ed in uso per poche ore al giorno e solo da un vizio di funzionamento del quale il lavoratore esperto, formato ed informato non informava il preposto e, conseguentemente, la figura apicale.
Difatti, durante l'uso di un macchinario in fase di collaudo attivato ad ore da un paio di giorni, la lama taglia-tessuto si era imbrattata di colla e, per rimuoverla, il C.V., addetto alla macchina, era salito sul tavolo di lavoro di propria iniziativa per raggiungere il punto sporcatosi, senza avvisare del problema il preposto, il quale, violando le prescrizioni dell'art. 19 T.U.S.L., non si accorgeva della trasgressione del lavoratore in violazione. Con tale modus procedendi, tuttavia, il C.V. scivolava, scendendo dal piano, e si fratturava così un arto.
La lesione era occasionata da due condotte abnormi del lavoratore: il mancato avviso dell'inconveniente alla lama; la salita sul tavolo per raggiungerla, anziché richiedere gli strumenti adatti per arrivare a quel sito, manovre del tutto contingenti e quindi oggetto di possibile controllo preventivo solo da parte del preposto, ovvero del soggetto tenuto ex lege al controllo puntuale sulla corretta osservanza delle istruzioni antinfortunistiche da parte del lavoratore nonché a riferire in merito alle relative trasgressioni. Dalla lettura della sentenza impugnata si evinceva che il problema dell'imbrattamento di colla si era già verificato prima del sinistro, ma dell'inconveniente non era stato avvisato il Pe., benché preposto a stretto contatto lavorativo con l'infortunato addetto alla macchina taglia-tessuto scenario dell'infortunio, né, tanto­ meno, il R.R., delegato alla sicurezza, così impossibilitato a farvi fronte.
L'omessa comunicazione al proprio responsabile dell'inconveniente impediva, di fatto, al Direttore di Stabilimento, che a sua volta sarebbe stato informato dal capo squadra o dal preposto, di informare il C.V. su come pulire e arrivare alla parte imbrattata su cui intervenire senza doversi sedere sul banco di lavoro.
Il R.R. non era stato informato del problema perché si trattava di una fase di avvio collaudo, perché né il preposto né il capo turno conoscevano l'inconveniente e ciò perché il C.V., visto che bastava sedersi sul piano di lavoro per pulire la lama che si era sporcata tre volte in un giorno durante il quale aveva tagliato almeno 500 volte il tessuto non tessuto, aveva agito da solo, contravvenendo ai precetti di non arrampicarsi (in realtà sedersi) e di informare i superiori delle problematiche tecniche rilevate durante il lavoro.
Il preposto avrebbe dovuto accorgersi dell'imprevisto e dell'incauta mossa del lavoratore poiché avrebbe dovuto vigilare, onde rilevare la prassi scorretta praticata dal prestatore e riferirne al superiore ex art. 19, lett. a), T.US.L., nonché comunicare ex art. 19, lett. f), T.U.S.L. il difetto del macchinario al delegato alla sicurezza, sì da porre quest'ultimo nella condizione di poter provvedere adeguatamente.
La responsabilità penale del direttore di stabilimento delegato alla sicurezza, in presenza di un preposto, non poteva essere affermata per l'incidente avvenuto al lavoratore per causa direttamente collegata a gesti incauti del medesimo, occasionati da sconosciuti inconvenienti nell'uso di un macchinario, dei quali egli non era stato nemmeno informato dal preposto, che aveva omesso di vigilare e informare ex art. 19, lett. a) e f), T.U.S.L.: solo in caso di avvenuta informazione nei confronti del soggetto apicale, infatti, potrebbe legittimamente discorrersi di una responsabilità ex art. 590 cod. pen. in capo al delegato alla sicurezza.
2.2. Violazione degli artt. 590 e 43, comma primo, cod. pen..
Si osserva che, nel capo d'imputazione, l'infortunio era stato causalmente ricollegato ad imprudenza, negligenza ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, nello specifico, degli artt. 19 e 71, comma 2, T.U.S.L..
L'art. 71, comma 2, lett. c), T.U.S.L. prevede: "all'atto della scelta delle attrezza­ ture di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse".
Nel caso di specie, una tale inadempienza non si verificava poiché il rischio all'incolumità del lavoratore derivava da un problema prodottosi durante l'uso di un macchinario nuovo, in fase di collaudo e da pochi giorni attivato saltuariamente presso lo stabilimento: un inconveniente attinente al particolare tipo di tessuto impiegato e non prospettato dal costruttore, perciò non conoscibile se non attraverso l'impiego in collaudo della macchina. Per tale ragione il R.R. non poteva preventivare ed evitare l'imbrattamento di colla della lama causato dal peculiare tipo di tessuto (ovatta) impiegato nel macchinario nuovo deputato allo srotolamento delle bobine.
La condotta dell'imputato, inoltre, non era neppure genericamente negligente o imprudente essendo state adottate tutte le cautele necessarie per impedire che, dall'uso del macchinario, potessero verificarsi infortuni occasionati da pericoli ancora sconosciuti durante la fase del collaudo: l'impiego della macchina era affidato al la­ voratore più esperto, il C.V., con divieto di uso ad altri operai e obbligo di riferire immediatamente ai propri superiori dei problemi riscontrati.
L'infortunato aveva disatteso le precise istruzioni antinfortunistiche ricevute, non informando dell'intoppo i responsabili, rimasti così all'oscuro dell'inconveniente. A causa del silenzio del C.V., il R.R. non poteva dettare istruzioni per la pulizia della lama, non sapendo affatto del suo imbrattamento di colla. Il R.R. aveva adottato tutte le misure che diligenza, prudenza e normativa antinfortunistica imponevano nei limiti dell'umana prevedibilità ed evitabilità.
Per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, infatti, occorre accertare, con valutazione ex ante, la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (l'homo eiusdem professionis et condicionis) di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe potuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva".
2.3. Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 41, comma secondo, cod. pen..
Si rileva che non sussisteva il nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'infortunio occorso alla persona offesa per il sopraggiungere di una causa rilevante ex art. 41, comma secondo, cod. pen..
Nel caso in cui il garante abbia predisposto tutte le cautele all'uopo necessarie e, ciononostante, il sinistro si verifichi ugualmente, il datore di lavoro (o il delegato) non risponde penalmente, dovendosi imputare allora l'evento a causa maggiore, caso fortuito o all'esclusivo contegno incauto dell'infortunato. In particolare, la c.d. condotta abnorme del lavoratore esclude la sussistenza del nesso di causalità tra condotta del garante ed evento, assumendo la veste di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen..

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata in data 31 agosto 2018, nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (22 luglio 2010) e dei periodi di sospensione della prescrizione (dei quali sessantaquattro giorni ex I. covid.) e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..
Le doglianze sopra esposte non possono essere considerate prima facie infondate e si appalesano, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emer­ gano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompa­ tibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Dovendosi escludere l'inammissibilità del ricorso, la causa estintiva della prescri­ zione può essere rilevata, anche perché non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato che imporrebbe, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., un proscioglimento nel merito.
Tale evenienza non ricorre alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motiva­ zione rinvenibile nel provvedimento impugnato, col quale è stata ricostruita la posi­ zione di garanzia riconosciuta in capo all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate.

4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.



P. Q. M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma 1'11 novembre 2020.


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