Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2021, n. 7958 - Ricorso contro il decreto di convalida del sequestro probatorio della macchina impregnatrice a seguito di infortunio. Rigetto
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dalla Puricelli s.r.l. avverso il decreto della Procura del Tribunale di Lecco del 28 febbraio 2020 di convalida del sequestro probatorio della «linea di impregnazione decorativi macchina otto marca tocchio costruzioni meccaniche Vigevano, matr. Tl0 anno 1980», emesso in relazione al reato di cui all'art. 590, commi secondo e terzo, cod. pen. (infortunio sul lavoro a danno di S.S., operaio della ditta, il quale, durante le operazioni di approntamento della macchina impregnatrice n. 8 aveva subito lo schiacciamento della mano destra ed era poi trasportato presso un ospedale, dove era sottoposto ad operazione chirurgica, con prognosi di quaranta giorni).
Nel decreto di sequestro probatorio il P.M. evidenziava che il macchinario sottoposto a vincolo costituiva corpo del reato, e che la misura cautelare risultava indispensabile per la prosecuzione delle indagini e, in particolare, per la necessità di evitare il pericolo di dispersione, modificazione, manomissione o alterazione di stato dello stesso nonché per l'individuazione dell'esatta dinamica dell'infortunio.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza difensiva del 2 febbraio 2020, di fissazione dell'udienza con urgenza, escludendo che la materia in oggetto rientrasse tra i procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, D.L. n. 18 del 2020, la cui trattazione era consentita durante il periodo di sospensione delle udienze a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19. Il procedimento, pertanto, era fissato e celebrato in data 21 maggio 2020.
I giudici della cautela hanno ritenuto inconferenti i motivi di ricorso, rilevando che le categorie richiamate dalla difesa del fumus boni iuris e del periculum in mora erano proprie del sequestro preventivo e non di quello probatorio, i cui presupposti consistevano nel fumus commissi delicti e nel nesso di pertinenzialità tra il bene oggetto della misura e il reato ipotizzato.
In ordine al primo requisito, il Tribunale del riesame ha dato atto che l'infortunio si era realizzato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, per cui appariva necessario svolgere indagini al riguardo; per quanto attiene al secondo requisito, ad avviso del giudice a quo, il macchinario doveva essere ritenuto corpo del reato, trattandosi dello strumento col quale il lavoratore si era procurato la lesione alla mano destra.
Il Tribunale del riesame ha osservato che la motivazione del decreto, seppur concisa, era completa in ordine all'indicazione delle finalità del sequestro e che l'osservazione del macchinario appariva indispensabile per accertare la dinamica dell'infortunio e per cristallizzare lo stato dell'apparecchio al momento del fatto, onde verificare la corretta installazione e il funzionamento dei dispositivi di protezione prescritti.
L'organo giudicante, pur comprendendo l'esigenza di utilizzazione del macchinario, il cui sequestro comprometteva gravemente l'operatività dell'intera produzione della Puricelli, e dando atto dell'operatività del principio di proporzionalità in tema di sequestro probatorio, ha evidenziato che, all'esito dell'espletamento degli accertamenti tecnici, non sarebbero rimaste ragioni ostative al dissequestro.
2. La Puricelli s.r.l., in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, pro ponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. e 83, comma 3, lett. b), n. 2, D.L. n. 18 del 2020.
Si deduce che, a seguito della presentazione di istanza di trattazione con urgenza, il procedimento dinanzi al Tribunale del riesame doveva essere trattato entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per cui il tardivo esame del ricorso aveva comportato l'inefficacia del provvedimento (rilievo già formulato dinanzi al Tribunale del riesame).
L'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, D.L. n. 18 del 2020 richiamato dal Tribunale del riesame ha escluso dall'applicazione della sospensione dei termini i procedimenti concernenti misure cautelari e il sequestro probatorio, che, pur perseguendo finalità diverse dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo, doveva essere ritenuto un provvedimento cautelare a tutti gli effetti. Il sequestro probatorio, sebbene letteralmente non inserito in tale disposizione, doveva essere ritenuto incluso tra le ipotesi di sospensione, in quanto la generica locuzione «misure cautelari» è stata utilizzata allo scopo di ricomprendere nella sua applicazione tutti i procedimenti cautelari penale, civile, tributario ed amministrativo.
Una diversa interpretazione della norma la renderebbe incostituzionale sotto un duplice profilo: a) violazione del diritto di difesa, restando impedito il ricorso giudiziario per un lungo periodo di tempo; b) violazione del diritto di uguaglianza per disparità di trattamento rispetto a chi abbia subito un sequestro preventivo o conservativo che potrebbe avere accesso immediato alle garanzie di legge.
2.2. Violazione degli artt. 253, 355, comma 3, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione al requisito della proporzione.
Si osserva che il Tribunale del riesame ha evidenziato una palese sproporzione tra il provvedimento cautelare adottato e le esigenze probatorie, ritenendo di non poter accogliere il ricorso sul punto in ragione della limitazione del sindacato giurisdizionale alla legittimità genetica ed originaria del provvedimento impugnato. Secondo i giudici della cautela, la rimarcata sproporzione sarebbe sopravvenuta all'emissione del decreto di sequestro e non potrebbe formare materia di valutazione in sede di riesame, bensì solo oggetto di giudizio dinanzi al G.I.P. in sede di rigetto di richiesta di dissequestro ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen.. L'interpretazione di tale disposizione, tuttavia, è errata, in quanto, a seguito della riforma del 2015, in base all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame deve tenere conto, nella decisione, dei «motivi diversi» sopravvenuti e/o dedotti in giudizio anche dalla difesa.
2.3. Violazione degli artt. 253, 355, comma 3, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'assenza di motivazione del decreto di convalida di sequestro probatorio.
Si rileva che il decreto di convalida non conteneva una descrizione dei fatti e del reato asseritamente commesso e si limitava a rinviare al verbale redatto dalla A.T.S., a sua volta del tutto carente sul punto. Inoltre, l'esigenza cautelare espressa dal pubblico ministero era del tutto generica ed indeterminata, tanto da poter essere adottata indistintamente per qualsiasi analogo provvedimento.
2.4. Violazione degli artt. 253, 355 comma 3, e 275 cod. proc. pen. per violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.
Si osserva che i tecnici A.T.S., anziché eseguire il sequestro, avrebbero potuto svolgere rilievi ed accertamenti tecnici, per verificare se l'infortunio occorso al lavoratore fosse imputabile a violazioni di legge da parte del datore di lavoro, senza dover procedere al sequestro di un intero impianto produttivo, per cui sussisteva una palese sproporzione tra il provvedimento adottato e l'esigenza probatoria.
Diritto
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso si articola su plurimi profili attinenti all'interpretazione della normativa emergenziale.
1.1. La prima censura, con cui si deduce che il procedimento di riesame doveva essere trattato con urgenza ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., è infondata.
Va premesso che il procedimento di riesame si svolgeva durante la vigenza del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), in tema di «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», disposizione peraltro riprodotta (senza modifiche sul punto) nei successivi decreti sempre attinenti all'emergenza epidemiologica.
La norma dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 cit. in tema di giustizia contempla una dettagliata disciplina finalizzata alla realizzazione di un contemperamento tra le esigenze contrapposte di garantire la speditezza del procedimento e di assicurare il cd. «distanziamento sociale» a fini di tutela di tutti i soggetti del processo (Sez. 4, n. 29950 del 29/09/2020, Cozzuto, non massimata sul punto).
Il comma terzo dell'art. 83 cit. regola una serie di ipotesi nelle quali si svolge ugualmente la trattazione orale e, in particolare«[ ...] quando i detenuti e gli imputati espressamente richiedono che si proceda [ ... ]» nei «[ ... ] procedimenti in cui sono applicate misure cautelari [ ... ]».
Nella fattispecie in oggetto, il Tribunale del riesame ha correttamente escluso il procedimento de quo dall'applicazione della disciplina emergenziale, in quanto l'art. 83 cit. concerne espressamente e letteralmente le «misure cautelari» in genere, sia personali sia reali e non il sequestro probatorio.
E' una norma avente carattere eccezionale e, per esigenze di tutela della salute, delimita le materie che possono formare oggetto di trattazione «accelerata» durante il periodo di sospensione, in quanto un'eccessiva dilatazione delle stesse comporterebbe l'impossibilità di definire tempestivamente i provvedimenti più urgenti e renderebbe maggiormente difficoltosa l'esigenza di contrastare l'eccessiva diffusione del virus.
Nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore ha ritenuto che non sussistessero esigenze di tutela del diritto dell'imputato o del suo difensore alla speditezza del procedimento in tema di sequestro probatorio, escluso dalle materie «sensibili», per le quali sussistono un notevole interesse ed una particolare urgenza di procedere; ha scelto di privilegiare le opposte esigenze di tutela della salute del difensore e di tutti i soggetti del processo, al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid.
Tenuto conto dell'esplicita ed inequivocabile indicazione del legislatore, una di versa interpretazione non può essere tratta dalla progressiva unificazione delle forme di rimedi giurisdizionali in tema di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (per la tesi opposta vedi Sez. 5, n. 31841 del 17/09/2020, P., Rv. 279883, sentenza depositata in data successiva alla presente decisione).
1.2. I rilievi sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 sono manifestamente infondati.
Il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla possibilità di trattazione del procedimento entro i tempi ordinari, che comunque non sono eccessivamente dilatati e che possono essere comunque salvaguardati tramite la presentazione di eventuali istanze di fissazione anticipata della procedura. Inoltre, come sopra specificato, in tema di sequestro probatorio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il legislatore ha legittimamente ritenuto di privilegiare la tutela della salute.
La natura dell'atto e la sua provenienza dal pubblico ministero differenziano il decreto di sequestro probatorio dall'ordinanza di sequestro conservativo o preventivo e rendono razionale il diverso trattamento normativo e, dall'altro, la previsione del rimedio del riesame, con l'eventuale successivo ricorso per Cassazione, garantisce adeguatamente il diritto di difesa (vedi, per riferimenti, Sez. 5, n. 4646 del 04/10/1990, Cabassi, Rv. 185689).
Non v'è neanche violazione del diritto di uguaglianza: sussiste una differenza strutturale ed ontologica tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, in quanto solo quest'ultimo istituto è finalizzato al riscontro della notitia criminis e all'eventuale rac colta degli elementi di prova (Sez. 3, n. 40974 del 15/10/2002, Scarpa, Rv. 222908).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si rileva la sussistenza di una palese sproporzione tra il provvedimento cautelare adottato e le esigenze probatorie, è manifestamente infondato.
La lettura dell'ordinanza effettuata dalla ricorrente è errata, in quanto il Tribunale
del riesame non ha affermato che, allo stato, mancherebbe il requisito della proporzione tra provvedimento ed esigenze probatorie.
Il Tribunale del riesame, infatti, dopo aver rappresentato la necessità di utilizzazione del macchinario per esigenze produttive e il conseguente interesse difensivo alla cessazione del vincolo cautelare, ha chiarito le ragioni del sequestro e ha spiegato che la protrazione ingiustificata del vincolo cautelare avrebbe comportato il venir meno della proporzionalità e avrebbe consentito alla ricorrente di formulare un'istanza di dissequestro.
Il giudice a quo, pertanto, ha espresso una valutazione solo ipotetica, correlata all'eventuale prosecuzione del sequestro per un periodo di tempo ulteriore, aldilà di quello necessario all'espletamento delle verifiche tecniche.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza motivazionale del decreto di sequestro probatorio, è infondato.
Occorre premettere che, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose per tinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727; Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 265273).
Va altresì ricordato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Allo stesso tempo, peraltro, si è anzi osservato che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può anche essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329).
Si è parimenti sottolineato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).
Ciò posto sui principi operanti in materia, l'ordinanza censurata appare esente dai vizi denunciati.
Il decreto del Pubblico Ministero evidenziava, sotto il profilo dell'indicazione numerica, l'ipotesi di reato di cui all'art. 590, commi secondo e terzo, cod. pen., per la quale sono in corso le indagini. Del pari, era ivi specificato che il macchinario sequestrato costituiva il corpo del reato e, in particolare, la cosa con cui era stato commesso il reato e che il vincolo cautelare occorreva ad accertare la dinamica dell'infor tunio occorso al S.S.; si sottolineava che il sequestro occorreva a salvaguardare l'in
tegrità della res, scongiurandone il rischio di dispersione, di modificazione o di manomissione e di alterazione di stato, in misura tale da renderne possibile l'analisi e l'osservazione diretta da parte del giudice, di periti e consulenti e delle parti processuali.
Il provvedimento impugnato, quindi, non ha posto nessuna integrazione del decreto, essendosi limitato ad una parafrasi della motivazione così somministrata, ribadendo che l'iter argomentativo del medesimo era sussistente e del tutto comprensibile, in modo da non ledere i diritti difensivi.
4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di proporzione tra il provvedimento adottato e le esigenze probatorie, perché sarebbe risultata sufficiente l'esecuzione di rilievi ed accertamenti tecnici, è infondato.
Al riguardo, deve escludersi la possibilità di sindacare le scelte investigative della Procura, la quale legittimamente decideva di svolgere accertamenti di natura complessa, che richiedevano inderogabilmente l'espletamento di una perizia. Essi, pertanto, non potevano essere svolti nell'immediatezza ed assicurando al contempo anche il rispetto delle garanzie difensive.
Quanto alla valutazione di proporzionalità del vincolo e nel difetto di qualsivoglia contestazione sul fumus, inteso con esclusivo riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007), questa Corte ha osservato che, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, all'immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489, in tema di sequestro di dati aventi contenuti potenzialmente rilevanti per le indagini).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2020.