Cassazione Penale, Sez. 3, 05 marzo 2021, n. 9074 - Infortunio durante i lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto: necessario verificare l'incarico di coordinatore per la sicurezza

2021



Fatto


1. Con sentenza del 3 luglio 2019, il Tribunale di Como condannava G.G., con i doppi benefici di legge, alla pena di 5.500 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 91 comma 1 lett. A - 158 comma 1 del d. lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 92 comma 1 lett. B - 158 comma 1 del medesimo decreto (capo B) e 92 comma 1 lett . A - 158 comma 2 lett. A sempre del d. lgs. n. 81 del 2008 (capo C); tali reati venivano contestati all'imputato perché, quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto presso il cantiere sito in Luisago, redigeva un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato, perché privo della valutazione dei rischi presenti durante le fasi di lavoro di rimozione del materiale contenente amianto e di realizzazione del nuovo manto di copertura sui capannoni delle imprese "Artestampa" e "Artefil", non venendo inoltre descritte le opere interessati dai lavori e le scelte progettuali e organizzative; l'imputato ometteva altresì di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria dei lavori, Clerici Coperture s.r.l., omettendo poi di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori delle disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro; fatti accertati in Luisago il 5 dicembre 2015, data in cui si verificava l'infortunio del lavoratore E.S..
2. Avverso la sentenza del Tribunale lariano, G.G., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con particolare riferimento all'attribuzione allo stesso del ruolo di coordinatore per la sicurezza in relazione al cantiere dove si è verificato l'infortunio di E.S., evidenziando che il Tribunale aveva operato una non corretta assimilazione tra la nozione di cantiere, intesa come area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un'opera di ingegneria civile o di un fabbricato, e quella di appalto, quale contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, il compimento di un'opera o di un servizio.
Nel caso di specie, l'opera commissionata alla "Clerici Coperture s.r.l." consisteva nella rimozione dell'amianto in due diversi siti produttivi (in uso ad "Artestampa s.p.a." e ad "Artefil s.r .l. "), per cui i cantieri erano chiaramente distinti e avevano ad oggetto lavorazioni differenti, eseguite su immobili diversi in uso a società autonome, per cui, se l'appalto era unico, le aree di lavoro erano però distinte.
Doveva quindi essere escluso il coinvolgimento penale dell'ing. G.G. nelle fattispecie contestate, posto che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza è limitata all'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, le cui attività siano suscettibili di interferenza; ciò valeva solo per il cantiere "Artestampa" in uno specifico momento, ma non per il cantiere "Artefil", le cui lavorazioni erano autonome, tanto è vero che l'infortunio nel cantiere "Artefil" è avvenuto a distanza di 40 giorni dal termine delle lavorazioni nel cantiere "Artestampa", fermo restando che, ove pure vi fosse stata contiguità temporale tra le lavorazioni, le stesse hanno comunque interessato due distinti siti produttivi, peraltro distanti tra loro.
Né assumeva rilievo la veste di responsabile tecnico di entrambi i cantieri attribuita all'imputato dalla "Clerici Coperture s.r.l.", non potendo scaturire da questo ruolo obblighi in materia antinfortunistica, non essendo questi previsti dal d. lgs. n. 81 del 2008, dovendosi occupare il responsabile tecnico, come avvenuto nel caso di specie, di altri aspetti, come la tecnica della bonifica dei siti, avendo inoltre il ricorrente, proprio in relazione alle opere di bonifica, compilato tre piani di lavoro, in cui furono riportate le quantità del materiale da bonificare.
Nel rimarcare talune lacune investigative, la difesa in ogni caso sottolinea che l'ing. G.G. non era affatto coordinatore per la sicurezza dei cantieri, non richiedendo peraltro il cantiere "Artefil" il coordinamento per la sicurezza ex art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto nel cantiere operava una singola impresa.
Del resto, il piano di sicurezza e coordinamento predisposto il 9 giugno 2015 dall'ing. G.G. riguardava espressamente il cantiere che si riferiva alle opere da eseguire in copertura all'immobile condotto dalla sola "Artestampa s.r.l.", senza alcun riferimento al cantiere riguardante il fabbricato condotto da "Artefil s.r.l.", cantiere quest'ultimo per cui non vi era alcun obbligo di notifica preliminare e di coordinamento per la sicurezza, anche alla luce della tipologia (manutenzione ordinaria) e dell'importo dei lavori, inferiore alla somma di 100.000 euro.
Con il secondo motivo, infine, la difesa censura la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova, osservando che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato si era fondata solo su meri indizi, come l'unicità dell'appalto, che tuttavia si sono rivelati inidonei a superare la totale assenza di evidenza documentale circa il formale conferimento a G.G. del ruolo di coordinatore per la sicurezza per le lavorazioni da eseguire sul sito produttivo di proprietà della società "Nino immobiliare s.r.l..".
2.1. Con memoria del 28 giugno 2020, il difensore del ricorrente, ripercorrendo e sviluppando ulteriormente le considerazioni formulate in entrambi i motivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.



Diritto




Il ricorso è fondato.

1. Prima di soffermarsi sul merito delle doglianze difensive, peraltro tra loro sovrapponibili, si ritiene utile una breve ricostruzione della vicenda per cui si procede, che, almeno nella sua scansione fenomenica, non risulta controversa. Dunque, come si evince dalla sentenza impugnata, il 5 dicembre 2015, in Luisago, presso il cantiere aperto nel sito produttivo nella disponibilità della società "Artestampa s.p.a"., si verificava un infortunio riguardante il lavoratore E.S., il cui datore di lavoro veniva individuato nella "Clerici Coperture s.r.l." società che aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla rimozione dei materiali contenenti amianto nei siti produttivi di proprietà della società "Nino Immobiliare s.r.l." e in uso alle società "Artestampa s.p.a." e "Artesil s.r.l.".
I due siti insistevano in un'area recintata cui si accedeva da un unico cancello.
Il contratto di appalto faceva riferimento a entrambi i capannoni, ovvero a quello più grande, di "Artestampa", posto all'ingresso del sito produttivo e a quello più piccolo, di "Artesil", posizionato sul retro del primo a circa 10-15 mt. di distanza. L'infortunio del lavoratore E.S., nei cui confronti veniva formulata una prognosi di 60 giorni, si era verificato nel sito in uso alla società "Artefil".
2. Ora, premesso che sono state riscontrate gravi lacune nella redazione e nella verifica del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), il punto controverso del processo è se l'odierno imputato, ovvero l'ing. G.G., abbia ricoperto o meno il ruolo ascrittogli nelle imputazioni, cioè quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione anche per il sito dell' "Artefil", essendo pacifico che tale ruolo sia stato rivestito dal ricorrente rispetto al sito produttivo della "Artestampa".
La tesi difensiva, sostenuta dall'imputato in dibattimento, è che egli non ricoprì alcun incarico per l' "Artefil", atteso che ai due edifici corrispondevano due cantieri del tutto distinti l'uno dall'altro, sia in termini formali, che fisici, essendo distinti circa 50 metri l'uno dall'altro, oltre che temporali, posto che l'attività di cantiere relativa al primo e più grande edificio era cessata il 20 ottobre 2015, mentre l'avvio dell'attività di rimozione del secondo sito risaliva al 1° dicembre 2015.
Dunque, pur essendo stata svolta la stessa attività, ovvero la rimozione dell'amianto da parte di un'unica impresa appaltatrice e nel contesto del medesimo sito produttivo, si era in presenza di due differente cantieri, avendo l'imputato curato solo le attività svolte nel sito della "Artestampa", che peraltro presentavano esse sole rischi da interferenze, dovuti alle dimensioni dell'intervento, alla presenza di una seconda impresa preposta all'installazione e rimozione della gru ivi posizionata, oltre che dei lavoratori che operavano dentro lo stabilimento, mentre tali rischi non sarebbe stati ravvisabili rispetto al sito della "Artefil".
Il Tribunale è invece pervenuto alla conclusione secondo cui si era in realtà in presenza di un cantiere unico avente ad oggetto i due edifici, atteso che era stato stipulato un unico contratto di appalto, avente ad oggetto l'attività di rimozione dell'amianto, contratto con cui solo l'Artestampa s.p.a.", in qualità di committente, conferiva l'incarico all'appaltatrice "Clerici Coperture s.r.I.".
All'imputato è stata dunque addebitata la penale responsabilità per l'omessa considerazione delle lavorazioni relative al secondo edificio in uso alla "Artefil" tenuto conto di una pluralità di elementi, ovvero: l'unicità dell'incarico, l'identifica natura delle lavorazioni, l'attribuzione della qualifica di affidataria e esecutrice alla stessa società appaltatrice, la contiguità fisica dei due stabilimenti nel medesimo sito industriale, la loro titolarità in capo allo stesso proprietario e la circostanza che l'ing. G.G. abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico della "Clerici Coperture s.r.l." con riferimento sia agli interventi tanto sul primo quanto sul secondo edificio, provvedendo altresì alla stesura dei relativi piani di lavoro.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dal Tribunale in merito al ruolo dell'imputato non si sottrae alle censure difensive.
Ed invero, non risultano adeguatamente considerati nel percorso argomentativo della sentenza impugnata taluni dati fattuali non trascurabili, a partire da quello che l'unico atto di nomina dell'imputato a coordinatore per la sicurezza era contenuto nella notifica preliminare n. 29499/2015, che riguardava solo le lavorazioni da svolgere sulla copertura dell'immobile condotto da "Artestampa".
Tale notifica preliminare faceva parte della pratica presentata presso il Comune di Luisago n. 2122/2015, nella quale non era contemplato l'immobile condotto dalla "Artesil", immobile che peraltro presenta una sua autonomia anche catastale.
Ora, l'art. 89 lett. d) ed e) del d. lgs. n. 81 del 2008 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera "il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti" rispettivamente previsti dagli art. 91 ("obblighi del coordinatore per la progettazione") e 92 ("obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori") del medesimo decreto n. 81 del 2008.
Dunque, la norma fa riferimento all'esistenza di un "incarico", pur senza chiarire in che forma lo stesso debba concretizzarsi, il che tuttavia non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.
Nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell'unicità dell'appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente, atteso che, pur in presenza di un unico appalto, di cui peraltro era committente non la società proprietaria dei terreni, ovvero la "Nino Immobiliare", ma una sola delle imprese conduttrici, cioè "Artestampa", ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell'ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti.
Il Tribunale ha correttamente ricordato che, in base all'art. 89 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 81 del 2008, "committente" è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va tuttavia rapportata a quella di coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico; quest'ultimo, al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire. Quanto alla circostanza, indubbiamente non irrilevante, secondo cui l'ing. G.G. ha svolto il ruolo di responsabile tecnico per conto dell'impresa affidataria dei lavori, ovvero la "Clerici Coperture s.r.l.", deve tuttavia considerarsi, da un lato, che tale veste operativa non è tuttavia automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza e, dall'altro, che l'incarico in questione riguardava le sole opere di bonifica dell'amianto in matrice compatta, avendo l'imputato a tal fine redatto tre piani di lavoro, aventi natura e funzioni diverse dai piani di sicurezza, la cui redazione spetta invece alla differente figura del coordinatore, fermo restando che la veste di "responsabile tecnico" di per sé non compare in alcune delle definizioni di cui al citato art. 89 (la cui lettera C è riferita al "responsabile dei lavori"), ponendosi dunque anche in tal caso l'esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l'incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate.
4. In definitiva, nella sentenza impugnata è mancata una verifica adeguata circa la configurabilità del presupposto delle imputazioni, ovvero la qualità dell'ing. G.G. di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche per il sito produttivo dove si è verificato l'infortunio del lavoro, occorrendo a tal fine una più approfondita indagine al fine di accertare se, in base all'intera documentazione disponibile e all'evoluzione delle attività lavorative, fosse o meno configurabile il previo conferimento dell'incarico all'imputato, operando invece su un piano diverso la questione se fosse necessaria la nomina di un coordinatore nel secondo sito, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como.



P.Q.M.




Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como.
Così deciso il 25/11/2020


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