Cassazione Penale, Sez. 7, 08 marzo 2021, n. 9272 - Omessa fornitura di scarpe antinfortunistiche. Ricorso inammissibile del datore di lavoro

2021

1. Il Tribunale di Campobasso con la sentenza in epigrafe indicata condannava DM.L.P. (imputato unitamente a L.G., delegato alla sicurezza, che non ha proposto opposizione al decreto penale) alla pena di€ 2.000,00€ di ammenda per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 18 comma 1, lettera D, d. lgs. 81 del 2008 (omessa fornitura di scarpe antinfortunistiche antiscivolo al lavoratore N.F.); accertato il 10 luglio 2015.
2. Ricorre in appello (trasmesso a questa Corte di Cassazione) l'imputato, con distinti motivi: assoluzione perché dalla distinta di consegna debitamente sottoscritta emergeva la consegna delle scarpe al lavoratore; la testimonianza del lavoratore infortunato (che dichiarava di non aver mai ricevuto le scarpe; peraltro era stata prodotta la fattura di acquisto e le specifiche tecniche a norma delle scarpe) avrebbe dovuto valutarsi con la massima cautela poiché direttamente interessato all'esito del processo; inoltre, il datore di lavoro aveva delegato L.G. con apposito provvedimento e capacità di spesa.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come il lavoratore riferiva in udienza di non aver mai ricevuto le scarpe antinfortunistiche. Inoltre, nella distinta di consegna c'era solo una crocetta senza ulteriori specificazioni. Relativamente alla delega la sentenza rileva come il datore di lavoro avrebbe dovuto sempre controllare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro ("controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori"). Sì tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.
L'appello risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.

4. L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).




P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 29/01/2021


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