Cassazione Penale, Sez. 3, 16 gennaio 2020, n. 1580 - Contravvenzioni in materia di sicurezza. Illegittima revoca del decreto penale di condanna

2020

Fatto

1. Con sentenza del 17 aprile 2019 il Tribunale di Firenze, a seguito di dibattimento celebrato dopo la revoca del decreto penale di condanna per impossibilità di notifica al domicilio dichiarato dall'Imputato, ha condannato l'odierno ricorrente, per alcune contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla pena complessiva di Euro 7.500,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione per essere stato illegittimamente revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti dall'imputato. La revoca - adottata con provvedimento da qualificarsi abnorme, avendo determinato la regressione alla fase delle indagini - era infatti intervenuta, benché il decreto penale di condanna fosse stato notificato a mani proprie all'imputato, sull'erroneo presupposto di un difetto di notifica, così determinandosi la nullità assoluta, ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen., del procedimento ordinario di seguito instaurato e, conseguentemente, della sentenza conclusiva in questa sede impugnata.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 161, comma 4, e 164 cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato presso il difensore d'ufficio dell'imputato sull'erroneo presupposto dell'inidoneità dell'elezione di domicilio effettuata e senza che si fosse tentata in quel luogo la notifica.




Diritto




1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Trattandosi di questione processuale, il Collegio ha fatto doverosamente accesso agli atti, verificando che il decreto penale di condanna - emesso il 20 maggio 2016 - è stato ritualmente notificato a mani dell'imputato, presso il domicilio eletto, il 5 settembre 2016. Non risultando presentata opposizione nel termine di legge, il predetto titolo è dunque divenuto definitivo.
L'intervenuta revoca del decreto penale, effettuata con provvedimento g.i.p. del 4 maggio 2017, sull'erroneo presupposto che la notificazione del provvedimento non era possibile, è, pertanto, abnorme, essendo intervenuta in relazione ad un provvedimento giudiziario che aveva già acquisito la forza di giudicato, al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, vale a dire in un caso ancor più eccentrico di altre ipotesi in cui questa Corte ha affermato il principio secondo cui è abnorme, ed immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'alt. 460, comma quarto, cod. proc. pen. di impossibilità della notifica per irreperibilità dell'imputato (Sez. 3, n. 39196 del 01/07/2014, Spano, Rv. 260396; Sez. 3, n. 6458 del 14/12/2007, dep. 2008, Piacentini, Rv. 239049).
2. Ciò premesso, va tuttavia rilevato che il ricorrente non ha impugnato l'abnorme atto di revoca, bensì la sentenza che ha definito il procedimento penale avviato con le forme ordinarie a seguito di tale invalido provvedimento, che il ricorrente chiede a questa Corte di valutare anche con riguardo alla sua dedotta nullità ed alla nullità degli atti successivi e della sentenza impugnata.
In tale prospettiva, va innanzitutto osservato che certamente non sussiste la dedotta - ed in alcun modo argomentata - ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., mentre è invece ravvisabile, una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, riconducibile agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per violazione dei diritti di difesa, essendo stato pregiudicato, con l'illegittima revoca del decreto penale, la possibilità dell'imputato di fruire dei benefici premiali connessi a tale rito speciale.
Dal verbale di udienza dibattimentale - e dalla stessa sentenza impugnata - risulta che la nullità in parola è stata espressamente eccepita dalla difesa dell'imputato nel corso del dibattimento celebrato il 17 aprile 2019 ed erroneamente, e senza motivazione, respinta dal giudice di merito. Non avendo la parte assistito all'atto nullo, la nullità del provvedimento di revoca è stata dunque ritualmente dedotta entro i termini previsti dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. ed il giudice avrebbe dovuto dichiararla, con conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., tra cui la sentenza impugnata.
La stessa, dunque, dev'essere annullata senza rinvio con annullamento del provvedimento di revoca del decreto penale n. 572/16 adottato dal g.i.p. del Tribunale di Firenze in data 4 maggio 2017 e trasmissione degli atti a tale ultimo ufficio perché si provveda ad ordinare l'esecuzione del decreto penale a norma dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen.




P.Q.M.



Annulla senza rinvio il provvedimento di revoca del decreto penale n. 572/16 del g.i.p. del Tribunale di Firenze emesso in data 4.5.2017 nei confronti del ricorrente nonché la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al g.i.p. del Tribunale di Firenze per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 22 ottobre 2019


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