assazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2020, n. 8163 - Grave infortunio durante l'applicazione dello spritz beton sulla volta della cava. Violazione degli obblighi di informazione e formazione e mancanza di specifica abilitazione all'utilizzo della pompa
Fatto
1. Con sentenza del 30/6/2017 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava L.L. colpevole dei delitti di omicidio e lesioni personali colpose di cui al capo A) e delle contravvenzioni di cui ai capi da B) a G) della rubrica, uniti dal vincolo della continuazione e riconosciute l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante, gli irrogava la pena di anni uno e mesi otto di reclusione -condizionalmente sospesa; assolveva, al contempo, gli originari coimputati O.S. e M.E. dall'omicidio colposo per non aver commesso il fatto e lo stesso M.E. dalla contravvenzione di cui al capo H) perché il fatto non sussiste.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 19/12/2018, pronunciando sull'appello del L.L., riformava la sentenza di primo grado, assolvendolo dall'imputazione del reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato e da quelle di cui ai capi C) e G) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto.
2. Dopo i due gradi di giudizio nel merito, risulta pertanto allo stato affermata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per seguenti reati:
A) delitto di cui agli artt. 113 c.p. 589 co. 1, co. 2 ed ultimo co. c.p. perché, nei rispettivi ruoli sottoindicati, con condotte contrassegnate da colpa generica - per negligenza, imprudenza e imperizia- e da colpa specifica -per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito evidenziate- condotte colpose aventi quale comune denominatore l’omissione della doverosa vigilanza e di doverose misure ed interventi atti ad assicurare il corretto stato ed uso dell'attrezzatura di lavoro e la formazione ed il pertinente comportamento degli operatori per garantire la tutela della loro incolumità, cooperavano nella verificazione- in data 20.02.2014 - dell'infortunio sul lavoro che cagionava il decesso di DC.L. e lesioni personali gravissime a DB.G., entrambi dipendenti della società UNIROCK s.r.l.:
• L.L., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'impresa UNIROCK S.r.l. e datore di lavoro dei dipendenti DC.L. e DB.G., addetti ad operare nel cantiere presso la cava Rio Maggiore di Mollaro di Taio con la pompa tipo Spritz System marca Cifa modello CSS-3 versione Step 2 matricola n. 13696 anno di fabbricazione 2008, che UNIROCK aveva presa a nolo con ordine di acquisto n. 1 del 21.01.2014 controfirmato dallo stesso L.L.- dalla società PANCAR s.r.i. non possedendo UNIROCK proprie macchine adeguate alle specifiche operazioni da compiere, rappresentate dai lavori di intonacatura con spritz-beton affidati a UNIROCK da Tassullo Materiali S.p.a. con ordine d'acquisto del 25.11.2013 nr. 4S00060246-sottoscritto da O.S. perTassullo e da L.L. per UNROCK - a seguito di offerta/preventivo UNIROCK di data 20.11.2013, a firma L.L., per la posa in opera di spritz-beton per uno spessore medio di 10/15 cm, con attrezzatura e manodopera UNIROCK asseritamente specializzata (e con fornitura da parte di UNIROCK anche di accelerante di presa) lavorazioni costituenti opere civili finalizzate alla realizzazione di celle ipogee per la conservazione della frutta in atmosfera controllata nella cava Rio Maggiore e perciò sottoposte alle norme del D.lvo 81/2008 (ai sensi degli artt. 88-89 del citato D.lvo pur se svolte in sito minerario); L.L. rivestendo per il cantiere di Mollaro di Taio le funzioni di datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere e capo cantiere, come espressamente indicato nel POS a sua firma del 20.01.2014 (v. in particolare aff. 60), e di responsabile dei profili antinfortunistici, sia nell'ambito della ripartizione di poteri [ancora formalmente risultante dalla visura camerale UNIROCK s.r.l. alla data dell'infortunio, all. 39] tra L.L. ed il co-amministratore delegato Carlo Miana - "poteri, con riferimento ai cantieri aziendali a loro singolarmente assegnati, di volta in volta, di espletare ogni incombenza operativa riguardante la predisposizione dei sistemi antinfortunistici, antinquinamento e di prevenzione delle malattie professionali e psicofisiche dei lavoratori" risultando pacificamente il cantiere di Mollaro di Taio in tutto e per tutto assegnato a L.L.-, sia a seguito del verbale dell'Assemblea dei soci che in data 27.01.2014 (prima dell'Infortunio) estendeva la responsabilità di L.L. in materia di prevenzione degli infortuni a tutti i cantieri della società, attribuendoli "la supervisione gestionale dei cantieri, la responsabilità del personale e dei rapporti con gli enti preposti, oltre al potere di espletare ogni incombenza operativa riguardante la predisposizione dei sistemi antinfortunistici, antinquinamento ", verbale presentato per l'iscrizione solo dopo l'infortunio (data di protocollo CCIAA 26.02.2014 con iscrizione 27.02.2014, all.1412-1416). Era lo stesso L.L. del resto a sottoscrivere per UNIROCK S.r.l. la dichiarazione di autocertificazione dei requisiti tecnici dd. 21.01.2014 (all.374), attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art.26 co. I, lett a). D.lvo 81/2008 "con particolare e specifico riferimento sull'essere in grado di completare a regola d'arte i lavori affidati, rispettando formalmente e sostanzialmente le norme di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs 81 del 2008", impegnandosi ad utilizzare, per i lavori affidati, macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alle disposizioni del D.lvo 81/2008 ed era lo stesso L.L. a qualificarsi come "datore di lavoro", in relazione all'infortunio del 20.02.2014 occorso ai dipendenti DC.L. e DB.G., con dichiarazione resa in data 24.02.2014 ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 (aff. 1418- 1420).
• M.E.-_ Omissis
• O.S. - ... Omissis
nelle predette qualità e nel predetto contesto cagionavano, presso il cantiere ubicato in cava Rio Maggiore a Mollaro di Taio, nel corso della realizzazione delle predette opere civili, l'infortunio sul lavoro, con esiti mortali per DC.L. e gravemente lesivi per DB.G., dalla dinamica così ricostruita: nel primo pomeriggio del 20 febbraio 2014, DC.L., coadiuvato dal collega DB.G., aveva iniziato l'applicazione dello spritz beton sulla volta della cava (foto 10 aff 952) (in sintesi il calcestruzzo veniva pompato attraverso tubi ad alta pressione fino alla lancia che, lo proiettava a distanza contro la superficie di applicazione), quando avveniva il distacco del "gommone" dalla lancia - il "gommone" è il tubo di gomma flessibile che collega le tubazioni metalliche fisse alla lancia per convogliare il calcestruzzo verso quest'ultima (foto 1 e 3 aff 346347 e foto 3 aff. 949)-, distacco verificatosi per la mancanza della spina di sicurezza sulla cravatta di chiusura, mentre, come riportato nel manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura, su tutti i morsetti di collegamento dei tubi portanti il calcestruzzo devono essere presenti le spine di sicurezza per evitare l'apertura accidentale. Ciò provocava la caduta verso il basso del gommone, per effetto del suo stesso peso. Tale caduta determinava la formazione di un "tappo" di calcestruzzo in corrispondenza del raccordo tra il gommone e la tubazione fissa (cerchio rosso nella foto 3 aff. 949 e foto 23 aff. 959 con riferimento alla tubazione nr.3 indicata dalla freccia bianca ed al raccordo 6 che collega la tubazione 3 al gommone). La pericolosità della situazione risulta segnalata dal manuale d'uso e manutenzione della macchina spritz beton nei termini: "non appoggiare il terminale in gomma in modo da piegarlo, ciò potrebbe causare intasamenti con proiezione violenta del materiale colpi di frusta del gommone quando si riprende il pompaggio" (pagine 60 e 72 del manuale 294736-1 del, 2007).
DC.L. e DB.G. iniziavano le operazioni di manutenzione, abbassando il braccio telescopico ad altezza d'uomo (posizionandolo sotto la zona ove era stato appena applicato lo spritz, denotando anche in questo caso una sottovalutazione del rischio derivante dal possibile distacco di materiale dalla volta, indicatore della scarsa esperienza del conduttore e della mancata informazione dei lavoratori sui possibili rischi derivanti dalla lavorazione) e provvedevano a sostituire la cravatta e la guarnizione (foto 4 aff. 949, foto 21 aff. 958 e foto 36 aff. 966) per reinserire il gommone nella sua naturale posizione di esercizio. Però svolgevano queste operazioni non eseguendo previamente lo scarico della pressione nell'impianto, da effettuarsi tramite la procedura di aspirazione del calcestruzzo nella tramoggia, come previsto dal manuale d'uso e manutenzione della macchina prima di svolgere ogni intervento di manutenzione o di pulizia (pagine 73 e 105 del manuale 294736-1 del 2007).
Sicché, quando DC.L. sollevava il gommone per riallinearlo alla lancia, e DB.G. si poneva in corrispondenza della lancia al fine di collegarvi il gommone applicando la cravatta, per effetto della manovra di riallineamento e a causa della pressione ancora presente all'interno delle tubazioni, il tappo di calcestruzzo che si era formato si liberava e fuoriusciva in modo violento ed improvviso, provocando il movimento a frusta del gommone, che colpiva violentemente DC.L. a livello del capo e del collo, mentre DB.G. veniva colpito al volto dal calcestruzzo, proiettato e cadeva all'indietro.
Entrambi venivano rinvenuti in stato di incoscienza, DB.G. con una ferita sulla fronte e sporco di calcestruzzo, presente anche all'interno del suo caschetto (foto 15 aff. 358, foto 16-17 aff. 955-956), mentre il caschetto di DC.L. presentava rigature sulla parte esterna, riconducibili all'impatto con la spirale metallica avvolgente il gommone e, a dimostrazione della violenza dell'urto, il suo orologio si staccava dal polso e finiva a terra con il quadrante rotto ed il cinturino strappato (foto 10, 11, 12 e 13 aff. 353- 354-355- 356).
Le lesioni riportate dai due lavoratori avvalorano inequivocabilmente la dinamica appena descritta come l'unica concretamente e logicamente possibile.
Per DB.G. le lesioni appaiono perfettamente in linea con l'operazione svolta negli attimi che precedettero l'evento, attività effettuata con il volto in corrispondenza del raccordo che collega la lancia al gommone, e perciò la fuoriuscita del materiale in pressione dal gommone lo imbrattava e lo feriva al volto e provocava il suo spostamento all'indietro, nella direzione di fuoriuscita del getto, facendolo cadere a terra e così provocandogli una lesione dorso-lombare.
Le lesioni a carico di DC.L. appaiono riconducibili al suo tentativo di sorreggere il tubo in gomma nella parte centrale, tenendolo sulla spalla, tubo che, per effetto del calcestruzzo in pressione, aumentava il proprio peso e si muoveva come una frusta, colpendolo a livello del capo e del collo. A riscontro delle predette modalità ricostruttive della dinamica dell'infortunio, militano l'accertata presenza di calcestruzzo all'interno della parte terminale del gommone ben visibile nella foto nr.5 (aff. 950) e l'accertata presenza di calcestruzzo nelle tubazioni e nei raccordi dell'impianto comprovata dalle immagini nr. 6 (aff. 950) e da n. 24 a n.33 (aff. 960/964), calcestruzzo che non era rifluito in tramoggia perché non era stata attivata la procedura di aspirazione.
Se l'operatore - adeguatamente formato - avesse, invece effettuato uno/due cicli di aspirazione, come previsto dal manuale d'uso e manutenzione delle attrezzatura (a pagina 73 del manuale 294736-1 del 2087 - "manovre di scarico" della pressione (aspirazione calcestruzzo' in tramoggia per 1 o 2 cicli)” e ribadito alla pagina 10 per le manovre preliminari alla pulizia della macchina), avrebbe totalmente eliminato la pressione nelle tubazioni del calcestruzzo già con l’esecuzione di un ciclo di aspirazione, che avrebbe anche tolto circa il 60% del calcestruzzo presente nelle tubazioni e comunque, non essendo più il calcestruzzo in pressione, tale condizione avrebbe annullato qualsiasi pericolo associato alla sua presenza, mentre due cicli di aspirazione avrebbero completamente svuotato le tubazioni dal materiale, aspirandolo totalmente in tramoggia (cfr. nota tecnica Ing. V. in nome e per conto del costruttore GIFA aff. 1334-1344); modalità ed evento che, si collegano causalmente al fatto che DC.L. non fosse esperto nella conduzione della macchina,-che mai aveva utilizzato prima in altri cantieri- e non avesse ricevuto la formazione necessaria per l'impiego e la manutenzione dell'attrezzatura, risultando privo della specifica abilitazione richiesta per tale tipo di macchina, e che DB.G. fosse digiuno di ogni esperienza e formazione circa il funzionamento e la manutenzione dell'attrezzatura, operando con DC.L. da meno di sette giorni in sostituzione di altro collega e non avendo neppure assistito alla consegna della pompa ed alle istruzioni fornite alla consegna dal dipendente della società noleggiante PANCAR S.r.l., per cui i due lavoratori non erano nelle condizioni di eseguire la corretta manovra, atta a rendere sicuro l'intervento di manutenzione sulla macchina previsto e descritto dal costruttore all'interno del manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura.
Da ciò conseguendo:
• ex art. 589 co. 1 e co. 2 c.p. il decesso di DC.L. il quale, a seguito dell'infortunio, veniva ricoverato in rianimazione in data 20.02.2014 in coma postanossico per arresto cardiaco ripreso in grave trauma cervicale, e decedeva in data 1.03.2014 per "insufficienza polmonare successiva a trauma; frattura chiusa del tratto CI-C4 con lesione completa del midollo; danno encefalico da anos- sia; traumatismo del polmone; traumatismo della milza; arresto cardiaco". In particolare, le lesioni cervicali e lo stiramento a carico delle strutture legamentose intervertebrali appaiono riconducibili ad una considerevole forza esterna impattante in senso antero/posteriore e infero/superiore con componente torsionale comportante un movimento innaturale in iperestensione e rotazione del capo, tale da determinare la frattura delle prime vertebre cervicali e la lussazione e distorsione delle strutture osseo/legamentose del tratto omologo, a seguito del colpo violento inferto dal manicotto dell'attrezzatura ancora in pressione, mentre DC.L. cercava di riallinearlo alla lancia tenendolo appoggiato sulla spalla (cfr. relazione del medico del lavoro Dott. Uber)
• ex art. 590 co. 3 e co. 5 c. p. in relazione all'art. 583 co. 2 nr. 4) c.p., lesioni personali gravissime a DB.G., consistite in frattura somatica di DIO, infrazione prima costa sinistra e ferita in regione frontale, comportanti inabilità assoluta al lavoro dal 20.02.2014 al 20.09.2014 per un totale di 213 giorni e postumi permanenti, rappresentati da una residua limitazione dei movimenti del tronco e dallo sfregio del volto: il certificato definitivo INAIL (all. 2055-2060) e la relazione di visita medica (all. 2123-2124) attestano una complessiva menomazione del 10% dell'Integrità psicofisica, in particolare per la deformazione somatica DIO con residua limitazione dei movimenti del tronco (6%), costituente indebolimento permanente della colonna vertebrale e della sua capacità funzionale, e per la ferita in regione frontale (4%) con "esiti cicatriziali ipercromici brunastri al centro della fronte in prossimità dell'attaccatura del capillizio che descrivono una 1 i cui raggi misurano circa 0,5 cm, di immediato impatto visivo" , cicatrice che risalta evidente nelle immagini in atti del volto di DB.G. (all. 2231-2232-2233) e costituente sfregio permanente perché determinante una turbativa dell'armonia del viso, per collocazione (regione frontale), forma, dimensioni e colore (diverso dall'epidermide naturale);
con l'aggravante dell'art. 589 co. 2 c.p. (per il decesso di DC.L.) e dell'art. 590 co. 3 c.p. (per le lesioni riportate da DB.G.) per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito indicate, in diretto nesso causale con l'evento infortunistico:
L.L. avendo violato, come meglio precisato in imputazione:
• l'art. 71 co. 1 D.lvo 81/2008 (v. contravvenzione al capo C, di cui al verbale UOPSAL n. CP5AMS5 di data 6.03.2014)
• l'art. 71 co.4 lett. a) n. 1, D.lvo 81/2008 (v. contravvenzione al capo D, di cui al verbale UOPSAL n. 0CP5AMS5C di data 23.04.2014)
• l'art. 71 co. 7 lett. a) D.lvo 81/2008 in relazione all'art. 73 co. 4 e co. 5 D.lvo 81/2008 (v. Contravvenzione di cui al capo E, di cui al verbale UOPSAL n. CP5AMS5 in data 6.3.2014)
• l'art. 36 co. 2 lett a) D.lvo 81/2008 (v. contravvenzione al capo F, di cui al verbale UOPSAL n. CP5AMS5 in data 6.03.2014)
• gli artt. 96 co. 1 lett. g) - 89 co. 1 lett. h) 17 co. I lett. a) D.lvo 81/2008 (v. contravvenzione al capo B, di cui al verbale UOPSAL n CP5AMS5 di data 6.03.2014)
violazioni in relazione alle quali gli veniva contestato anche il relativo reato contravvenzionale, rimanendo in piedi le condanne per quelli di cui ai capi D), E) ed F).
2. Avverso la sopra ricordata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il L.L., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo si deduce violazione di legge assumendo il ricorrente di avere contestato nei motivi di appello la ricostruzione operata dal tribunale in relazione alla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore e della mancanza di specifica abilitazione all'utilizzo della pompa. Tale contestazione sarebbe stata disattesa dall'impugnata sentenza con argomentazione del tutto inadeguata.
In particolare, veniva contestata dalla difesa l'avvenuta violazione del D.lvo 626/94 e degli art. 36 e 71 del D.lvo 81/2008, che lo ha sostituito, sull'obbligo di informazione prevista dall'art. 36 e della formazione prevista dall'art. 71, - mentre si precisa che l'art. 37 non veniva contestato in imputazione- e la violazione dell'Accordo Stato - Regioni del 22/2/2002 che prevedeva il possesso di specifica abilitazione degli addetti.
Gli argomenti utilizzati, nell'impugnata sentenza, sarebbero contrari alla previsione normativa e finirebbero per negare validità ed efficacia al percorso formativo del lavoratore, pienamente rispondente alle norme in vigore all'epoca dell'espletata formazione.
L'obbligo di formazione sarebbe stato correttamente attuato e la Corte di appello avrebbe praticamente ignorato completamente il disposto normativo.
Si precisa che gli incombenti a carico del datore di lavoro, previsti dagli artt. 36 e 71 D.lvo 81/2008, consistevano nell'obbligo di informazione ai lavoratori e in materia di attrezzature.
Nessuno di tali obblighi sarebbe stato violato né, in realtà, sarebbe stato specificamente contestato.
L'art. 37 comma 5 dispone che "l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".
Ebbene, il ricorrente afferma che tale addestramento, a prescindere dalla formazione ricevuta dal C. nel 2007 su altra macchina, diversa ma sempre facente parte degli spruzzatori di calcestruzzo, è sicuramente avvenuto prima del sinistro del 2014 e può essere negato solo facendo riferimento ad un corso tenuto presso strutture apposite, mentre lo stesso è stato tenuto da persona esperta e direttamente sul luogo di lavoro come imposto dalla legge.
Pertanto, l'erroneo convincimento dell'inosservanza dell'obbligo sostanzierebbe un vizio di inosservanza di legge penale.
In relazione, poi, alla violazione dell'accordo Stato Regioni, previsto dall'art. 37 del D.lvo 81/2008, per la presunta violazione dell'aggiornamento professionale, asseverato dal possesso di un'abilitazione all'uso della macchina, mai contestato nei capi di imputazione e nelle sentenze di merito, si tratterebbe di un addebito inconsistente in quanto l'incombente non era previsto all'epoca del sinistro risalente al 20/2/2014. Ciò posto il caso che tale incombente non sia stato attuato.
I giudici di appello avrebbero, così come il giudice di primo grado, errato nell'identificazione della norma da applicare al caso.
L'art. 13 dell'Allegato A all'Accordo Stato - Regioni del febbraio 2013 fissava per l'attuazione degli incombenti il termine dilatorio di 24 mesi dall'entrata in vigore, scadente, quindi, al febbraio 2015, dodici mesi dopo il sinistro.
Con un secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio motivazionale, lamentando che la Corte distrettuale abbia disconosciuto la circostanza del continuo utilizzo, nei giorni precedenti il sinistro, della macchina, con concreto assolvimento dell'obbligo formativo gravante sul L.L..
In sostanza, ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto insufficienti le illustrazioni verbali della prassi da seguire, fornite agli operai dal tecnico CA., a sopperire alla mancanza di adeguata preparazione all'utilizzo della macchina erogatrice. Ma, obietta il ricorrente, nell'atto di appello si era evidenziato che il DC.L., sotto la guida del CA., aveva acquisito piena padronanza dell'utilizzo dell'erogatrice, spruzzando grandi quantità di calcestruzzo, come rilevabile dalle bolle di consegna che documentano l'intenso utilizzo della pompa da parte dell'operaio. Pertanto, la tesi che sarebbe stata fatta una semplice introduzione teorica all'uso del macchinario sarebbe stata smentita dalla difesa e dalla deposizione del teste CA..
Ed allora i giudici di appello avrebbero dichiarato la colpevolezza dell'imputato in violazione del principio stabilito dall'art. 533 co. 1 cod. proc. pen., non risultando provato con certezza che il concreto utilizzo della macchina fosse stato preceduto da esercitazioni pratiche e di conseguenza anche l'adempimento dell'obbligo formativo.
Sostanzialmente le carenze probatorie, piuttosto che essere risolte a favore del reo, sarebbero state risolte a sfavore dello stesso.
Ci si duole, inoltre, della mancata differenziazione delle posizioni dei due lavoratori, il deceduto DC.L. e l'infortunato DB.G., in relazione all'asserita violazione dell'obbligo formativo.
I due operai erano addetti a mansioni diverse: il DC.L. all'utilizzo della macchina Spritz Betn CIFA e il DB.G. in mero supporto, in quanto subentrato ad un collega nell'ultima settimana, come riconosciuto in sentenza.
Tale differenza di mansioni sarebbe rilevante ai fini dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di provvedere alla formazione e all'addestramento, dal momento che l'ausiliario che non usa la pompa non necessita di una formazione specifica.
Al limite, sostiene il L.L., si potrebbe ascrivere, in relazione al DB.G., soltanto la responsabilità di averlo scelto per affiancare il lavoratore addetto alla macchina, ma tale responsabilità configurerebbe un fatto nuovo rispetto all'addebito contestato.
In ogni caso, conclude il ricorrente, non risulta che il DB.G. abbia contribuito in alcun modo al verificarsi del sinistro.
Ancora, ci si duole, dell'errata esclusione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo formativo datoriale.
Il ricorrente rileva che nei capi D), E) ed F) dell'imputazione viene contestata, al L.L., quale datore di lavoro, la violazione degli artt. 71 comma 4, lett. a), punto 1); 71, comma 7 lett. a), 36 comma 2) lett. a) del D.lvo 81/2008.
In relazione al capo F) si evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto nelle sentenze di merito, l'art. 36 del D.lvo 81/2008 non riguarda l'obbligo di formazione, ma quello di informazione, ossia di fornire conoscenze utili la identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro e non certo l'educazione ad interiorizzare comportamenti corretti, richiamata a pagina 49 dell'impugnata sentenza, che rientra tra gli obblighi formativi.
Pertanto, ritiene il L.L., non può dubitarsi dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo informativo come risulta dalle dichiarazioni del CA., mentre quanto motivato dai giudici di merito al fine di escluderne l'assolvimento, deve in realtà essere riferito all'obbligo di formazione e addestramento.
Sostanzialmente, sarebbero stati confusi tra loro adempimenti che hanno ciascuno la propria autonomia e la Corte di appello avrebbe dovuto intervenire almeno correggendo il capo di accusa. In mancanza di tale correzione non potrà che farsi luogo all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
In relazione al capo D) si evidenzia che viene contestato al L.L. di aver permesso al DC.L. e al DB.G. di utilizzare la pompa senza adottare le misure necessarie ad assicurarsi che l'attrezzatura venisse adoperata secondo le istruzioni del manuale di uso e manutenzione.
In realtà, si tratterebbe di un addebito inconsistente e privo di riscontri in quanto agli atti risulterebbe il contrario. Il teste P. riferisce l'avvenuta consultazione per ben tre volte, durante l'affiancamento tra il CA. e il DC.L..
In relazione al capo E) si evidenzia che lo stesso riguarda, invece, l'obbligo di formazione e addestramento. Tali aspetti, considerati dall'impugnata sentenza, sarebbero stati risolti in maniera errata.
La mancata formazione verrebbe, infatti, apoditticamente sostenuta sul presupposto dell'assenza, in capo al CA., della qualifica di formatore per la sicurezza, definito semplice tecnico manutentore della macchina. Ma, obietta il ricorrente, l'Accordo Stato - Regioni del 22/2/2012, in attuazione delle previsioni dell'art. 37 comma 1 D.lvo 81/2008 definisce i requisiti dei soggetti formatori, prevedendo un'esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature. Ora il CA. avrebbe avuto tale esperienza e il giudice di merito per escludere la sua validità di formatore avrebbe dovuto dimostrare la mancanza di detti requisiti e non limitarsi ad osservare che non aveva seguito corsi specifici.
Pertanto, conclude il ricorrente, l'aver negato il possesso da parte del CA. dei requisiti di formatore costituirebbe grave errore giuridico.
Si aggiunge, inoltre, che dalle dichiarazioni rese in dibattimento, dal CA. e dal F., emergerebbe chiaramente il ruolo di formatore dello stesso CA., che più volte spiegava la necessità di tenere pulito il tubo erogatore di cemento per evitare la formazione di pericolosi tappi. Mentre le stesse dichiarazioni smentirebbero quanto ritenuto dai giudici sull'inadeguatezza dell'apporto del CA..
Infondata e illogica sarebbe la critica, operata dalla Corte distrettuale, alla validità della formazione ricevuta dal DC.L. nel 2007 perché risalente nel tempo.
Ora osserva il L.L., è chiaro che la formazione viene fatta con le macchina in uso in quel momento, ma certamente la stessa ha un ruolo significativo all'epoca del sinistro perché, pur lavorando con un'altra macchina più complessa, la stessa rispondeva agli stessi principi e il lavoratore aveva appreso fin dal 2007 le operazioni fondamentali per operare in sicurezza con una spruzzatrice SpritzBeton.
Inoltre, anche se la stessa formazione doveva essere "rinfrescata", nessun addebito può essere mosso al L.L., dal momento che l'aggiornamento avveniva nei due giorni trascorsi dal CA. nella cava di Mollaro.
Si richiamano, ancora una volta, le dichiarazioni del CA. che riferiscono di un'iniziale incertezza del DC.L. nell'uso della pompa, tanto da trattenersi un altro giorno fino allo svanire di ogni titubanza nell'approccio del lavoratore all'uso della spruzzatrice.
Pertanto, la formazione ricevuta e la pregressa esperienza in nove cantieri oltre alle diciotto giornate lavorative precedenti il sinistro dimostrerebbero che si trattava di un lavoratore idoneo al compimento delle mansioni affidategli, senza alcuna carenza datoriale.
La società amministrata dal L.L. avrebbe sempre investito notevoli risorse in addestramento del personale.
I giudici di merito avrebbero mal compreso il tema della formazione, non facendo alcuna menzione dell'art. 37 del D.lvo, ma solo dell'art. 36 dello stesso decreto e confondendo gli incombenti del datore di lavoro con quelli dell'incaricato all'addestramento che, si ripete, il comma 5 dell'art. 37 definisce: persona esperta che vi provvede sul luogo di lavoro.
Ulteriore tema di doglianza è l'errato disconoscimento del concorso di colpa dei lavoratori vittime dell'infortunio.
Si ricorda che nei motivi di appello si era lamentato un comportamento gra-vemente imprudente del DC.L. per aver omesso di depressurizzare la pompa, come previsto dal manuale di istruzioni a lui noto, manovra indispensabile per evitare quell'effetto frusta che determinava la sua morte e il ferimento del collega.
Ebbene, ci si duole che la Corte di appello, pur riferendo di un atteggiamento poco prudente del lavoratore addetto alla pompa, non ne trae alcuna conseguenza in motivazione.
Con un ultimo motivo si lamenta l'errata esclusione della prevalenza delle attuanti sull'aggravante contestata dell'art. 589 comma 2 cod. pen. e dell'art. 590 comma 3 cod. pen.
Si contesta la carenza ed illogicità della motivazione, rispetto ai motivi di appello, nel ritenere l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate.
In particolare, l'aver ritenuto che non tutte le parti civili possano ritenersi risarcite, in quanto una di esse, B.N., non ha revocato la costituzione nulla manifestando, sarebbe erroneo in quanto a norma degli artt. 82, comma 2 e 523 comma 2 cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni comporta la revoca della costituzione di parte civile.
In ogni caso, poi, in base alla regola del "più probabile del non" o della "preponderanza dell'evidenza" avrebbe dovuto essere ritenuto l'avvenuto risarcimento integrale di tutte le parti civili.
Ma vi sarebbe di più, come emerge della nota, allegata al ricorso, a firma dell'avv. Bortoluzzi del Foro di Treviso che attesta l'avvenuto risarcimento della B.N. con rinuncia ad ogni azione e domanda.
La difesa del L.L. ritiene che l'infondatezza del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. imponga anche la rivalutazione del bilanciamento operato dal primo giudice, confermato in appello.
Se anche, infatti, il risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice sia di minor peso in relazione alla dosimetria della pena, va considerato che le aggravanti contestate non sono legate a comportamenti dell'imputato ma derivano dalla vio-lazione dell'art. 2087 cod. civ. sull'obbligo dell'imprenditore di tutelare le condizioni di lavoro.
Pertanto, si conclude che se anche le due aggravanti contestate possano non bastare a superare la forza dell'attenuante del risarcimento, lo stesso non può ritenersi quando vengano riconosciute pure le attenuanti generiche. Il giudizio af-frettato di concessione delle circostanze ex art. 62-bis in equivalenza andrà pertanto rivalutato con conseguente rivisitazione della sanzione.
Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Diritto
1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra indicati siano infondati e che, pertanto, il proposto ricorso vada rigettato.
Essendo il ricorso ammissibile, consegue che, poiché il 20/2/2019 è decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni per i reati contravvenzionali di cui ai capi D), E) e F), la sentenza impugnata va annullata in parte qua perché tali reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
Va dunque espunta la relativa pena (giorni dieci di reclusione per ciascuno dei sopra indicati reati oggi prescritti - cfr. pag. 51 della sentenza impugnata) e, tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, la pena finale va pertanto rideterminata in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
2. In particolare, i motivi afferenti alla responsabilità sono infondati, in quanto in larga parte tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Va tuttavia, detto, che, fondatamente i difensori ricorrenti si dolgono della tecnica redazionale del capo d'imputazione.
L'imputazione, rivestendo la fondamentale funzione di fissazione del thema probandum (dovendosi ricordare che, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono oggetto di prova, tra gli altri, «i fatti che si riferiscono all'imputazione»), ha il compito di individuare l'oggetto del contraddittorio su cui le parti saranno tenute a confrontarsi, potendosi pertanto pervenire alla conclusione per cui un'imputazione formulata nel mancato rispetto dei canoni di precisione e chiarezza richiesti dal legislatore, potrebbe in qualche modo "falsificare" il contraddittorio stesso, con una duplice lesione tanto sotto il profilo delle garanzie per l'imputato, quanto sotto il profilo dell'accertamento della verità giudiziale.
E' vero che sul piano normativo, l'esigenza di un elevato rigore descrittivo del fatto, emerge espressamente dalla formulazione della lettera b) dell'art. 417 e della lettera c) dell'art. 429 co. 1 cod. proc. pen. (relativo al decreto che dispone il giudizio), così come riformulati a seguito della I. 16 dicembre 1999, n.479 (c.d. legge "Carotti").
L'art. 18 della novella legislativa, infatti, ebbe a rafforzare ulteriormente ed in maniera esplicita il quomodo dell'imputazione, disponendo che l'enunciazione de fatto avvenisse «in forma chiara e precisa» e fosse accompagnata dell'enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione degli articoli di legge.
Chiarezza e precisione non legittimano, tuttavia, un'imputazione come quella del caso che ci occupa, che si palesa ipertrofica, narrativa ed eccedente l'esigenza (ineludibile) di descrivere i profili essenziali del fatto e la qualificazione giuridica data dall'accusa al medesimo.
Il pubblico ministero deve saper selezionare i fatti e limitare la contestazione ai temi necessari per accertare la responsabilità dell'imputato.
L'imputazione che contiene anche l'indicazione degli elementi di prova rischia, infatti, di essere o comunque di apparire uno sleale tentativo di condizionamento del giudice.
Tuttavia, pur apparendo censurabile la tecnica redazionale dell'Imputazione che ci occupa, la stessa, analizzata dettagliatamente, non pare poter configurare alcuna nullità.
Depurata dalla sua ridondanza e dall'enunciazione di particolari inutili, la stessa restituisce, infatti, un chiaro addebito al datore di lavoro imputato, odierno ricorrente, che, come si avrà modo di illustrare nel dettaglio, attiene alla mancata formazione-informazione degli addetti alla macchina semovente che spruzzava il calcestruzzo, quindi sia del DC.L., che era il vero e proprio addetto all'utilizzo della pompa tramite consolle di comando che del DB.G., che pure aveva compiti di assistenza per le attività connesse allo spruzzaggio del calcestruzzo (cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado).
Pare evidente che primariamente andasse addestrato del DC.L., ma analoga formazione a quell'attività ed informazione dei rischi connessi andava operata nei confronti del DB.G., che lo affiancava.
Va anche detto in premessa che la portata della contestazione all'odierno ricorrente si è palesata chiara e non è risultata in alcun modo inficiato il diritto alla difesa dell'imputato -da qui l'infondatezza della relativa doglianza- né dalla contestazione in punto di diritto di contravvenzioni (artt. 71 e 73 d.lgs. 81/08 in materia di attrezzature di lavoro) non ancora in vigore al momento del fatto e dal mancato richiamo all'art. 37 del medesimo d.lgs. 81/08 in tema di formazione dei lavoratori.
3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato le tesi oggi riproposte, a cominciare da quella che contesta vi sia stata inadempimento, da parte di L.L., degli oneri di adeguata formazione-informazione dei lavoratori, ed in specie di DC.L., e di accertamento dell'effettiva idoneità di costui ad azionare la macchina Spritz-beton CIFA, fornita con tutti i sistemi di sicurezza previsti.
Detto tema è stato ampiamente analizzato e logicamente risolto dalla Corte di Appello, che evidenzia l'inadeguatezza della formazione realizzata nel 2007 su una macchina spruzzatrice completamente diversa, molto più semplice e sicuramente molto meno pericolosa dal momento che poteva raggiungere una pressione notevolmente inferiore.
Come rileva la Corte territoriale, il dato da cui è indispensabile prendere le mosse - e che trova piena conferma in quanto riferito dal teste CA. (più volte citato negli scritti difensivi ed indicato come soggetto di particolare affidabilità)- è che la macchina in questione presenta caratteri peculiari ed ha una specificità di utilizzo che la differenziano da altre, ed in particolare dalla diversa macchina OCMER sulla quale, secondo l’assunto defensionale, il lavoratore avrebbe svolto un ciclo di formazione nel 2007; su tale aspetto ricorda la sentenza impugnata che il teste (che. è persona che abitualmente lavora con macchinari di quel tipo) è stato molto chiaro, affermando che quest'ultima "...è una macchina molto semplice, molto piccola... una pompa CIFA, la pompa Spritz e una macchina complessa molto complessa ..."), e del resto la sentenza di primo grado ha evidenziato, senza che sul punto vi sia stata concludenti controargomentazioni, la notevole differenza della pressione di esercizio tra i due macchinari (da 2 a 5 bar per la OCMER a fronte di circa 65 bar, massimi raggiungibili dalla CIFA).
Il dato della sostanziale diversità dei due macchinari, per i giudici di appello, rende non risolutivo l'assunto secondo cui C., formato nel 2007 sulla macchina OCMER, per ciò solo dovesse ritenersi adeguatamente formato sulla macchina CIFA, dal momento che non vi è fattuale identità del dato di riferimento.
Vero è - ricorda ancora il provvedimento impugnato- che anche per la macchina OCMER le misure operative, come dedotto dalla difesa, prevedono che qualora si renda necessario un intervento sulla tubazione erogatrice è necessario preventivamente scaricare l'impianto depressurizzandolo, ma è stato logicamente ritenuto che resti comunque il fatto che, in ragione della notevolissima diversità di potenza di erogazione, le conseguenze di una errata manovra da parte dell'operatore non possono essere uguali per le due macchine, sicché il fatto che nel 2007 DC.L. abbia ricevuto una formazione sull'utilizzo della OCMER non per ciò solo autorizza a ritenere che egli fosse adeguatamente formato sia sulle modalità di esercizio della diversa macchina CIFA che, soprattutto, sui maggiori pericoli per l'incolumità degli addetti che tale macchina può costituire in caso di approccio non corretto; senza contare, poi, che una formazione effettuata nel 2007, al dì là dei rilievi se siano individuabili specifiche norme medio, tempore intervenute che ne imponessero la rinnovazione, non può ritenersi ancora idonea a sette anni di distanza (l'evento è del 2014), specie se .si considera che non risulta che, ne! frattempo, DC.L. abbia abitualmente operato come addetto ad una macchina erogatrice di calcestruzzo.
4. Correttamente e con motivazione priva di aporie logiche l'impugnata sentenza ritiene che l'avere valutato adeguato un corso di formazione svolto dal lavoratore nel lontano 2007, su una macchina completamente diversa, sia indicativo di un approccio poco attento e non scrupoloso rispetto al tema della sicurezza del lavoratore e abbia determinato una sottovalutazione della condizione di intrinseca pericolosità delle operazioni che si andavano a compiere. Anzi, per i giudici del gravame del merito va aggiunto sul punto, che proprio tale sottovalutazione è stata aggravata dall'erroneo e superficiale convincimento della raggiunta padronanza del macchinario a seguito dell'affiancamento per due giorni con il tecnico dipendente della ditta fornitrice.
Logiche appaiono anche le considerazioni sulla mancanza di qualifica del tecnico e soprattutto sull'insufficienza del tipo di formazione tesa solo a raggiungere lo scopo di utilizzare lo spruzzatore e non di raggiungere le necessarie conoscenze in tema di sicurezza.
Detto della oggettiva diversità dei due macchinari, e posto che la formazione effettuata nel 2007 sulla macchina OCMER non può ritenersi adeguata con riferimento all'adibizione alla macchina CIFA nei 2014, l'ulteriore rilievo secondo cui DC.L. avesse ricevuto comunque uno, specifico addestramento all'uso della macchina CIF- da parte di CA. per la Corte territoriale non può essere condiviso.
In proposito viene ricordato che lo stesso CA. ha affermato di non avere alcuna qualifica di formatore per la sicurezza, precisando che la ragione della sua presenza nei primi due giorni presso il cantiere in Mollaro era conseguente all'incarico, ricoperto presso la ditta fornitrice, di tecnico preposto ad illustrare le caratteristiche della macchina e le specifiche modalità di utilizzo; egli ha riferito di essersi trattenuto anche il giorno successivo a quello della consegna, essendogli ciò stato chiesto espressamente, al fine di verificare che le iniziali difficoltà di approccio alla macchina palesate dal DC.L. avessero trovato soluzione.
Tale particolare, oltretutto, secondo il logico argomentare dei giudici di appello, costituisce la riprova del fatto che il lavoratore non era affatto a suo agio nell'approccio, e nell'utilizzo della CIFA, il che conferma, se mai ve ne sia necessità, che la remota formazione fatta nel 2007 su una macchina diversa (OCMER) non lo metteva nella condizione di poter operare con disinvoltura sul macchinario appena consegnato.
I giudici del gravame del merito confutano argomentatamente la tesi difensiva, oggi riproposta tout court, secondo cui, nei due giorni di permanenza in loco, CA. ebbe comunque modo di impartire un adeguato addestramento all'uso della macchina e di spiegare le modalità con le quali gli addetti avrebbero dovuto affrontare situazioni di emergenza come, in particolare, il distacco dei tubo principale che incontestabilmente ha costituito la causa scatenante delle modalità di intervento poste in essere il 20.2.2014 e che hanno determinato il verificarsi del sinistro. Ed invero, tale argomento viene ritenuto non appagante, sul rilievo che il teste ha ben illustrato come abbia impartito a DC.L. le istruzioni sull'uso della macchina, in sostanza riferendo di averlo affiancato durante le operazioni di erogazione del calcestruzzo, utilizzando, per i cicli di lavoro, circa due o tre betoniere di materiale, e di aver poi seguito il medesimo modus operandi anche durante la seconda giornata di permanenza in cantiere; ha specificato di aver illustrato a voce anche le modalità operative di sicurezza, con particolare riferimento a ciò che andava fatto in caso di intoppo della macchina o di distacco del tubo di erogazione (cicli di scarico della pressione e riflusso del calcestruzzo nella tramoggia) prima di procedere ad interventi che potessero esporre gli addetti al pericolo di essere investiti da fuoriuscite violente di materiale rimasto all'interno della tubazione (cd. tappo) e dal conseguente contraccolpo del tubo una volta proiettato all'esterno l'accumulo di calcestruzzo.
Il rilievo, in altri termini, è che è accertato processualmente, per averlo riferito il teste, che il suo compito e essenzialmente consistito nella preliminare illustrazione delle modalità di funzionamento della macchina e poi nell' affiancamento all'operatore (DC.L.) al fine di osservare, ed eventualmente correggere, eventuali errori di utilizzo o fare fronte a dubbi che lo stesso potesse manifestare; in un tale contesto, sostanzialmente in un ambito di affiancamento di tipo operativo, egli ha anche illustrato i presìdi di sicurezza ed in particolare ha spiegato verbalmente come, qualora si fosse reso necessario intervenire sulla macchina, l'operazione dovesse essere preceduta dai preventivo scarico della pressione interna e dal riflusso nella tramoggia del materiale presente nel circuito.
Tanto verificato in fatto, per i giudici del gravame del merito la tesi difensiva secondo cui tale attività svolta da CA. potesse ritenersi adeguata ai fini della sicurezza degli operatori è stata ritenuta motivatamente non accoglibile.
In primo luogo, perché, come già rilevato CA. non possedeva la qualifica di formatore per la sicurezza, ma di semplice tecnico manutentore della macchina incaricato di spiegarne il funzionamento agli addetti che avrebbero dovuto utilizzarla. E non si tratta, ad avviso della Corte territoriale, di un profilo solo formale, dal momento che l'acquisizione della qualifica di formatore per la sicurezza presuppone che il possessore abbia seguito specifici corsi formativi diretti a fargli acquisire tutte le nozioni necessarie in materia ed abbia inoltre fatto propria, attraverso il percorso seguito, la capacità didattica necessaria per trasmettere le conoscenze acquisite, cristallizzate in peculiari standard operativi via via aggiornati e validati, ai soggetti discenti.
Va aggiunto che la prospettiva con cui il CA. istruiva all'uso della macchina era evidentemente, nell'interesse della società che la noleggiava, quello di assicurarsi che ne venisse operato un uso corretto, non quella prevenzionale dell'incolumità dei lavoratori, che incombeva sul datore di lavoro.
Al più il CA. può essere ritenuto un addestratore.
Ma l'addestramento è cosa diversa sia dalla formazione che dall'informazione.
Sono attività che l'art. 2 del d.lgs. 81/08 distingue chiaramente, specificandone i diversi contenuti:
"aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, aita riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento» : complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".
Ebbene, non può ritenersi adeguata - va ribadito, condividendosi il dictum della Corte trentina- una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quei bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato Ciò appare tanto più evidente nel caso in esame se si pone mente alle particolari caratteristiche della macchina in questione, sulla quale è certo che DC.L. non aveva in precedenza operato, e sull'elevato pericolo che un approccio errato in caso di malfunzionamento avrebbe potuto causare (sul punto in sentenza si ricorda che CA. è stato chiarissimo) per l'incolumità degli addetti.
Ma oltre a ciò, prosegue ancora la logica motivazione della sentenza impugnata, con cui l'odierno ricorso non si confronta criticamente, non risulta che, nei due giorni di permanenza in loco del CA., si sia verificato un evento - id est il distacco del tubo erogatore - che abbia reso necessario un intervento sulla macchina quale quello che si è verificato il successivo 20.2.2014, sicché CA. non ha avuto modo di illustrare visivamente agli addetti le specifiche operazioni preliminari da compiere per poter operare in sicurezza (scarico della pressione e riflusso del calcestruzzo nella tramoggia), né costoro hanno avuto modo di vedere il loro istruttore intervenire nel modo corretto.
Tutto si è dunque limitato - si legge ancora nella sentenza impugnata- ad una mera illustrazione verbale della prassi da seguire il che, se da un lato è perfettamente compatibile con il compito e le mansioni di CA., dall'altro non può ritenersi adeguato ai fini della trasmissione ai lavoratori delle indispensabili nozioni tecniche in terna di sicurezza.
La Corte territoriale ricorda che già il primo giudice ha peraltro rilevato, e sul punto non vi è portato controargornentativo condivisibile, che la fornitrice Pancar non aveva assunto l'obbligo di formazione del personale in materia di sicurezza della macchina, aspetto da non confondere con il servizio di istruzione sull'uso e sulla manutenzione che (stando a quanto riferito, dal teste), è stato idoneamente assolto, giacché un conto è spiegare agli addetti le caratteristiche, le modalità operative e la manutenzione, altro è formarli idoneamente alla sicurezza.
5. A diversa conclusione non conduce, per i giudici di appello, l'ulteriore rilievo, pure prospettato in tesi di difesa, secondo cui nei giorni immediatamente successivi alla fornitura della stessa, la macchina sia stata continuativamente utilizzata, erogando notevoli quantitativi di calcestruzzo.
L'argomento è stato ritenuto logicamente non risolutivo, dal momento che non è dato sapere se si siano verificati in quei giorni, distacchi del tubo erogatore e, di conseguenza, quante volte si sia reso necessario per gli addetti intervenire depressurizzando e facendo rifluire il calcestruzzo in circolo, sicché non si è in grado di poter positivamente affermare che gli addetti si siano trovati a fare fronte ad un'evenienza quale quella verificatasi il 20.2.2014.
In ogni caso, anche ammettendo che nell'arco temporale in questione essi abbiano eseguito manovre della stessa natura di quella che stavano eseguendo il giorno dell'accadimento, rileva la sentenza impugnata come non sia dato sapere se il fatto che non si siano concretizzati pericoli per la loro sicurezza sia dipeso dall'avere essi correttamente operato, ricordando le semplici istruzioni verbali fornite nei primi due giorni da CA., o piuttosto se anche in tali circostanze abbiano eseguito le relative operazioni in modo non corretto e solo per una fortunata con-tingenza non si sia verificato quello che è poi avvenuto il successivo giorno 20.
Il corretto rilievo dei giudici di appello è, in altri termini, che, proprio per le particolari specificità del macchinario, era necessario che i lavoratori addetti, ed in particolare DC.L., ricevessero preventivamente non solo una corretta istruzione operativa sull'uso dello stesso, ma fossero adeguatamente informati sui pericoli cui avrebbero potuto trovarsi esposti in baso di approccio non corretto e, al tempo stesso, formati da persona qualificata sulle modalità operative di sicurezza. A surrogare tale specifico compito, che si risolve in un vero e proprio onere di tipo solidaristico a carico del datore di lavoro, non poteva, dunque, ritenersi sufficiente il semplice intervento esplicativo svolto da CA., tecnico manutentore ma non formatore per la sicurezza, o la semplice presenza di un manuale illustrativo, dovendo individuarsi la condotta doverosa nella puntuale verifica che i lavoratori, che avrebbero dovuto usare quella determinata macchina, avessero ricevuto e, soprattutto, interiorizzato le necessarie nozioni di sicurezza, in modo da rendere loro palese l’immanenza del pericolo e da. non indurli ad un atteggiamento poco attento o minimizzante.
L’essersi accontentati, in ottica datoriale, del solo intervento sopra descritto o della presenza del manuale, o ancora l’aver ritenuto adeguato un corso di formazione svolto nel lontano anno 2007 e per di più su una macchina del tutto diversa (quanto a potenza di esercizio ed a caratteristiche intrinseche) - va ribadito- è indicativo di un approccio poco attento e non scrupoloso, che ha comportato una sottovalutazione della condizione di intrinseca pericolosità rivelatasi esiziale.
6. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità che individua nell’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro (Sez. 4, n. 41707 del 23 settembre 2004, Bonari, Rv. 230257; Sez. 4, n. 6486 del 3 marzo 1995, Grassi, Rv. 201706).
Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 36 e 37 d.lgs. 81/08.
Secondo l'art. 36 (Informazione ai lavoratori): " 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi de! responsabile e degli addetti dei servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informa-zione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui ai comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nei percorso informativo".
L'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) prevede poi che: " 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-guata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi ai I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui ai comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sui luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".
Si afferma pacificamente in giurisprudenza che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079). È infatti tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.
Non può infatti venire in soccorso del datore di lavoro - come pretenderebbe il ricorrente - il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, 11 Vallani, Rv. 265178).
Si è poi ulteriormente specificato che l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860). Ciò in quanto l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 259219).
Ancora, di recente, è stato ribadito che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. (Sez. 4, Sentenza n. 49593 del 14/06/2018 Ud. (dep. 30/10/2018) T., Rv. 274042, in un caso in cui la Corte ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall'errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l'evento).
L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro - va ribadito- non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).
Più in generale, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (così Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241 in un caso relativo a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente (Così Sez. 3, n. 16498 deN'8/11/2018 dep. 2019, Di Cataldo, Rv. 275560, nella cui motivazione la Corte ha precisato che può essere ritenuta eccezionale o abnorme - e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso - solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone).
Va aggiunto, quanto alla vigenza della norma prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012, che prevedeva l'acquisizione di un patentino abilitativo per l'utilizzo del macchinario, al di là del dato che sia il ricorrente che l'impugnata sentenza indicano nel 2015 il termine di 24 mesi per l'entrata in vigore partendo dal 2013 mentre l'anno dell'accordo risale al 2012), anche se il tema di di impugnazione viene solo menzionato dalla sentenza, lo stesso, come detto in precedenza, si palesa irrilevante, in quanto la riconosciuta responsabilità non è fondata sulla mancanza di tale abilitazione ma sulla mancanza della informazione-formazione dei lavoratori.
7. Tanto premesso, è evidentemente necessario che tale omessa formazione ed informazione risulti causalmente rilevante per la verificazione dell'evento lesivo, secondo il ben noto paradigma enucleabile dalla sentenza delle SSUU Franzese del 2002.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ormai univoca sul punto, ritiene infatti che, in tema di causalità omissiva, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non possa ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma debba essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ex multis, Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138).
Orbene, i giudici di merito hanno condivisibilmente affermato, con una moti-vazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, attraverso una attenta e logica valutazione del materiale probatorio acquisito, la inequivocabile sussistenza del nesso causale fra la mancata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi del funzionamento del nuovo macchinario - non potendo all'uopo essere sufficienti i due giorni di presenza del CA. in cantiere- e la verificazione degli eventi morte e lesioni personali.
Per i giudici di merito, in altri termini, - e su tali aspetto gli atti d'impugnazione, sia nel merito che in questa sede di legittimità, non si sono mai confrontati criticamente- non vi è dubbio alcuno in relazione alla sussistenza del nesso eziologico tra la mancata formazione-informazione dei lavoratori e l'evento che si è realizzato.
Proprio in ragione del loro difetto di preparazione all'uso della macchina e della scarsa sensibilizzazione ai pericoli che quel lavoro comportava, i lavoratori avevano proceduto in maniera del tutto inconsapevole a compiere le manovre pericolose di cui all'imputazione. Di talché non appare censurabile in questa sede l'avere la Corte trentina ritenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, che se i lavoratori avessero avuto adeguata conoscenza della pericolosità di quanto hanno poi fatto, non avrebbero mai proceduto come invece avvenuto, in quanto sarebbero stati ben consapevoli del rischio che ciò avrebbe comportato, e di conseguenza non si sarebbero verificate quelle condizioni meccaniche indispensabili affinché l'evento si producesse.
Già il giudice di primo grado aveva evidenziato come alla base- dell'infortunio andasse certamente posta l'impreparazione dei due operai, in particolare di DC.L. che era il solo incaricato di manovrare la lancia spruzzando calcestruzzo, considerato che DB.G. lo affiancava da meno di sette giorni, senza nemmeno aver assistito alle iniziali sommarie spiegazioni sul funzionamento della pompa date da CA. .
DC.L. aveva lavorato in precedenza su macchine escavatrici senza esperienze specifiche su macchine per spruzzare calcestruzzo quale quella noleggiata presso Pancar.
Ricordava il giudice di prime cure come il teste K.F., addetto alla betoniera che riversava il calcestruzzo nella tramoggia e presente, sia pur ad una certa distanza, sul luogo ed al momento del sinistro, avesse ricordato che DC.L. gli aveva confidato di essere stanco di lavorare con la pompa spritz beton, in quanto era la prima volta che usava tale mezzo e che lui preferiva lavorare con l'escavatore. Aggiungeva il teste, sempre riferendosi a DC.L., che "si vedeva che non avesse una grande dimestichezza con tale mezzo; io vedevo poco sicuro in quanto era sempre preoccupato teso durante le fasi di spostamento del mezzo e nell'applicazione dello spritz, in quanto io vedevo molto lento e poco preciso nelle lavorazioni". Dal suo canto, anche il teste CA. aveva affermato: "Secondo me con la fretta di lavorare, aveva dimenticato di fare questa manovra di risucchio, ed e rimasta la macchina in pressione, secondo me". E a domanda della difesa se ciò potesse esser dipeso dalla voglia di guadagnare un minuto di tempo, il teste aveva risposto "Sì, perché erano un po' frettolosi".
Tale fretta - si legge ancora nella sentenza di primo grado- lo stesso teste la spiega chiarendo che durante le lavorazioni occorre spesso procedere alla pulizia del tubo per evitare incrostazioni e formazioni di tappi, ma che tale operazione va fatta velocemente perché altrimenti il calcestruzzo presente nella macchina si- indurisce; pertanto, "si deve rimettere tutto com'era, loro per la velocità, tolgono le spine magari le perdono, se le mettono in tasca e se le dimenticano e ci mettono soltanto la cravatta e buonanotte".
E' emerso, come detto, che il DC.L. non aveva partecipato a corsi di formazione specifica per la macchina noleggiata da Unirock.
Il giudice di primo grado ricorda come il perito ing. G., avesse rilevato essere "poco prudenziale affidare un lavoro sicuramente pericoloso a chi aveva maturato esperienza su macchine diverse ed esercitato in massima parte l'attività di escavatorista".
Tale carenza di formazione si è rivelata fatale, secondo la conforme e logica valutazione dei giudici di merito, in quanto alla base del sinistro vi sono due fondamentali errori operativi.
Il primo di essi sta nel non aver dotato il giunto/cravatta di collegamento tra lancia e gommone della spina di sicurezza che ne avrebbe impedito l'apertura con conseguente distacco della prima dal secondo. E anche se non si è potuto stabilire se tale spina insieme ad altre fosse assente fin dal momento di consegna dell'impianto ad Unirock o se le spine fossero state tolte successivamente nelle fasi di manutenzione e pulizia, dell'impianto, essendo accertato che, comunque, spine di ricambio erano presenti nella dotazione della macchina, DC.L. avrebbe dovuto utilizzarle, specificamente nel giunto di collegamento tubo in gomma-lancia Essendovi stato analogo distacco anche il giorno prima, (quando per fortuna non vi era stata contestuale formazione di tappi nella tubazione), tanto più ciò avrebbe dovuto suggerire di mettere insicurezza il giunto con l'apposizione della spina.
Seconda grave leggerezza è stata quella di non aver fatto precedere l'operazione di ricollegamento della lancia al tubo, dall'aspirazione del calcestruzzo presente lungo la tubazione verso la tramoggia, così depressurizzando l’impianto, agendo sull'apposito selettore della consolle.
Premesso che nessuna formazione era stata fornita ai due operai che si sono succeduti ad aiutare il DC.L., ovvero F. prima e DB.G. poi, ricorda il giudice di primo grado che è stato proprio F., nella sua deposizione a confermare quello che è stato la più verosimile causa del sinistro e, nel contempo, la grave carenza di formazione. Il teste, infatti, a specifica domanda degli ispettori del lavoro su cosa occorresse fare in caso di distacco della lancia dal tubo, ha risposto che in tal caso non occorre procedere al risucchio del calcestruzzo e allo scarico di pressione, in quanto non vi sarebbero ostruzioni in atto.
Ebbene, proprio l'errata convinzione che al distacco della lancia dal tubo non potesse corrispondere la formazione di "tappi" nel condotto di erogazione, senza procedere a verifiche sul punto, ha indotto DC.L. a procedere all’operazione di riaggancio della lancia al tubo senza rendersi conto che la macchina era in elevata pressione a causa della formazione di un "tappo" di calcestruzzo al suo interno, e quindi senza depressurizzare l'impianto e risucchiare il materiale verso la tramoggia.
Si tratta di omissioni che, con elevato grado di certezza, un operaio adegua-tamente formato non avrebbe compiuto.
A tale conclusione i giudici del merito pervengono, in assenza di elementi atti a contrastarle, condividendo le valutazioni del perito Ing. G., secondo cui: "Le dichiarazioni del F. indicano la impostazione mentale almeno di questo lavoratore, il quale, anziché eseguire scrupolosamente le istruzioni ricevute, (anche se non è chiaramente espresso il dettaglio di quelle impartite), si pone in veste critica valutandone l'utilità. La dichiarazione indica che l'attività di informazione - formazione, qualora correttamente impartita, non aveva mantenuto la propria efficacia e certamente non era stata impartita in modo convincente. Vi erano le premesse per un utilizzo difforme da quello previsto".
Logico, dunque, è il passaggio ulteriore di avere ritenuto evidente, dunque, l'erroneo convincimento sul punto della vittima DC.L. dovuto a carenza di formazione.
Considerato, infatti, che un "tappo" di calcestruzzo poteva formarsi in qualsiasi tratto di tubazione, con conseguente mantenimento della pressione, anche con l'aria chiusa, il non curare la condizione di risucchio del materiale e scarico di pressione, unito all'evidente convincimento che chiudendo anche solo la mandata dell'aria la sicurezza fosse garantita, appare indice di una grave sottovalutazione di un rischio del quale, con tutta evidenza, il lavoratore non era stato adeguatamente informato.
8. Quanto ai lavoratori, come già si ricordava in precedenza - e da qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso sul punto- occorre ricordare come costituisca jus receptum che la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un com-portamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 16397 del 5 marzo 2015, Guida, Rv. 263386 che ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, il quale, impegnato nell'installazione di un ascensore, era caduto mettendo il piede in fallo, così battendo la testa e decedendo, dopo essersi sganciato dall'imbracatura di sicurezza per meglio eseguire i lavori di sua competenza, atteso che le modalità esecutive da lui adottate rientravano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni; Sez. 4 n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale; Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. 2015, Bonelli Rv. 261946 in un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere; Sez. 4, n. 23292 del 28/4/2011, Millo ed altri, Rv. 250710 che ha precisato essere abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).
Si è anche precisato che, per potersi parlare di abnormità del comportamento del lavoratore, è necessario che esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018 dep. il 2019, Musso, Rv. 275017 in cui la Corte di legittimità ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 dep. il 2017, Gerosa ed altri, Rv. 269603; Sez. 4, n. 16890 del 14/3/2012, Feraboli, Rv. 252544; Sez. 4, n. 36227 del 26/3/2014, B.N. ed altri, Rv. 259767; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; Sez. 4, n. 7188 del 10 gennaio 2018, Bozzi, Rv. 272222).
In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Così questa Sez. 4 n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 in relazione al caso di un omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Niente di tutto ciò è riscontrabile nel caso odierno, nel quale il rischio concretizzatosi nell'evento non può certo dirsi esorbitante o diverso rispetto a quello connesso al compito affidato ai lavoratori.
9. E' altrettanto pacifico che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (così questa Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 relativamente ad una fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497). Ciò perché il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
10. Infondati sono anche i motivi che attengono al riconoscimento ed alla comparazione delle circostanze attenuanti.
Anche in tal caso si tratta, infatti, di profili di doglianza in gran parte ripetitivi rispetto a censure già sottoposte al vaglio dei giudici del gravame del merito e cui questi ultimi avevano fornito un'adeguata, logica e congrua risposta.
Ha rilevato in proposito la Corte territoriale che la sollecitata valutazione di prevalenza delle attenuanti, già riconosciute dal primo giudice, sull'aggravante di cui all'art.589 co. 2 cod. pen., che secondo l'assunto defensionale riproposto in questa sede dovrebbe trovare fondamento fattuale nel buon comportamento processuale e nell'intervenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili a suo tempo costituite, non può essere condivisa.
Ciò in quanto dagli atti processuali di primo grado si evidenzia che non tutte le parti civili ivi costituite possono ritenersi a stretto rigore risarcite, e ciò perché solo OMISSIS hanno revocato la costituzione, mentre B.N. nulla ha manifestato; il che, al di là degli effetti processuali, depone per l'incertezza che anche tale persona sia stata ristorata, e pertanto è quanto meno opinabile che il risarcimento sia stato integrale.
La nota relativa all'avvenuto risarcimento rilasciata dal legale della stessa parte, presentata in allegato al ricorso, è datata 23/4/2019 e nulla ne sapevano, evidentemente, i giudici di appello.
In ogni caso, va ricordato il condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati depenalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).
Ebbene, la pronuncia impugnata opera un buon governo di tali principi laddove dà atto che "...i rilevati dati favorevoli di connotazione non possono essere ritenuti prevalenti sulla oggettiva gravità di quanto accaduto: e sul non modesto grado di colpa individuabile, estrinsecatasi in un atteggiamento di colpevole superficialità per aver ritenuto i lavoratori dipendenti, ed in particolare DC.L., idoneamente formati ed informati sui rischi intrinseci al macchinario cui erano adibiti".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi D), E) e F) perché estinte per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e, pertanto, ridetermina la pena in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2020