Cassazione Penale, Sez. 4, 30 dicembre 2019, n. 52105 - Attività lavorativa di braccianti agricoli in condizioni di sfruttamento. Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto

1. Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Marsala, che, in data 8 M.B. 2019, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in relazione al delitto di reclutamento illecito di manodopera di cui all'art. 603 bis cod.pen., secondo quanto descritto nell'imputazione provvisoria, capi B e C, nei confronti di M.B. perché, in concorso con A.G., A.F. e U.I.L., svolgevano un'attività organizzata di intermediazione, reclutando immigrati di nazionalità rumena e ne organizzavano l'attività lavorativa in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, mediante la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa in materia di ferie, periodi di riposo, riposo settimanale, la violazione delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro anche mediante violenza, minaccia e intimidazione. Fatti commessi in Marsala e Pantelleria dal 2011 al gennaio 2017.
1.1 Il Tribunale ha riassunto i risultati investigativi che hanno condotto a delineare i comportamenti illeciti degli imputati; ha evidenziato in particolare i risultati delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, parti lese, delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dell'attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria.
Ha quindi valutato grave il compendio indiziario a carico dell' indagato, consolidatosi a seguito delle informazioni rese dai braccianti agricoli che hanno fornito univoci riscontri circa le condizioni di lavoro di sfruttamento imposte, caratterizzate da condizioni degradanti e di minaccia; in merito alle esigenze cautelari ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, stante il contesto organizzato perdurante nel tempo, per oltre cinque anni, di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, l'alto numero dei lavoratori sfruttati, la gravità e le modalità di attuazione del fatto reato, il pieno inserimento nel contesto socio-economico territoriale e la adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria e alla sussistenza del reato ipotizzato. Il Tribunale del riesame ha omesso di esaminare la credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni delle persone offese; la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 603 bis cod.pen. in relazione alle condizioni di sfruttamento e di approfittamento; la sussistenza dell'elemento soggettivo e in particolare la consapevolezza delle asserite minacce e del presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori; lamentava che la polizia giudiziaria aveva orientato le indagini solo nei confronti dei lavoratori rumeni e non nei confronti degli altri cittadini extracomunitari o italiani; nei Giudizi civili era emerso che il rapporto di lavoro era giornaliero e non continuativo con evidenti contraddizioni nella indicazione degli orari di lavoro rispetto a quelli dichiarati alla polizia giudiziaria; evidenziava inoltre discordanze tra le dichiarazioni dei lavoratori e i riscontri delle loro posizioni assicurative Inps; sottolineava che per il trasporto delle persone dai luoghi di lavoro e viceversa erano regolarmente adibiti automezzi monovolume, regolarmente abilitati al trasporto di persone, ( 9 persone a volta) e ciò per confutare la credibilità delle dichiarazioni di chi ha affermato che a bordo degli autocarri venivano caricati 10/11 operai a volta.
II) Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata.
I braccianti nel periodo di riferimento lavoravano anche alle dipendenze di altre società non facenti capo agli indagati.
III) Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla posizione dell'indagato; vi è stata una equiparazione tra le posizioni degli indagato che non dà conto dell'elemento soggettivo e quindi della coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
3. In data 9 dicembre 2019 è pervenuta la comunicazione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Marsala che, in data 14.11.2019, ha disposto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 cod.proc.pen. a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. Occorre precisare che non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui la inammissibilità sia giustificata carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2 - , n. 4452 del 08/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019 ) Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 05/04/2011, Valentini, Rv. 249916). La decadenza dell’interesse alla decisione cautelare, per fatti sopravvenuti alla presentazione del ricorso, impedisce, infatti, di ritenere che il ricorrente sia "soccombente", essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10.12.2019


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