Cassazione Penale, Sez. 3, 19 dicembre 2019, n. 51213 - Reati in tema di sicurezza. Ricorso convertito in appello
Fatto
1. Con sentenza del 27 novembre 2018 resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Fermo ha dichiarato A.P., imputato per reati in tema di sicurezza del lavoro, non punibile per la particolare tenuità del fatto.
2. Avverso la predetta decisione il Procuratore generale della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione coltivando articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, rilevando che le violazioni alla normativa in tema di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro erano state riscontrate a tre mesi di distanza l'una dall'altra. In ragione di ciò, ed applicata la continuazione vista l'unitarietà del disegno criminoso, il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la non punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. nonostante la presenza, appunto, di più reati legati col vincolo della continuazione e giudicati nell'ambito del medesimo procedimento, con la conseguente valutazione di abitualità della condotta, in sé ostativa al riconoscimento del beneficio.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
Diritto
4. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso si incentra su doglianze che ineriscono a una rilettura o a una reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito, direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel giudizio di legittimità.
Del resto, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834), il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito.
Ne consegue che il ricorso del Pubblico Ministero deve essere qualificato come appello e pertanto deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma il 15/10/2019