Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 11726 - Omissione dell'adozione di misure necessarie per la corretta movimentazione di carichi pesanti atte ad impedire la caduta di un manufatto in cemento prefabbricato del peso di KG 2000. Prescrizione
Con sentenza del 4.02.2020 la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la condanna di G.M., pronunciata dal Tribunale di Enna il 18.05.2018 in ordine al reato contestato in rubrica per avere, quale datore di lavoro amministratore unico e legale rappresentante della Regalgas, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71comma7 del TU 81/2008, causato all'operaio LG.C., lesioni personali gravissime, consistite nella schiacciamento della gamba e del piede sinistro con successiva amputazione all'altezza del terzo medio inferiore del piede. In particolare dall'incolpazione risulta la omissione dell'adozione delle misure necessarie per la corretta movimentazione di carichi pesanti, atte ad impedire la caduta di un manufatto in cemento prefabbricato del peso di KG 2000.
Fatto commesso in Assoro il 16.03.2011
2. L'infortunio, in base alla ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello, si era verificato secondo la dinamica di seguito descritta che tiene conto della relazione dell'ispettorato del lavoro di Enna, intervenuto sui luoghi dell'infortunio, con molto ritardo rispetto a fatti vale a dire il 21.07.2011, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, riscontrate da quelle rese dal teste P.F., collega di lavoro presente all'infortunio. In specie, è risultato accertato che il giorno all'arrivo del carico dei new jersy LG.C., che aveva mansioni di autista, ha effettuato le operazioni di scarico in aiuto del dipendente P.F., ( fol 14 e 15), utilizzando come di prassi uno strumento a forma di T che era a disposizione sul piazzale ma che era del tutto inadeguato in quanto, mentre da una parte recava un fermo che serviva per bloccare lo scivolamento dell'asse metallico all'intero del foro, dall'altra parte il c.d. chiodo non aveva alcun sistema che potesse evitare lo sganciamento della catena; infatti, il manufatto durante le operazioni era precipitato al suolo proprio perché l'asse si era sganciato dalla parte sprovvista di blocco, scivolando all'esterno del foro medesimo.
La Corte territoriale così come il primo Giudice avevano escluso che la delega rilasciata al G.C. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale potesse valere ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 16 D.lgs 81/2008.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, M. deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge, in quanto la Corte d'appello, pur ritenendo fondato il primo motivo di impugnazione riguardante l'ordinanza dibattimentale con cui il primo giudice aveva interrotto e sostanzialmente revocato la prova testimoniale di G.C., responsabile della sicurezza, ritenendo i presupposti di cui all'art. 63 cod.proc. pen., anziché annullare l'ordinanza medesima ha provveduto a rinnovare la prova dichiarativa in appello con le garanzie della difesa;
2.2. violazione di legge con riferimento all'art. 521 cod.proc pen. in quanto l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato che attiene alla omessa fornitura di catene, funi o cavi in acciaio, mentre nella motivazione si fa riferimento alla carenza dell'attrezzo a V rovesciata che, se fosse stato utilizzato, avrebbe evitato l'evento infortunio;
2.3. violazione di legge, omessa e contraddittoria motivazione oltre che travisamento dei fatti con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa che, nelle prima versione, aveva affermato di aver eseguito la movimentazione dei new jersy senza l'ausilio delle catene, seppure messe a sua disposizione dal datore di lavoro, utilizzando le forche del muletto; così pure non aveva utilizzato l'apposito utensile messo a disposizione dell'azienda perché aveva fretta di eseguire lo scarico e non aveva indossato le scarpe antinfortunistiche;
2.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla delega conferita al Responsabile per la sicurezza G.C., risultante dalle prove documentali acquisite in primo grado, con particolare riferimento al Documento per la valutazione dei rischi; alla nomina del RSSP comunicata agli organi competenti, nella specie Ispettorato e ASP di Enna, all'autonomia e capacità di spesa conferitagli in quanto delegato;
2.5. vizio di motivazione per illogicità interna in quanto la decisione assunta di responsabilità penale dell'imputato è stata fondata sul dubbio più che ragionevole.
2.6. violazione di legge in quanto la prescrizione era già il 17.05.2019 e quindi prima della pronuncia impugnata resa il 4.02.2020;
2.7. violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis trattandosi di fatto colposo tenue, avuto riguardo al ruolo concreto svolto dall'imputato e al comportamento processuale, volto a garantire all'infortunato la prosecuzione del lavoro e il risarcimento dei danni patiti;
2.8. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio riferito alle attenuanti generiche e all'entità della pena, anche in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod.pen.;
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del divieto di non menzione nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati.
3. L'esame dei motivi con particolare riferimento al quarto, consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità ( cfr. Sez. 4 - , n. 8862 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/03/2020 ) Rv. 278676 - 01 ).
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.
La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi il ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato, si impone e va rilevata l'applicazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi il 23.02.2020, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. e dei periodi di sospensione verificatisi nel giudizio di primo e secondo grado, dal 27/06/ al 10/10 / 2019 e dal 17/12/2019 al 4/2/2020, per complessivi mesi cinque.
4. Va rilevato,altresì, che in atti risulta la revoca della costituzione di parte civile, in data 24.09.2019, a seguito dell'avvenuto integrale risarcimento del danno da parte dell'UnipolSai Assicurazione S.p.a. in data 25.02.2019; di tale revoca della costituzione della parte civile dà atto in motivazione la sentenza impugnata. Conseguentemente devono essere revocate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 16.03.2021