Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2019, n. 43665 - Amianto e tumori. Respinto il ricorso della Procura contro l'assoluzione dei vertici del Gruppo Olivetti
Fatto
1. La Corte d'appello di Torino, in data 18 aprile 2018, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, il 18 luglio 2016, aveva condannato R.A., G.C., C.DB., F.DB., F.D.B., R.F., L.G., M.M., A.P., C.P., L.P., P.S. e P.T. alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste; segnatamente con la pronunzia d'appello, i sunnominati sono stati assolti dalle seguenti imputazioni, contestate a ciascun imputato in relazione ai rispettivi periodi di competenza meglio indicati in atti:
- Capo A (omicidio colposo in danno di A.B., deceduto il 10 dicembre 2006, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a G.C., L.G. e M.M., nelle rispettive qualità);
- Capo C (omicidio colposo in danno di M.G.B., deceduta il 24 febbraio 2013, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato contestato a C.DB., F.DB., L.G. e M.M., nelle rispettive qualità);
- Capo D (omicidio colposo in danno di M.C., deceduto il 30 gennaio 2012, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a C.DB., F.DB., L.G. e M.M., nelle rispettive qualità);
- Capo E (omicidio colposo in danno di E.G., deceduto il 5 settembre 2008, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato contestato a C.DB., F.DB., L.G. e M.M., nelle rispettive qualità);
- Capo F (omicidio colposo in danno di EG.M., deceduto il 2 giugno 2012, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato contestato a C.DB., F.DB., L.P., R.F., F.D., P.S. e M.M., nelle rispettive qualità);
- Capo H (lesioni personali colpose in danno di B.L.P. - cui veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico il 1 settembre 2011 - con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato contestato a C.DB., F.DB., C.P., A.P., R.A. e P.T., nelle rispettive qualità);
- Capo L (omicidio colposo in danno di Vittore V.R., deceduto il 16 gennaio 2011, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a G.C. nella sua qualità);
- Capo M (omicidio colposo in danno di F.S., deceduto il 1 luglio 2004, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a C.DB. e F.DB., nelle rispettive qualità);
- Capo P (omicidio colposo in danno di Silvio S.V., deceduto il 3 luglio 2009, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a C.DB., F.DB., C.P., P.S., R.A., P.T. e M.M. nelle rispettive qualità);
- Capo Q (omicidio colposo in danno di L.M., deceduto il 26 giugno 2005, con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro: reato ascritto a C.DB., F.DB., L.G., P.S. e M.M., nelle rispettive qualità).
Quanto al reato di cui al capo B, originariamente contestato come lesioni personali colpose, la Corte d'appello ha disposto l'annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ivrea, per essere il fatto diverso da quello contestato a seguito della morte della persona offesa P.B.F..
1.1. In estrema sintesi, oggetto degli addebiti sopra richiamati (e sui quali si ritornerà in seguito) é costituito dai decessi - o, nel caso di cui al capo H, dalle lesioni personali - delle persone offese, tutti lavoratori/lavoratrici dipendenti da società del Gruppo Olivetti di Ivrea, in conseguenza delle patologie tumorali da loro contratte per effetto dell'esposizione ad amianto per ragioni professionali. L'arco temporale in cui l'esposizione sarebbe avvenuta, secondo la contestazione, é alquanto ampio ed é compreso tra il 1962 e il 1997: all'interno di tale arco temporale, i sunnominati imputati hanno ricoperto incarichi corrispondenti ad altrettante posizioni di garanzia ai fini delle suindicate imputazioni. Ai medesimi, in relazione alle rispettive qualità, é addebitato di avere agito per colpa generica, nonché per avere violato le disposizioni prevenzionistiche meglio indicate in atti, omettendo di adottare le necessarie e prescritte cautele per evitare o limitare le conseguenze nocive dell'esposizione dei dipendenti all'amianto, alla quale é eziologicamente ricollegato l'insorgere delle malattie asbesto-correlate dagli stessi contratte, di cui ai surrichiamati capi d'imputazione: malattie costituite, nella quasi totalità dei casi, da mesotelioma pleurico maligno (con la sola eccezione della M.G.B. - capo C - colpita da mesotelioma peritoneale; e del V.R. - capo L - colpito da carcinoma non a piccole cellule del polmone in pregressa asbestosi), tutte a esito mortale (tranne che nel caso della B.L.P. - capo H -).
1.2. L'esposizione all'asbesto, per i periodi meglio specificati in relazione alle singole vicende, sarebbe avvenuta - secondo l'imputazione - in modi diversi.
In alcuni casi (per l'esattezza ci si riferisce ai dipendenti M.G.B., E.G., S.V. e L.M.: capi C, E, P e Q), vi sarebbe stata esposizione a fibre d'amianto aerodisperse a causa dell'impiego di talco contaminato da tremolite - cosparso su alcune componenti o utilizzato per facilitare lo scorrimento di altre - nei reparti di montaggio di macchine da scrivere, fotocopiatrici e telescriventi, di montaggio e manutenzione degli alimentatori delle calcolatrici e di assemblaggio cavi e cablaggi.
Nei casi riferiti alle persone offese A.B. (capo A), M.C. (capo D), E.G. (capo E), Ganio EG.M. (capo F), B.L.P. (capo H), S.V. (capo P) e L.M. (capo Q), l'esposizione sarebbe avvenuta per la presenza di amianto nelle strutture degli ambienti di lavoro, segnatamente in San Bernardo Capannone Sud, San Bernardo Capannone Centrale Galtarossa o AUDIT, Mensa ICO di via Jervis, Mensa di Palazzo Uffici ex Officine H, San Bernardo Cunicoli.
Nel caso del A.B. (capo A), l'esposizione all'amianto sarebbe avvenuta anche attraverso l'uso di lastre di ferobestos; nel caso del V.R. (capo L) essa sarebbe derivata dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per isolare fonti di calore (indumenti, guanti, grembiuli, ghette e coperte); infine, nel caso dello F.S. (capo M), l'esposizione sarebbe derivata dall'avere egli proceduto alla rimozione di lastre di Eternit dalle strutture degli edifici di Olivetti.
1.3. In primo grado, all'esito di una corposa istruttoria dibattimentale - conseguita alla riunione di due distinti procedimenti -, gli imputati sunnominati erano stati condannati alle pene per ciascuno stabilite, oltreché alle correlate statuizioni civili, in relazione ai capi dianzi indicati.
1.4. La Corte di merito ha ribaltato la sentenza di condanna di primo grado, essenzialmente sulla base di divergenti valutazioni in relazione a tre aspetti: ossia in base a una diversa lettura della prova scientifica del nesso di causalità generale riferito alle esposizioni successive all'amianto (e al c.d. effetto acceleratore); in base alla conseguente, ritenuta impossibilità del raggiungimento della prova della causalità individuale (riferita cioè alla riconducibilità del nesso causale ai periodi corrispondenti all'assunzione, da parte dei singoli imputati, delle rispettive posizioni di garanzia); nonché in base a una rivalutazione critica circa l'effettività dell'esposizione all'amianto (sia con riguardo alla contaminazione del talco, sia con riguardo alla prova dell'aerodispersione negli ambienti di lavoro).
Sui tre aspetti dianzi brevemente accennati, la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova, nel senso della impossibilità di pervenire a certezze circa l'effetto acceleratore del protrarsi dell'esposizione dopo la c.d. iniziazione del processo carcinogenetico.
In specie é stato ravvisato dai giudici dell'appello un contrasto fra le diverse tesi scientifiche, tale da pregiudicare il raggiungimento di una sufficiente certezza in termini di causalità generale (laddove in primo grado si era ritenuto sussistente un preponderante consenso per la validità della tesi della dose- dipendenza, con conseguente aumento delle probabilità di insorgenza delle patologie asbesto - correlate con l'aumento della dose cumulativa; si era riconosciuta l'esistenza di un effetto acceleratore del protrarsi dell'esposizione ai fini del ridursi dei tempi di latenza, con proporzione inversa tra la prima e i secondi; e si era pertanto ravvisata la sussistenza di una legge di copertura scientifica a carattere universale).
L'incertezza ravvisata dalla Corte di merito negli esiti del dibattito scientifico in materia, oltre a porre in discussione il riconoscimento della causalità generale del protrarsi dell'esposizione all'amianto e di ciascuna dose inalata, si é riverberata sul profilo della causalità individuale, non solo perché il modello statistico - epidemiologico non é stato ritenuto idoneo a spiegare ogni singolo caso concreto, ma anche perché, pur potendosi ammettere una correlazione tra dose cumulativa e rischio relativo, tale correlazione non ha carattere lineare e non é dunque spiegabile con il c.d. modello multistadio : con la conseguenza che vi é assoluta incertezza, secondo la Corte di merito, in ordine alla tempistica con cui si susseguono gli eventi mutageni nei singoli casi. Non soccorrono, pertanto, né il criterio generale della c.d. latenza media dei casi (metodo finalizzato a spiegare le correlazioni tra intensità di esposizione e latenza), né quello della c.d. latenza convenzionale (riferito al periodo compreso tra l'inizio della ritenuta esposizione e il manifestarsi dei sintomi), che é a sua volta alla base di una presunzione in ordine al momento di inizio del meccanismo che porterà al manifestarsi della patologia: momento che solo convenzionalmente si fa coincidere con la prima esposizione, ma che non offre indicazioni precise circa il momento di effettiva iniziazione e quello di completamento della c.d. fase di induzione. Da ciò consegue l'impossibilità, secondo la Corte distrettuale, di individuare chi debba rispondere di ciascuna esposizione causalmente rilevante.
In aggiunta a quanto precede, la Corte di merito ha ravvisato profili di incertezza e di non univocità della prova circa l'effettività dell'esposizione all'amianto in alcuni casi, sia per quanto riguarda la contaminazione del talco, sia per quanto concerne la contaminazione degli ambienti di lavoro a causa del deteriorarsi di alcune strutture contenenti amianto, sia per quanto concerne l'impiego di DPI da cui si sarebbe propagata l'aerodispersione dell'amianto.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.
Il ricorso, assai ampio e articolato e preceduto da una breve premessa, non risulta propriamente suddiviso in motivi, ma affronta nondimeno una pluralità di aspetti.
3. In primo luogo viene sollecitata la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato per conto di F.DB. in relazione al delitto di cui al capo C (omicidio colposo in danno di M.G.B.): declaratoria già sollecitata in sede d'appello, sul rilievo che l'impugnazione de qua non era specificamente riferita al suddetto capo, e respinta dalla Corte di merito in quanto, secondo i giudici d'appello, l'impugnazione si riferiva a "tutti i capi e i punti" della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la responsabilità dell'imputato. In realtà, obietta il P.G. ricorrente, nell'appello presentato per conto di F.DB. non si fa mai cenno ai fatti di cui al capo C: l'impugnazione di che trattasi risulta invero del tutto disancorata da tali fatti, con evidente configurabilità di un profilo di inammissibilità ex art. 591, lettera C, cod.proc.pen., laddove tale sanzione viene prevista nel caso in cui i motivi d'impugnazione non riportino un'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggano le richieste.
4. Vengono poi indicati profili di lagnanza riconducibili alla mancata assunzione di prove decisive l'art. 606. comma 1. lettera D. cod.proc.pen.'). con particolare riguardo alla questione dell'esposizione dei lavoratori a talco contaminato.
Al riguardo, si osserva nel ricorso, la Corte, nel ritenere insufficiente e non univoco il quadro probatorio, ha sostenuto che non poteva escludersi che la Olivetti acquistasse talco non contaminato già prima del 1981 presso la Talco & Grafite Val Chisone; e che comunque, anche ammettendo che si fosse approvvigionata da altri fornitori, non poteva affermarsi in quali stabilimenti fosse stato utilizzato il talco contaminato. In realtà, obietta il P.G. ricorrente, l'Ufficio di Procura aveva tentato invano di fare acquisire, attraverso apposita istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, documentazione (libri degli inventari e di magazzino degli anni 1978 - 1986) atta a comprovare che, già prima del 1981, era presente, nel magazzino unico di Scarmagno, talco recante lo stesso codice 3013900 in ordine al quale, nel 1981, la d.ssa Ra. (del Servizio Ecologia Olivetti, in origine anche lei imputata) aveva presentato al magazzino centrale espressa richiesta di specificare chi avesse prelevato quel materiale negli ultimi dodici mesi. La richiesta di acquisizione di tale documentazione, di decisiva importanza secondo il P.G. requirente, é stata respinta in quanto si trattava secondo la Corte distrettuale di documenti solo "parziali"; in realtà, osserva il P.G. ricorrente, erano documenti che, sebbene selezionati per evitare produzioni inutili, fornivano la prova che il talco contaminato, pur essendone emerso l'utilizzo in azienda fin dal 1978, era presente in magazzino fino a tutto il 1985, mentre dal 1986 non era più presente, per decisione dei vertici aziendali: ciò che era stato affermato in sede di sommarie informazioni dal teste F., che in dibattimento negò tali circostanze e che per questo la stessa Corte territoriale ha giudicato inattendibile.
5. Sempre a proposito dell'esposizione dei lavoratori a talco contaminato, il P.G. ricorrente lamenta anche vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione di plausibilità accordata dalla Corte alla prospettazione alternativa, relativa all'ipotesi che la d.ssa Ra. avesse inviato al prof. O., per le analisi del caso, un talco che non sarebbe stato in uso in azienda. In realtà, la tesi secondo la quale si sarebbe potuto trattare di talco non utilizzato in azienda é smentita sia dalla stessa d.ssa Ra. (in sede di interrogatorio, in quanto sottoposta ad indagini per gli stessi fatti), sia dalle deposizioni dei testi L. e B. (al riguardo il ricorso richiama, alle pagine da 63 a 67, alcuni passaggi della sentenza di primo grado relativi alla valutazione di tale materiale probatorio). Neppure può dirsi pertinente il riferimento al campione di talco prelevato nel 1974 dagli ispettori dell'INAIL, cui fece seguito un parere che secondo la Corte di merito fornisce la prova che il talco era immune da contaminazione; in realtà, deduce il P.G. ricorrente, il parere era riferito unicamente al rischio silicosi, in quanto la ricerca oggetto della visita degli ispettori era limitata alla presenza o meno di silicio. In proposito, la Corte di merito trae conclusioni opposte al percorso argomentativo seguito sul punto dal Tribunale (che aveva dato atto del riferimento della verifica alla sola presenza di silicio), senza però fornire sul punto una motivazione "rafforzata" e senza neppure rilevare che lo stabilimento presso il quale veniva utilizzato il talco incriminato non era lo Stabilimento B (ove sarebbe avvenuto il prelievo), ma era lo Stabilimento C.
In generale, sulla questione della contaminazione del talco utilizzato in Olivetti e del protrarsi dell'uso di tale materiale fino al 1986 (nonostante il parere richiesto al prof. O. fin dal febbraio del 1981), la Corte di merito - secondo il P.G. ricorrente - non si confronta con il materiale probatorio valorizzato dal Tribunale (sia di origine documentale, sia di tipo dichiarativo, con particolare riguardo all'interrogatorio della d.ssa Ra. e all'esame dei testi B., L. e M., nonché alle contraddizioni in cui era caduto il teste F. rispetto a quanto dichiarato a sommarie informazioni), limitandosi a svalutarne la rilevanza e cosi incorrendo in una motivazione non rafforzata delle prove poste a base dell'opposta decisione di primo grado. In specie, secondo quanto riferito dalle suddette fonti dichiarative, risultava confermato che il talco inviato dalla d.ssa Ra. al prof. O. (e da questi esaminato) era quello in uso all'azienda (circostanza fra l'altro confermata dalla teste a discarico M.); mentre veniva smentito quanto invece viene asserito dalla Corte di merito, e cioè che la ditta Talco & Grafite avesse fornito continuativamente talco "immune" all'azienda (circostanza invece espressamente esclusa dai testi L. e B., che hanno escluso di avere mai fornito il talco alla Olivetti, a parte forse un campione).
6. Ulteriori lagnanze riguardano il problema dell'esposizione ambientale di alcuni lavoratori a strutture ed impianti in cui vi era amianto: problema che il P.G. ricorrente pone a proposito dell'assunto, sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui non vi sarebbe stata prova, se non in parte, dell'aerodispersione dell'amianto nei locali ove si trovavano le predette strutture e i predetti impianti; così che - secondo la Corte di merito - non vi sarebbe la possibilità di identificare con precisione i tempi e i luoghi in cui l'esposizione si sarebbe verificata, e comunque si sarebbe trattato di aerodispersione assai limitata. In primo grado si era affermata invece la piena prova dell'esposizione di tutti i lavoratori considerati nei periodi d'interesse, sulla base delle testimonianze e dei contributi dei consulenti del P.M. e dell'INAIL. Il P.G. ricorrente censura anche la contraddittorietà dell'assunto sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui da un lato sono sufficienti dosi minime di esposizione per generare la malattia e non vi é dose priva di effetto cancerogeno; e, dall'altro, si sostiene che gli elementi raccolti deporrebbero per un'esposizione assai limitata, per periodi circoscritti e solo in taluni luoghi frequentati dalle persone offese. A fronte di ciò, nel ricorso si richiamano gli elementi documentali che proverebbero la massiccia presenza di amianto; ma a ben vedere é la stessa Corte di merito a confermare che i valori di contaminazione sono stati riscontrati in alcuni luoghi frequentati dalle persone offese (Mensa ICO, Cunicolo San Bernardo); e non rileva a contrario che, secondo i giudici dell'appello, la presenza di amianto aerodisperso sarebbe stata limitata a determinate situazioni circoscritte nel tempo; in aggiunta a ciò il P.G. ricorrente afferma che é provata la presenza di amianto aerodisperso in altre aree (es. Capannone Sud San Bernardo, Officine H). Nel prosieguo del ricorso, vengono poi illustrati alcuni elementi probatori ritenuti significativi ai fini della prova dell'aerodispersione: ad esempio la deposizione della d.ssa A., la quale, sentita a sommarie informazioni, aveva ammesso che gli esiti dei monitoraggi che davano esiti superiori ai valori - soglia venivano "addomesticati", mentre in dibattimento aveva cercato di ritrattare, venendo redarguita per questo dal giudice; ed ancora, la documentazione degli esiti delle misurazioni delle fibre di amianto aerodisperse, i cui valori sono stati (almeno in parte) riportati in modo erroneo dalla Corte di merito e che vengono illustrati dal P.G. ricorrente con riferimento a ciascuno dei locali frequentati dalle persone offese, sì da trarne la conclusione che, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 vi era, in tutti i siti indicati, una certa e significativa aerodispersione di amianto.
7. Ancora, si affronta nel ricorso il problema della contaminazione dovuta all'impiego di dispositivi di protezione individuale contenenti amianto, in relazione alla quale unica persona offesa é il lavoratore V.R.: al riguardo vi é, secondo il P.G. ricorrente, un'evidente contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte, da un lato, afferma che non sarebbe stata raggiunta la prova che l'utilizzo di D.P.I. cagionasse aerodispersione di fibre d'amianto; dall'altro ammette che l'esposizione del V.R. all'amianto aerodisperso derivante dall'uso dei D.P.I. risulta ragionevolmente dimostrata per l'intero periodo di attività lavorativa del medesimo alle dipendenze del gruppo Olivetti.
8. A questo punto, il P.G. ricorrente affronta, con dovizia di argomentazioni, il fondamentale profilo del nesso causale, qualificato come il punto centrale del processo.
In particolare, nel ricorso ci si duole che la Corte di merito abbia aderito integralmente alle tesi difensive volte a instillare dubbi sull'effetto acceleratore e sulla misura della causalità individuale; e si sia uniformata alle censure della difesa in ordine alla rilevanza eziologica dei c.d. sub-periodi (ossia del peso nell'evoluzione della patologia dell'esposizione all'amianto nei singoli segmenti temporali in cui si sono succedute le varie figure apicali). Riconosce il P.G. ricorrente che la questione dei sub-periodi parte dal presupposto, irrisolvibile sul piano scientifico, dell'impossibilità di dare un "peso" alle esposizioni; ma censura il fatto che la Corte distrettuale, in linea con le tesi difensive, disconosca il valore di legge scientifica di copertura alla c.d. teoria "multistadio" e concluda con un sostanziale non liquet basato sulla pari dignità attribuita alle tesi opposte dei vari consulenti tecnici, senza prendere una posizione chiara, ma limitandosi a dubitare. Ulteriori profili sui quali il P.G. ricorrente appunta le proprie critiche riguardano la tesi, sostenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale vi é totale incertezza sulla tempistica o comunque sulla scansione con cui si susseguono gli eventi mutageni, a cominciare al momento in cui il processo infiammatorio dà origine alla prima cellula dalla quale si svilupperà il processo di cancerogenesi, con la conseguenza che non sarebbe possibile - secondo la Corte di merito - individuare le singole esposizioni causalmente rilevanti e, quindi, i soggetti garanti cui attribuire la responsabilità; le critiche contenute nel ricorso riguardano altresì l'assunto secondo il quale la teoria multistadio sarebbe superata e l'approccio epidemiologico sarebbe inidoneo (con la conseguenza che non sarebbe possibile apprezzare nei singoli casi l'effetto acceleratore, suscettibile di valutazione solo nell'ambito epidemiologico). Nel prosieguo del ricorso, il P.G. ricorrente critica inoltre lo standard probatorio richiesto dalla sentenza Cozzini, cui si richiama la sentenza impugnata (uno standard che nel ricorso viene considerato alla stregua di una probatio diabolica)', un'ulteriore censura é poi mossa alla sostanziale svalutazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni della III Conferenza di Consenso, sulla sola base delle valutazioni dissenzienti dell'ing. Z., C.T. della difesa.
Successivamente, il P.G. ricorrente rileva un contrasto di opinioni nella giurisprudenza della Corte di legittimità a proposito dell'evidenza scientifica della dose - dipendenza e dell'effetto acceleratore, menzionando alcune pronunzie che confermerebbero tali divergenze di valutazioni in seno alla Corte regolatrice. Auspica pertanto che la questione venga demandata alle Sezioni Unite. Ed ancora, si duole il P.G. ricorrente del fatto che non sia stata accolta dalla Corte di merito l'istanza, avanzata dalla Procura generale, di acquisizione - relativamente ai soli profili di portata generale - della perizia eseguita nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 4560/2018 della 3 Sezione della Suprema Corte (imputato Negroni): perizia nella quale si era affermata in modo inequivocabile la natura di legge di copertura scientifica alla tesi dell'effetto acceleratore, in base a principi accolti in diverse altre pronunzie della Corte di legittimità (secondo i quali non vi é una soglia di esposizione al disotto della quale non vi é rischio, essendovi di contro un rischio in ogni esposizione). Sul punto il P.G. ricorrente trae la conclusione che, secondo la tesi scientifica maggiormente condivisa (seppur non unanime: ma l'unanimità non é richiesta), il prolungarsi dell'esposizione all'amianto incide sulla latenza e sulla durata della vita, accelerando l'esito infausto; e ciò ha rilievo ai fini della ricostruzione del nesso di causalità ex art. 41, comma 2, cod.pen., alla luce dei principi affermati dalla sentenza Franzese.
Nel prosieguo del ricorso, si precisano i concetti di iniziazione, induzione e innesco.
L'iniziazione é la fase coincidente, secondo il P.G. ricorrente, con il compimento della modifica cellulare suscettibile di trasmettersi ad altre cellule e che, sebbene non sia di per sé idonea a cagionare l'insorgenza del tumore, é idonea a porre le basi per una mera "potenzialità" di una patologia neoplastica. Tale fase non é scansionabile; solo alla fine di questo processo potrà eventualmente avvenire l'innesco in senso tecnico della patologia tumorale.
L'induzione é un momento ben diverso: si tratta del completamento vero e proprio della patologia tumorale, che nella fase dell'iniziazione era solo in nuce. E' scientificamente accertato che iniziazione e induzione, oltre a essere fasi ben diverse, non attengono mai alla stessa cellula e intervengono a distanza di molti anni l'una dall'altra. Anche la fase dell'induzione - ossia l'inizio della patologia irreversibile vera e propria - non é determinabile, secondo gli studiosi.
Più problematico é il concetto di innesco, pure riportato in alcune sentenze: non é chiaro se esso coincida con l'iniziazione o con l'induzione-, perciò é dubbia la rilevanza che possono avere le esposizioni all'amianto che intervengano dopo l'innesco (se si assimila l'innesco all'iniziazione, secondo il P.G. ricorrente, le esposizioni successive sono rilevanti ai fini dell'accelerazione della patologia; se lo si assimila all'induzione, invece, no).
Su tali basi il P.G. ricorrente passa ad esaminare lo sviluppo delle esposizioni successive all'iniziazione (inteso come effetto acceleratore). Secondo la sentenza impugnata, la fase che prelude all'iniziazione (a decorrere dalla prima esposizione all'amianto) sarebbe approssimativamente stimabile in due anni; le esposizioni successive sarebbero rilevanti solo ove venga dimostrato che esse hanno accelerato la cancerogenesi (c.d. effetto acceleratore). Ma é qui che la Corte di merito, ravvisando una difformità di vedute tra gli studiosi, perviene alla conclusione che sia impossibile qualificare l'effetto acceleratore e la teoria multistadio come legge scientifica di copertura, mentre si tratta di una legge meramente probabilistica, apprezzabile solo sul piano statistico ed epidemiologico; ne discende, secondo la Corte distrettuale, che non é possibile determinare con certezza l'esistenza di un tale effetto. Il P.G. ricorrente contesta questa tesi, richiamando le conclusioni della 3 Conferenza di Consenso - svalutata a suo dire dalla Corte territoriale - e contestando che l'evento patologico si debba verificare nella fase iniziale dell'esposizione all'amianto e che l’iter che conduce alla malattia avvenga di colpo, in modo istantaneo. Ulteriore tesi sostenuta dal P.G. ricorrente é che l'andamento non lineare del propagarsi del fenomeno degenerativo tumorale é la riprova che tale fenomeno non si alimenta spontaneamente, ossia indipendentemente da esposizioni successive, ma al contrario si sviluppa quale esito di tali ulteriori esposizioni; con la conseguenza che queste ultime entrano a far parte del processo causale che conduce alla cancerogenesi. Ad avvalorare tale tesi, il ricorso fa poi specifico richiamo alle conclusioni tratte nella seconda e nella terza Conferenza di Consenso, nonché nel Quaderno 15/2012. Venendo poi all'accertamento della causalità individuale, il P.G. ricorrente, dando atto dell'impossibilità di rilevare in modo certo l'esistenza dell'effetto acceleratore in rapporto a ciascuna delle apicalità che si sono succedute, evidenzia come sia all'uopo necessario ricorrere al metodo epidemiologico, se non si vuole pervenire a quello che nel ricorso viene definito come "nichilismo giudiziario".
Nelle successive parti del ricorso, si richiamano poi alcune fondamentali sentenze della Corte di Cassazione in materia di amianto, con particolare riguardo alla sentenza Tupini (in cui venne accreditata, su basi epidemiologiche, la tesi scientifica che sostiene de plano l'aumento di incidenza del mesotelioma in funzione dell'esposizione cumulativa); e si denuncia il contrasto fra il filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza Tupini (e alla sentenza sentenza Negroni) e quello di cui alla sentenza Sez. 4, n. 25125 del 17/01/2018, seguito dalla Corte di merito. Di qui il P.G. ricorrente, riprendendo alcune delle considerazioni già svolte ed esaminando alcune pronunzie recenti in tema, procede a una disamina del ruolo del giudice nel rapportarsi al sapere scientifico, dimostrando come, sulla scorta dei difformi interventi della Corte di legittimità sul punto, non possa parlarsi di una convergenza di opinioni, né della comune accettazione di una legge scientifica di copertura ai fini della configurabilità del nesso di causalità. Non essendovi tra l'altro uniformità di vedute neppure sulla necessità che la legge scientifica sia affermata all'unanimità piuttosto che in termini di prevalenza (e, fra l'altro, non essendovi comunanza di vedute sul valore da dare alle regole probabilistiche di natura epidemiologica e di aumento del rischio), il P.G. ricorrente ritiene che si ponga l'esigenza di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Indi il P.G. ricorrente, riprendendo alcuni argomenti già sviluppati in precedenza, ribadisce, contestando le diverse conclusioni cui é pervenuta la Corte distrettuale, l'opinione che sia adeguatamente supportato in sede scientifica l'accreditamento dell'effetto acceleratore e che le esposizioni successive abbiano rilevanza causale sullo sviluppo del mesotelioma.
9. Infine, quanto all'unico caso di morte da tumore polmonare (decesso V.R.), si evidenzia nel ricorso che la Corte di merito, di fronte alla patologia multifattoriale che colpì in questo caso la persona offesa, ha censurato la condanna emessa in primo grado perché non avrebbe fornito certezze nell'escludere la presenza di fattori causali alternativi; ma, obietta il P.G. ricorrente, i giudici dell'appello omettono di considerare che nel caso del tumore polmonare vi é uniformità di vedute in ordine alla dose-dipendenza della malattia (ossia al fatto che tutte le esposizioni sono egualmente efficienti). Inoltre, in base all'art. 41 cod.pen., occorre bensì escludere i fattori causali alternativi, ma solo quelli da soli sufficienti a cagionare l'evento; e nella specie i soli elementi - del tutto vaghi ed inidonei - si riferiscono a un'ipotetica esposizione del V.R. in uno stabilimento Montefibre a Chatillon, e al fatto che egli aveva trascorsi di fumatore. In realtà, sebbene ciò non risulti valorizzato nella sentenza impugnata, il V.R. aveva contratto l'asbestosi; quanto al fumo (che, si badi, può costituire concausa del tumore polmonare in associazione all'esposizione all'amianto, con cui interagisce), egli aveva cessato di fumare nel 1985; ma é noto che, dopo 5 - 10 anni dalla cessazione dal fumo, il rischio del cancro al polmone nei fumatori si attesta su valori analoghi a quelli dei non fumatori.
10. Resta da dire che in data 17 settembre 2019 l'INAIL in persona del suo Presidente prò tempore e per il tramite del suo difensore, ha depositato una memoria con la quale, dopo avere richiamato le ragioni poste a base del ricorso del P.G. territoriale e aderendo agli argomenti su cui l'impugnazione si fonda, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Ulteriori memorie sono state presentate dalle difese di alcuni imputati: segnatamente ci si riferisce alla memoria depositata il 18 settembre 2019 dagli avvocati OMISSIS (nell'interesse di F.DB.), volta a disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello presentato dagli stessi sul capo C; alle memorie depositate il 20 settembre 2019 dall'avvocato OMISSIS (anche per gli avv.ti OMISSIS) e dall'avvocata OMISSIS, nonché dagli avvocati OMISSIS (nell'interesse di C.DB.), dall'avv. OMISSIS (nell'interesse di G.C.) e dall'avv. OMISSIS (nell'interesse di C.P.); nonché alla memoria depositata in data 1 ottobre 2019 dall'avv. OMISSIS (nell'interesse di P.S.): memorie con le quali i suddetti difensori, confutando le argomentazioni poste a base del ricorso del Procuratore generale, hanno concluso chiedendone l'inammissibilità o il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso, valutato nel suo complesso e considerato nei suoi singoli aspetti, é infondato, ponendosi anzi per molti versi ai limiti della manifesta infondatezza, anche volendo prescindere dalla mancata articolazione dello stesso in capi e/o punti.
2. Alcune preliminari considerazioni s'impongono, con riguardo a taluni contenuti delle molteplici lagnanze formulate dal P.G. ricorrente; e riguardano, in particolare, due ordini di problemi.
Ci si riferisce, in primo luogo, al divieto di sottoporre alla Corte regolatrice una nuova valutazione del materiale probatorio, ove questo sia stato valutato dai giudici di merito in modo non manifestamente incongruo; nonché, in secondo luogo, ai limiti del sindacato di legittimità in materia di prova scientifica, con particolare riguardo ai reati da esposizione all'amianto.
Con riguardo ad ambedue i suddetti profili, é opportuno richiamare gli indirizzi indicati dalla giurisprudenza della Corte e chiarirne la portata e il significato.
3. Sotto il primo profilo, va richiamato l'orientamento in base al quale la rivalutazione delle prove raccolte é di esclusiva pertinenza dei giudici di merito e non é consentita in sede di giudizio di legittimità qualora la sentenza impugnata sia caratterizzata da motivazione congrua e logica. In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più recentemente, negli stessi termini, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).
In estrema sintesi, non possono formare oggetto di sindacato di legittimità le doglianze relative a questioni di mero fatto e tese a prospettare valutazioni alternative delle prove assunte: la disamina di esse é demandata in via esclusiva al giudice del merito ed é sottratta allo scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attingano profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
In base a tale assunto, risultano ad esempio in larga parte incompatibili con il sindacato di legittimità le lagnanze con le quali il P.G. ricorrente, nella prima metà dell'atto d'impugnazione, contesta la valutazione dei risultati probatori operata dalla Corte di merito, sollecitandone un nuovo esame da parte della Corte: nuovo esame che non è proponibile in questa sede, non essendo neppure giustificabile sotto il profilo dell'asserita carenza motivazionale, avuto riguardo alla non manifesta incongruità del percorso argomentativo seguito dai giudici d'appello.
4. Con riguardo al secondo profilo, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità - e qui condiviso, perché coerente con quanto finora detto a proposito dei limiti alla rivalutazione del materiale probatorio - é nel senso che, in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non é giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (Sez. 1, Sentenza n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151; Sez. 5, Sentenza n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722).
In altre parole, alla Corte regolatrice non spetta il compito di individuare ed enunciare i criteri scientifici che presiedono alla ricostruzione del nesso causale (sia sotto il profilo della causalità generale, sia sul piano della causalità individuale); ma quello di verificare se la decisione impugnata abbia adeguatamente argomentato circa la validità dei criteri scientifici adottati a tal fine, anche in termini di condivisione degli stessi presso la comunità scientifica di riferimento.
Va osservato che, a fronte della sollecitazione del P.G. ricorrente e del P.G. d'udienza tesa a ottenere la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite, il precipitato logico del principio appena richiamato è che la suddetta sollecitazione a devolvere il giudizio al consesso apicale non potrebbe giammai trovare accoglimento, atteso che essa, oltre a non essere stata prospettata in relazione a una specifica questione di diritto, confligge con il perimetro della valutazione demandata alla Corte di legittimità in ordine alla prova scientifica, strettamente riferito al materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento oggetto del giudizio: ciò che del resto è stato più volte evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce (in senso analogo, ex multis, Sez.4, n.42128 del 30/08/2008, richiamata da Sez.4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv.248943, 248944, in procedimento Cozzini ed altri; ed entrambe richiamate da Sez. 4, n. 46392 del 15/05/2018, Medicina Democratica c. Beduschi e altri).
Ciò posto, va pur detto che la valutazione metodologica affidata alla Corte di legittimità circa l'approccio del giudice di merito al sapere scientifico passa, necessariamente, per il controllo di tale approccio sotto il profilo dell'osservanza dei criteri e delle modalità di individuazione e di selezione della legge scientifica di copertura.
Questo significa che, nello scrutinio della decisione impugnata, la Corte regolatrice può e deve esaminare il ragionamento seguito dal giudice di merito, anche alla luce dei contributi peritali e dei consulenti di parte acquisiti nel corso del giudizio, circa la validità di una determinata legge scientifica, il grado di riconoscimento che essa riscuote presso gli studiosi di settore, la sua applicabilità al caso concreto; nonché, eventualmente, circa l'applicazione dei criteri di scelta di una legge scientifica di copertura rispetto ad altre, in base ai quali essa venga ritenuta maggiormente attendibile.
Peraltro, sul piano metodologico, é chiaro che la verifica demandata alla Corte di Cassazione, per poter essere correttamente eseguita, deve muovere da riferimenti precisi, da punti fermi circa il contenuto dell'approccio che il giudice di merito deve seguire nell'individuazione della legge scientifica di copertura.
Anche a tal fine risulta necessario fare capo alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, secondo la quale il giudice di merito, tramite una documentata analisi della letteratura scientifica in materia, con l'ausilio di esperti qualificati ed indipendenti, é tenuto a valutare l'attendibilità di una determinata teoria attraverso la rigorosa verifica di una serie di parametri oggettivi, tra cui la validità degli studi che la sorreggono, le basi fattuali su cui gli stessi sono stati condotti, l'ampiezza e la serietà della ricerca, le sue finalità, il grado di consenso che raccoglie nella comunità scientifica e l'autorevolezza e l'indipendenza di chi ha elaborato detta tesi (Sez. 3, Sentenza n. 11451 del 06/11/2018, dep. 2019, Chianura, Rv. 275174; in termini sostanzialmente analoghi Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Tupini e altri, Rv. 273586).
Si noti come i surrichiamati principi si pongano in linea di continuità con quelli diffusamente accolti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nesso causale, affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese e più volte ribaditi e precisati in successive pronunzie anche apicali.
Si ricorderà che la Sentenza Franzese enunciò il principio di diritto secondo il quale «il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudìzio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata (...) la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».
Dunque, sul piano generale, l'individuazione del nesso causale deve muovere dall'accertamento (di una generalizzata regola di esperienza o) di una legge scientifica di copertura, la quale a seconda dei casi può essere universale o statistica : con non trascurabili conseguenze ai fini della validazione dell'una o dell'altra, soprattutto in relazione all'applicazione al caso concreto. Infatti, come noto (e come chiarito da tempo dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice), per legge scientifica universale si intende quella in base alla quale la verificazione di un evento é invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento; per legge scientifica statistica si intende invece quella in base alla quale il verificarsi di un evento é accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili (Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 1991, Bonetti e altri, Rv. 191789).
Tanto precisato, possiamo ora accostarci più direttamente al tema della selezione delle leggi scientifiche di copertura in materia di esposizione all'amianto.
In tale ambito, é evidente che la ricerca della legge scientifica di copertura riguarda non la nocività dell'esposizione all'amianto (dato, questo, pacifico e incontrovertibile), ma la rilevanza causale del succedersi di ciascuna delle singole esposizioni (c.d. effetto acceleratore) in relazione alle singole fasi in cui si sviluppano gli effetti dell'esposizione protratta all'amianto.
In proposito va osservato che, sebbene il P.G. ricorrente abbia diffusamente sottoposto a critiche le indicazioni di metodo ricavabili dalla sentenza Cozzini, esse tuttavia risultano pienamente in linea con i principi generali in materia di causalità dianzi richiamati, attribuendo alla prova scientifica (e, per essa, alla corretta selezione e individuazione delle leggi scientifiche di copertura) un ruolo imprescindibile sul piano della ricostruzione del nesso eziologico.
Afferma la sentenza Cozzini che il rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, é condizionato all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carclnogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali’, (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico (Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).
Si badi che il ruolo del controllo di legittimità é, per l'appunto, scandito dai passaggi fin qui richiamati, consistendo cioè nella verifica che il giudice di merito abbia proceduto all'accertamento della sussistenza di una legge scientifica e della sua natura di legge universale o statistica; e, in quest'ultimo caso, all'accertamento fattuale deponente per la sussistenza o meno di un effetto acceleratore nel caso concreto e, nella fase antecedente l'iniziazione, alla dimostrabilità del nesso causale fra l'esposizione e l'insorgere del processo patologico.
Ciò che invece non é consentito - il chiarimento é opportuno in relazione alla tendenza, immanente nel ricorso, a ricavare la validazione o meno delle regole scientifiche dai diversi approdi della giurisprudenza di legittimità - è che venga invocata la giurisprudenza della Corte di cassazione per attestare l'esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la condotta e l'evento (Sez. 4, Sentenza n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco e altri, Rv. 273094).
Da ultimo, vanno svolte alcune osservazioni chiarificatrici a proposito delle critiche mosse dal P.G. ricorrente, sul piano metodologico, alla sentenza impugnata, laddove essa perviene alla decisione assolutoria in presenza di elementi di dubbio circa la validità della legge scientifica di copertura riconosciuta nella sentenza di primo grado.
Certamente, sul piano generale, é corretto affermare che, di fronte alla non unanimità di opinioni scientifiche, non é consentito al giudice rifugiarsi in una sorta di non líquet, per il solo fatto che le teorie che si contendono il campo, in quanto tutte astrattamente meritevoli di riconoscimento, non pervengono a conclusioni conformi; é, infatti, necessario che, pura fronte della non uniformità di vedute in campo scientifico, il giudice di merito prenda posizione al riguardo, effettuando una puntuale verifica della validità di ciascuna opinione alla luce delle emergenze del caso concreto. Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti (Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri e altri, Rv. 248853).
Con ciò si intende affermare che nessuna censura può attingere la valutazione del giudice quando egli non si limiti a prendere atto dell'insanabile contrasto fra tesi meritevoli tutte di pari dignità scientifica, senza esaminarle nel merito, ma ne affronti criticamente i contenuti onde fondare la propria decisione, argomentandola in termini di logicità e di coerenza e pertinenza rispetto alla tesi prescelta.
5. Venendo alla vicenda processuale che ne occupa, si tratta di vedere se la Corte di merito abbia fatto o meno buon governo dei principi fin qui enunciati; e, nella specie, se essa abbia proceduto a un'adeguata ponderazione delle diverse tesi scientifiche, rapportata agli elementi raccolti nel processo, selezionando quella ritenuta preferibile e verificandone l'applicazione in via inferenziale in relazione al caso concreto; o se si sia limitata a constatarne la non univocità e a concludere, su questa sola base, per l'impossibilità di affermare la penale responsabilità degli imputati.
Si é, al riguardo, dell'avviso di procedere prioritariamente a tale verifica, che andrà condotta con riguardo all'indagine circa la causalità generate e la causalità individuale.
Infatti i profili riguardanti il nesso causale, pur formando oggetto della seconda parte del ricorso, rivestono (come si vedrà a breve) un carattere / dirimente e assorbente rispetto alle rimanenti questioni relative alle prove (riguardo alle quali, peraltro, si ribadisce che le confutazioni del P.G. ricorrente attengono nell'essenziale a questioni di fatto, sollecitando una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede).
6. Alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, deve riconoscersi che il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale si uniforma ai principi giurisprudenziali dianzi enunciati, che vengono del resto ampiamente richiamati alle pagine da 169 a 174 della stessa sentenza e seguiti dall'illustrazione dei contributi di conoscenze scientifiche offerti dai consulenti delle parti (pp. 174 - 198).
Nell'articolare la propria posizione sul piano generale, la Corte di merito muove dalla considerazione che l'approccio statistico - epidemiologico non viene messo in discussione in sé, ma induce ad escludere la configurabilità in subiecta materia di una legge scientifica di copertura a carattere universale, e a propendere per la natura probabilistica di tale legge scientifica (pp. 198 - 199).
Al riguardo, la Corte distrettuale riconosce che non può dubitarsi di una correlazione tra dose cumulativa e rischio relativo; ma osserva che, per quanto concerne il mesotelioma, non può affermarsi che tale correlazione abbia un andamento lineare riconducibile alla teoria multistadiale: ciò non solo é contestato dai consulenti della difesa, ma é lo stesso prof. M. (autorevole studioso e consulente del Pubblico Ministero) a mettere in guardia da eccessive semplificazioni sul punto (pp. 199 - 200).
La conseguente incertezza che ne deriva in ordine alla pretesa linearità dell'andamento del rischio di cancerogenesi é alla base dell'incertezza che si registra, secondo la Corte territoriale, in ordine alla tempistica con cui si susseguono gli eventi mutageni.
Invero, sebbene vi sia sostanziale convergenza fra gli esperti circa la sussistenza di rischi anche in rapporto a minime esposizioni all'amianto (ossia in ordine al fatto che non vi é una dose soglia sotto la quale il rischio sia assente), non vi sono dati certi in ordine al momento in cui il processo infiammatorio dà origine all'alterazione della prima cellula (la c.d. iniziazione, che costituisce condizione originaria per il successivo sviluppo del tumore), né in ordine alla durata del c.d. periodo di induzione (che parte dall'iniziazione e prosegue con la fase della promozione, durante la quale le cellule iniziate cominciano a proliferare); ed é noto che é in tale periodo che le fibre di asbesto inalate risultano rilevanti ai fini dell'accelerazione del processo patologico; mentre successivamente, ossia dal momento in cui il processo neoplastico diviene irreversibile (c.d. failure time), le ulteriori esposizioni non hanno efficacia causale.
Viene invero riconosciuto dagli esperti (ivi compreso il C.T. del P.M., prof. M.) che le esposizioni successive al completamento della fase dell'induzione sono del tutto irrilevanti ai fini dello sviluppo della malattia; ma l'incertezza che riguarda, nei singoli casi, il momento dell'insorgenza irreversibile del tumore (che segna la c.d. latenza reale o clinica, ossia una fase precedente rispetto all'evidenza clinica e alla diagnosi) si traduce necessariamente nell'impossibilità di stabilire in modo univoco, in mancanza di altri elementi di riscontro probatorio, a quale dei garanti, che si succedono in un determinato arco temporale, va attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi.
La Corte di merito, quindi, sottopone a critiche l'assunto sostenuto dal giudice di primo grado, secondo il quale sussisterebbe una legge scientifica di copertura idonea ad assumere che tutte le esposizioni a fibre di amianto intervenute prima dei 15 anni di c.d. latenza minima avrebbero avuto rilevanza causale: tale arco temporale convenzionale, secondo i giudici dell'appello, non é rinvenibile neppure nelle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici del P.M. (pag. 202 sentenza impugnata), mentre in base alla lettura della motivazione della sentenza di primo grado esso risulta frutto di una stima "in via prudenziale" sulla scorta dei "più recenti e condivisi studi scientifici" (pag. 89 sentenza di primo grado).
Non é dato comprendere per quale ragione siffatta indicazione temporale venga collocata dal primo giudice all'interno di quella che egli qualifica come "legge di copertura universale", laddove tale nozione finisce per non essere da lui attribuita soltanto alla relazione condizionalistica propria del c.d. effetto acceleratore, ma comprende anche l'arco temporale minimo di 15 anni stimato "a ritroso" dal momento della diagnosi, del quale però risultano evidenti le basi statistiche e convenzionali. Del resto, notoriamente (anche seguendo tale impostazione), non é univoca - essendo suscettibile di variazioni non solo sul piano delle differenti risposte individuali, ma anche alla luce dei diversi approcci teorici - la determinazione del periodo minimo di latenza da calcolare "all'indietro" per individuare il momento fino al quale si svilupperebbe la fase dell'induzione (in cui le singole fibre inalate rivestono rilevanza causale sul corso della malattia).
Del resto, prosegue la Corte distrettuale, anche richiamando le conclusioni della III Conferenza di Consenso si registra da un lato una sostanziale unanimità di vedute a proposito del fatto che l'aumento dell'esposizione all'amianto - e, conseguentemente, del tasso di incidenza - cagiona sul piano generale un'anticipazione del tempo all'evento (c.d. tempo di latenza); ma, dall'altro, non solo secondo il consulente della difesa dott. Z., ma anche secondo lo stesso consulente del P.M. prof. M. (che, al pari di Z., prese parte alla III Conferenza di Consenso), viene ridotta al livello di mera probabilità l'equivalenza fra anticipazione all'evento (rapportata all'osservazione di un gruppo) e accelerazione (espressione riferita all'accadimento nel singolo caso). In relazione a quanto precede, conclude la Corte di merito (in ciò richiamando le conclusioni degli stessi esperti dell'accusa), l'approccio epidemiologico in ordine all'anticipazione dell'evento non può condurre a una valutazione dei singoli casi con criteri deterministici: gli stessi consulenti del P.M., in base alle loro osservazioni riportate a pagina 207 della sentenza impugnata (e riprese dalla loro relazione, pag. 18), concludono affermando testualmente che «(...) Il processo di cancerogenesi é un processo stocastico, in cui l'esposizione aumenta la probabilità di avere un evento, ma non ne dà la certezza».
Una volta esclusa, sulla base dei suesposti contributi scientifici, la sussistenza in subiecta materia di una legge di copertura a carattere universale, il richiamo operato dalla Corte piemontese ai principi enunciati nella sentenza Cozzini - versandosi in un'ipotesi in cui la generalizzazione esplicativa ha carattere probabilistico - impone che venga accertato «se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali»; ed inoltre, postula l'accertamento dell'esistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte anteriori all'iniziazione e l'innesco del processo carcinogenetico.
Per quanto si é finora detto, nell'indagine delle singole responsabilità (frazionate in sub - periodi) risulta insufficiente il dato, pur largamente condiviso, della correlazione tra l'aumento dell'esposizione a dosi di amianto (e l'intensità dell'esposizione) e l'incidenza delle patologie asbesto - correlate.
Sarebbe infatti necessario stabilire, soprattutto laddove la responsabilità di singoli garanti vada accertata in relazione a determinati segmenti temporali, se all'Interno di questi si collochi la fase dell'induzione (come sopra delineata) o se l'esposizione sia avvenuta quando già era intervenuto il failure time, con conseguente irreversibilità della patologia e irrilevanza causale delle ulteriori dosi di amianto inalate.
Detta in altri termini, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, si pone la necessità di verificare se, al di là di ogni ragionevole dubbio (ossia a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur aF.S.mente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana: così ex multis si esprime Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 - dep. 2015, Pg in proc. Segura, Rv. 262280), la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto rilevanza causale nella genesi delle patologie tumorali ai danni delle persone offese.
A tal fine, deve in primo luogo constatarsi la sostanziale carenza di argomenti nel testo del ricorso, che non si confronta con il pur essenziale profilo della riconducibilità dei singoli reati contestati alle posizioni di ciascuno degli indagati e alla correlazione ai rispettivi periodi di assunzione della posizione di garanzia delle imputazioni formulate a loro carico.
In secondo luogo, ed a fronte di ciò, deve osservarsi che la Corte ha proceduto, anche a tali fini, ad una puntuale disamina dei casi di esposizione oggetto dei singoli capi d'imputazione (pp. 213 - 242).
Le incertezze che si registrano in ordine alla durata delle diverse fasi finora descritte, che rendono necessario il ricorso al metodo statistico - epidemiologico, postulerebbero invero (alla stregua dei principi affermati dalla sentenza Cozzini, dianzi richiamati e fatti propri dalla Corte distrettuale) l'individuazione quanto più possibile precisa del momento dell'iniziazione e soprattutto di quello in cui si completa la fase dell'induzione, sulla base delle emergenze istruttorie riguardanti i singoli casi.
L'imprescindibilità di tale approccio metodologico, osserva la Corte di merito, non risulta superata da nessuno dei contributi scientifici offerti dai consulenti di parte e rende necessaria la verifica degli elementi probatori raccolti con riguardo alle singole imputazioni, ai fini dell'accertamento delle responsabilità individuali a fronte della successione di titolari delle posizioni di garanzia.
Al di là delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata a proposito della prova dell'effettiva esposizione delle persone offese (su cui pure la Corte di merito si attarda, in ciò censurata come si é visto dalle lagnanze formulate dal P.G. ricorrente nella prima parte del ricorso), ciò che emerge é, in tutti i casi, l'impossibilità di ricavare da tale verifica elementi indicativi dello sviluppo e del termine della fase dell'induzione; di stabilire, quindi, fino a quale momento le esposizioni dei lavoratori all'amianto abbiano avuto efficacia causale sullo sviluppo della malattia; e, conseguentemente, di correlare, ai di là di ogni ragionevole dubbio, l'efficacia causale delle condotte di ciascuno dei garanti chiamati a rispondere dei diversi eventi lesivi/letali ai fini dell'insorgenza delle patologie nei singoli casi.
Riassumendo, secondo la Corte distrettuale:
- Quanto al Capo A (omicidio colposo in danno di A.B., deceduto il 10 dicembre 2006), sono emersi fondati dubbi circa una parte significativa del periodo di presunta esposizione della persona offesa. Invero, il A.B. sarebbe stato esposto a possibili emissioni di amianto in vari periodi compresi fra il 1962 e il 1983, ma non é stata raggiunta la prova che egli avesse frequentato il capannone sud del comprensorio San Bernardo nel periodo tra il 1974 e il 1981: periodo che coincide con la posizione di garanzia di G.C., mentre quanto a L.G. e M.M. la loro posizione di garanti (intervenuta in epoca successiva) sarebbe limitata a un arco temporale alquanto ristretto. In tale quadro, le esposizioni all'amianto avvenute in epoca precedente ben potrebbero avere determinato, da sole, la comparsa della malattia, di guisa che sarebbero divenute irrilevanti le esposizioni successive, concomitanti con l'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati;
Quanto al Capo C (omicidio colposo in danno di M.G.B., deceduta il 24 febbraio 2013), l'esposizione all'amianto della vittima nel periodo in cui gli imputati C.DB., F.DB., L.G. e M.M. ricoprivano posizioni di garanzia (1979/1984) era stata preceduta da un periodo, durato oltre vent'anni (dal 1958), in cui la M.G.B. aveva lavorato come addetta alle presse presso lo stabilimento della SADA S.p.A. in Caluso: un periodo in relazione al quale, in base alle risultanze dello S.Pre.Sal. e secondo lo stesso C.T. del P.M. dott. S., é stata ipotizzata l'esposizione della persona offesa all'asbesto (per la presenza di tubature forse rivestite in amianto e di lastre di Eternit nel capannone); senza contare la vicinanza di una grande tettoia in Eternit nei pressi dell'abitazione della M.G.B., da lei stessa riferita. Tanto ha indotto la Corte di merito a reputare possibile la sussistenza di cause alternative dello sviluppo del mesotelioma peritoneale che colpì la vittima;
Quanto al Capo D (omicidio colposo in danno di M.C., deceduto il 30 gennaio 2012), la vittima fu esposta all'amianto, presso il Capannone Centrale Galtarossa del comprensorio di San Bernardo, per 18 anni (dal 1960 al 1978) prima che gli imputati C.DB., F.DB., L.G. e M.M. assumessero le rispettive posizioni di garanzia (ciò che avvenne, quanto alla posizione del M.C., nel periodo tra il 1978 e il 1983); ne consegue, anche in questo caso, l'assenza di elementi atti a comprovare che il periodo di induzione si fosse protratto in concomitanza con l'assunzione della qualità di garanti da parte degli imputati; tanto più che - osserva la Corte di merito - il M.C., prima di iniziare il suo periodo di lavoro presso il Capannone Galtarossa, aveva lavorato come manovale nel settore edile (tra il 1951 e il 1956), e in tale periodo egli era stato sicuramente esposto all'amianto, secondo il C.T. Silvestri, lo S.Pre.Sal. e il COR Piemonte;
Anche con riguardo al Capo E (omicidio colposo in danno di E.G., deceduto il 5 settembre 2008), la vittima era stata esposta all'amianto durante un lungo arco temporale (quanto meno dal 1956 al 1970) antecedente rispetto a quello (successivo al 1978) in cui gli imputati C.DB., F.DB., L.G. e M.M. assunsero le rispettive posizioni di garanzia; anzi, indipendentemente dalla prova circa la presenza di amianto nel talco impiegato nei luoghi ove aveva operato la persona offesa, risulta che il E.G. fu esposto in modo particolarmente massivo all'utilizzo del talco nella prima parte del periodo considerato, quando egli era direttamente impegnato nella lavorazione dei rulli di gomma impregnati di talco. Ne discende, anche in questo caso, l'impossibilità di escludere che il periodo di induzione fosse già completato nella fase antecedente l'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati;
- Del pari, a proposito del Capo F (omicidio colposo in danno di EG.M., deceduto il 2 giugno 2012), risulta che la vittima fu esposta all'amianto, presso il Capannone Sud del comprensorio San Bernardo, fin dal 1958: ossia da epoca di molto antecedente quella in cui gli imputati C.DB., F.DB., L.P., R.F., F.D., P.S. e M.M. assumessero le rispettive posizioni di garanzia (dal 1978); anche in questo caso non sono emersi elementi in base ai quali vi potesse essere stato uno sconfinamento del periodo di induzione nel periodo di pertinenza dei suddetti garanti;
- Analogamente, in ordine al Capo FI (lesioni personali colpose in danno di B.L.P., cui veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico il 1 settembre 2011), risulta che la persona offesa aveva frequentato il locale mensa sito nel Palazzo Uffici (ove vi era presenza di amianto nella controsoffittatura) tra il 1971 e il 1977, ed era stata quindi soggetta ad esposizione all'asbesto già da alcuni anni prima che gli imputati C.DB., C.P., A.P., R.A. e P.T. assumessero le rispettive posizioni di garanzia (dal 1978 in poi); quanto poi a F.DB., la Corte di merito ha chiarito che anche per tale periodo egli neppure rivestiva più la posizione di garante;
- Del Capo L (omicidio colposo in danno di V.R.), si dirà infra;
- Quanto al Capo M (omicidio colposo in danno di F.S., deceduto il 1 luglio 2004), non solo la persona offesa aveva provveduto alla rimozione di lastre di Eternit, quale dipendente ICO, fin dal 1975 (ossia alcuni anni prima che C.DB. e F.DB. assumessero le rispettive qualità di garanti, nel 1978); ma, come già si é detto a proposito del decesso del M.C. (capo D), é emerso che lo F.S. aveva lavorato come manovale già dal 1945 al 1955, presso altre ditte, provvedendo fra l'altro alla riparazione e alla copertura di tetti con lastre di Eternit; ed analoga attività egli aveva svolto una volta assunto in Olivetti, dal 1956 al 1958, ben prima del periodo di pertinenza degli odierni imputati. Anche in questo caso, dunque, risulta prospettata una verosimile ipotesi alternativa di decorso causale della malattia, che oltretutto - segnala la Corte territoriale - sarebbe anche maggiormente congruente rispetto alla latenza convenzionale media, tenuto conto che la patologia fu diagnosticata nel 2003;
In ordine al Capo P (omicidio colposo in danno di Silvio S.V., deceduto il 3 luglio 2009), la vittima era stata esposta all'amianto in vari periodi (dal 1968 al 1971 e ancora dal 1975 al 1980, utilizzando talco ritenuto contaminato con tremolite, dapprima quale addetto al montaggio telescriventi presso la ICO e poi come addetto al montaggio alimentatori calcolatrici presso lo stabilimento di Scarmagno) in larga parte antecedenti l'arco temporale (compreso tra il 1978 e il 1996) nel quale gli imputati C.DB., F.DB., C.P., P.S., R.A., P.T. e M.M. assunsero le rispettive posizioni di garanzia; peraltro, considerando il tempo medio di latenza minima considerato dai giudici di merito (15 anni) e tenuto conto che la diagnosi fu eseguita nel 2008, il periodo da prendere in considerazione cesserebbe comunque nel 1993; con conseguente, sensibile riduzione dell'arco temporale di riferimento in relazione alle mansioni da ultimo svolte dal S.V. (tra il 1987 e il 1997) come addetto alla sorveglianza nei cunicoli sotterranei del comprensorio San Bernardo, ove vi erano coibentazioni in amianto (riduzione particolarmente evidente, segnala la Corte di merito, per quanto riguarda la posizione del C.P., che assunse la qualità di garante a partire dal 1992). Anche in questo caso, come nei precedenti, e a prescindere dalla prova della contaminazione del talco - sulla quale la Corte di merito mette in discussione gli elementi probatori raccolti - risulta impossibile stabilire con certezza se il periodo di induzione - ossia quello in cui le successive esposizioni all'amianto assumono rilievo eziologico - fosse terminato in concomitanza con l'assunzione della qualità di garanti da parte degli imputati;
Infine, anche per quanto riguarda il Capo Q (omicidio colposo in danno di L.M., deceduto il 26 giugno 2005), risulta che la vittima sarebbe stata esposta all'amianto fin dal 1966 (utilizzando, quale dipendente ICO, talco ritenuto contaminato da tremolite), ossia - anche in questo caso - ben prima che gli imputati C.DB., F.DB., L.G., P.S. e M.M. assumessero le rispettive posizioni di garanzia (dal 1978 in poi). A prescindere dal raggiungimento o meno della prova in ordine alla contaminazione del talco impiegato dal L.M. (e, per il successivo periodo dal 1981 al 1989, in ordine all'aerodispersione dell'amianto presente nella mensa di Via Jervis), valgono anche in questo caso le considerazioni già svolte a proposito delle altre persone offese, in ordine all'incertezza circa l'epoca di completamento del processo di induzione.
In definitiva, la Corte di merito ha eseguito una puntuale verifica delle singole vicende oggetto del processo e della riferibilità soggettiva delle esposizioni potenzialmente nocive ai singoli imputati, nella loro posizione di garanti. Ciò in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale - in relazione al quale non può affermarsi tale responsabilità se non "al di là di ogni ragionevole dubbio" e con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva) ed in base a una puntuale applicazione dei più volte ricordati principi enunciati nella sentenza Cozzinii: una pronunzia di cui il P.G. ricorrente contesta l'approccio metodologico, sul rilievo che esso postulerebbe una sorta di probatio diabolica, ma che costituisce invece un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte in tema di prova scientifica, in piena coerenza con i generali principi in tema di accertamento del nesso causale, come ci si é sforzati di chiarire nelle pagine che precedono.
Quale che sia la tesi scientifica che si ritiene preferibile, non sembra comunque in alcun modo potersi convenire con ii P.G. ricorrente in ordine all'assunto secondo cui la Corte di merito si sarebbe semplicemente appiattita sulle conclusioni dei consulenti della difesa, o che si sarebbe limitata a una sorta di non liquet sulla base della constatazione che il contrasto fra le diverse posizioni degli esperti non consentirebbe di addivenire a una sicura riferibilità causale delle condotte contestate rispetto alla cancerogenesi nei singoli casi.
Certamente, anche alla luce delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell'incedere argomentativo della sentenza impugnata nell'esaminare le prove - soprattutto scientifiche - raccolte dal Tribunale, non può addebitarsi alla Corte di merito di non essersi confrontata adeguatamente con quella di primo grado oggetto di riforma e di non avere così offerto una motivazione rafforzata del proprio difforme convincimento, avendo la stessa dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (in sintonia con la giurisprudenza di legittimità: vds. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149) ed avendo a tal fine compiutamente esaminato tanto il materiale probatorio raccolto, quanto le divergenti valutazioni del primo giudice, illustrando conseguentemente, ed in modo dettagliato, i motivi della propria decisione assolutoria.
Né tanto meno può meritare adesione la lagnanza del P.G. ricorrente in ordine alla mancata acquisizione (limitatamente ai profili generali) della relazione redatta in occasione della perizia eseguita nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 4560/2018 della 3 Sezione. A prescindere dalle notazioni già svolte a proposito dei limiti del sindacato di legittimità sui contenuti delle prove e sul vaglio demandato al giudice in ordine alle prove scientifiche, è appena il caso di rilevare che, nella specie, non potrebbe comunque parlarsi in ogni caso di mancata assunzione di una prova decisiva ai fini di cui all'art. 606, comma 1, lettera D, cod.proc.pen.: in tal senso è sufficiente richiamare l'insegnamento della giurisprudenza apicale di legittimità secondo cui la perizia non può formare oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, poiché si tratta di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936).
7. Un breve cenno a parte merita la vicenda di cui al capo L (decesso di Vittore V.R. in data 16 gennaio 2011, avvenuto in questo caso per carcinoma del polmone anziché per mesotelioma).
Anche a tale riguardo, il ricorso non é fondato.
La particolarità del caso sta in ciò, che la patologia che fu fatale al V.R. é multifattoriale (può cioè dipendere non solo dall'esposizione all'amianto, ma anche da numerosi altri fattori di tipo del tutto diverso); e che - a differenza di quanto avviene nel caso del mesotelioma - la correlazione tra dose cumulativa e rischio relativo ha un andamento lineare. Inoltre, la Corte di merito ha cura di precisare che nel caso del V.R. é comprovata l'aerodispersione di amianto cui egli fu esposto nell'arco dell'intero periodo in cui egli lavorò per il gruppo Olivetti.
Nondimeno, come precisato dalla Corte di merito, non vi sono univoche certezze scientifiche circa la sussistenza dell'effetto acceleratore nelle patologie tumorali del tipo di quella che colpì il V.R..
Inoltre, il periodo di esposizione all'asbesto del V.R. in cui assunse la veste di garante l'imputato G.C. é compreso in soli due anni (ottobre 1974 - dicembre 1976), a fronte del fatto che in epoca precedente vi era già stata l'esposizione della vittima all'amianto sia in Olivetti (dal 1960), sia probabilmente negli anni precedenti (1947/1960) quando il V.R. lavorava quale addetto al reparto filature presso la Chatillon.
In aggiunta a ciò il V.R. era stato fumatore (smise di fumare nel 1985); e, se é vero che, per il decorso del tempo, tale circostanza non sembra poter essere autonomamente indicata come fattore causale autonomo (stante la riduzione totale del rischio di cancro al polmone dopo alcuni anni dalla cessazione del fumo), essa - come evidenziato dalla Corte di merito - ben può avere giocato un ruolo concausale nell'innesco della patologia tumorale che colpì il lavoratore, unitamente all'esposizione all'amianto.
Ciò posto, rimane tuttavia il fatto che, a fronte del breve periodo di pertinenza dell'Imputato quale soggetto garante, il V.R. era stato esposto all'amianto, in epoca precedente, per numerosi anni, probabilmente già dal 1947, con ciò che ne consegue in ordine all'insanabile incertezza circa il momento in cui tale esposizione avrebbe avuto rilievo causale e, soprattutto, circa il fatto che tale rilievo potesse essere assunto anche dalle esposizioni concomitanti con la posizione di garanzia assunta dal G.C. (da notare che la sentenza impugnata fa rinvio alla relazione S.Pre.Sal, richiamata dalla relazione del C.T. del P.M. dott. S., per quanto riguarda la compatibilità del periodo di latenza presunta della malattia con le precedenti esposizioni: v. pp. 233 - 234 sentenza). Da ciò discende che é del tutto ragionevole e non censurabile in questa sede il percorso logico - argomentativo seguito sul punto dalla Corte distrettuale in ordine alla configurabilità di decorsi causali alternativi rispetto a quello contestato.
8. Sulla scorta degli elementi che precedono, in base ai quali non risulta comunque possibile pervenire a certezza circa la riferibilità soggettiva degli addebiti ai singoli imputati (a causa dell'impossibilità di stabilire se vi sia stata o meno concomitanza fra le rispettive posizioni di garanzia e l'esposizione delle vittime all'amianto in termini di rilevanza causale), risultano assorbite le ulteriori lagnanze del P.G. ricorrente in ordine al mancato raggiungimento della prova della contaminazione del talco, dell'aerodispersione di particelle di amianto e, più in generale, circa gli elementi di dubbio ravvisati dalla Corte di merito riguardo alla prova delle esposizioni all'amianto dei singoli lavoratori: questioni in ordine alle quali, peraltro, deve in generale constatarsi nel ricorso la prevalenza di lagnanze in punto di fatto, non consentite in questa sede in base a quanto si é premesso al precedente punto 3 della parte in diritto della presente sentenza.
9. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello presentato per conto dell'imputato F.DB. in relazione ai reato contestato al capo C (eccezione sulla quale la difesa del predetto imputato ha presentato memoria, tesa a contestare la tesi del P.G. ricorrente sul punto), essa é infondata.
Valgono, al riguardo, le argomentazioni poste a base della decisione della Corte di merito nel disattendere l'eccezione, già proposta in sede d'appello, ed illustrate alle pagine 61 - 62 della sentenza impugnata: evidenzia al riguardo la Corte distrettuale che, oltre a fare espresso riferimento a "tutti i capi e i punti" della sentenza di primo grado, la difesa contestò nell'atto d'appello la prova della contaminazione del talco, in termini tali da potersi riferire a tutte le imputazioni in cui tale prova assumeva rilievo; e, dunque, anche con riguardo al delitto di omicidio colposo di cui al capo C. Risulta così soddisfatto il requisito della specificità dei motivi previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 lett. c) del codice di rito (con la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 comma primo lett. c), costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione), che trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25308 del 06/04/2004, Maviglia e altri, Rv. 228926); e non v'é dubbio che, nel caso di specie, la Corte di merito é stata posta pienamente nelle condizioni di correlare le lagnanze dell'appellante anche all'imputazione sub C.
10. La conferma della pronunzia assolutoria adottata dalla Corte di merito con la sentenza impugnata esime il Collegio dall'esaminare la questione dell'applicabilità della prescrizione ai reati per cui si procede, in relazione all'interpretazione dell'art. 157 cod.pen. ai fini della decorrenza del termine prescrizionale nel caso di condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza della legge più sfavorevole (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n„ 13582 del 23/01/2019, Grandi, Rv. 275800; e Sez. 4 - , Sentenza n. 16026 del 20/12/2018, dep. 2019, Iacono, Rv. 275711).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2019.