Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2019, n. 43656 - Responsabilità del capocantiere per l'infortunio mortale dovuto al crollo del pavimento. Nessuna sanzione per la società se il giudice omette la valutazione del MOG

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto



1. La Corte di appello di Roma il 24 maggio 2018, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18 novembre 2015, con la quale, all'esito del dibattimento, G.T. è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica (capo E), e della contravvenzione di cui agli artt. 19, comma 1, lett. a), e 56, comma 1, lett. e), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo D), per avere omesso, in qualità di preposto, di esercitare una vigilanza adeguata al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, fatti entrambi commessi il 22 dicembre 2010, e, quindi, condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con assegnazione di provvisionale, ed inoltre la s.r.l. "Compagnia progetti e costruzioni", in persona del legale rappresentante, è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001 (capo F), per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo D), perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti di G.T., riducendo la stessa; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
2.1.Il 22 dicembre 2010, mentre erano in corso lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica in un edificio pubblico, lavori dati in appalto ad un'associazione temporanea di imprese (acronimo: A.T.I.) costituita tra la s.r.l. "Compagnia progetti e costruzioni" e la s.r.l. Ritap, l'operaio B.M., che stava conducendo una macchina palificatrice (macchinario atto a perforare il suolo e porre in opera micropali), a causa dell'improvviso crollo della pavimentazione sotto il peso del pesante mezzo, rimaneva schiacciato tra la macchina ed il muro perimetrale dell'edificio e decedeva quasi sul colpo.
L'A.T.I. aveva il 12 marzo 2010 stipulato un contratto di nolo "a caldo", in virtù del quale la ditta "Eurofondazioni" s.r.l. forniva in noleggio la macchina perforatrice, da condursi da parte di operai specializzati contestualmente messi a disposizione dalla stessa "Eurofondazioni", tra i quali B.M. (che era dipendente della "Soiltecno" distaccato presso la "Eurofondazioni").
La causa dell'infortunio è stata individuata nel cedimento del suolo, che non era stato ricoperto da assi di legno e da lamiere prima del passaggio del pesante mezzo onde impedire il precipitare dello stesso per l'evenienza che il terreno avesse ceduto (a causa della presenza di vuoti sotterranei o di tubazioni o della conformazione del suolo o altro).
2.2. La responsabilità dell'accaduto è stata addebitata in entrambi i gradi di merito al datore di lavoro L.DP., amministratore unico della s.r.l. "Compagnia progetti e costruzioni" e al capocantiere preposto G.T., odierno ricorrente.
La colpa dei due imputati è stata individuata, in sintesi, nel non avere fornito ai lavoratori una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
La società "Compagnia progetti e costruzioni" è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo e, in conseguenza, condannata alla sanzione amministrativa ritenute di giustizia.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza, tramite distinti ricorsi affidati a differenti difensori G.T. (avv. Paolo Maria G.) e la "Compagnia progetti e costruzioni" s.r.l. in liquidazione (avv. Fabio L.) lamentando sia violazione di legge che difetto motivazionale.
4. Il ricorso dell'avv. Paolo Maria G, nell'interesse per G.T. è affidato a due motivi.
4.1. Con il primo si denunzia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione.
Premette il ricorrente che l'affermazione di condanna è fondata principalmente sulle dichiarazioni degli operai che lavoravano nel cantiere, da cui sarebbe emersa l'assenza di una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che la mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi.
Ciò posto, si rammenta che nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva si è osservato che la ricostruzione del giudice di primo grado sarebbe frutto dì evidente travisamento delle emergenze probatorie, in quanto il pericolo di crollo era, in realtà, trattato nel piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.) del 27 luglio 2010, oltre che affrontato in una riunione di cantiere, in cui si era programmato l'aggiornamento del P.O.S., ed inoltre risultava dal giornale di cantiere del 6 ottobre 2010, oltre che dalle dichiarazioni dei testi ing. A. e B., del tecnico della prevenzione, isp. A., che ha affermato di avere trovato, al suo arrivo nel cantiere per effettuare il sopralluogo, sia assi che lamiere, e di operai, tra i quali B.M..
Nel cantiere erano presenti sia travi di legno che lamiere da utilizzarsi proprio per la movimentazione del macchinario - macchina palificatrice.
Si è anche evidenziato non essere dirimente la circostanza dell'allontanamento temporaneo di G.T. dal cantiere al momento in cui l'operaio ha movimentato il macchinario, in quanto in quel momento - essendo l'inizio della pausa pranzo per gli operai - non erano previsti lavori da svolgere.
Ciononostante, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna: richiamata la relativa motivazione, la si sottopone a censura, in quanto avrebbe ricostruito solo parzialmente le emergenze istruttorie e ne avrebbe travisato completamente il contenuto.
Analizzate, in particolare, le dichiarazioni dei lavoratori B.H. e S.B., che si riferiscono nel ricorso nei passaggi ritenuti essenziali, si assume che le stesse sarebbero state travisate, essendone stato ribaltato il contenuto, avendo, in realtà i due, ad avviso del ricorrente, dichiarato di essere stati informati dei pericoli legati all'utilizzo della macchina, proprio a cura di G.T., ed anche forniti dei materiali (assi e lamiere) per evitare tali rischi.
Tale travisamento sarebbe elemento decisivo su ci si è fondato l'erroneo convincimento della Corte, emergente - si assume - dal semplice confronto della sentenza impugnata con le trascrizioni delle testimonianze.
Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente circa la ricorribilità per cassazione, nonostante la "doppia conforme", del vizio di travisamento puntualmente denunziato al giudice di appello e dallo stesso trascurato.
4.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente censura ulteriore violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
La Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di omissione di pronunzia, avendo confermato la condanna omettendo, però, di motivare circa le seguenti circostanze di fatto, allegate nell'impugnazione di merito, limitandosi solo ad affermazioni apodittiche, basate però su dati conoscitivi incompleti, e cioè:
che il pericolo di crollo della pavimentazione era stato debitamente segnalato (come risulterebbe dal giornale di cantiere del 6 ottobre 2010, dal P.O.S. del 27 luglio 2010 e dalle deposizioni dei testi ingg. A. e B. e dell'operaio B.H.);
che erano stati messi a disposizione degli operai mezzi idonei a prevenire il rischio (rinvenuti dal tecnico della prevenzione A.S.L. in sede di sopralluogo); 
che non vi era prova che G.T. si fosse allontanato dal cantiere nella consapevolezza dell'Imminenza della movimentazione della macchina palificatrice da parte dell'operaio, il quale ha agito nell'intervallo della pausa pranzo.
5. Mediante il ricorso dell'avv. Fabio L. nell'interesse della società si lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 5, 6 e 7 del d. Lgs. n. 231 del 2001 e 125 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della omissione di motivazione, che si addita altresì ad illogica e contraddittoria.
Richiamata la motivazione circa la posizione della società (pp. 14-15 della sentenza impugnata), si assume che la Corte di appello, in realtà, non avrebbe bene inteso i motivi di appello, che si richiamano, e, in conseguenza, non avrebbe correttamente risposto agli stessi.
L'impugnazione si articola nei tre seguenti passaggi.
5.1. La società, secondo quanto si legge nel ricorso, avrebbe in primo grado dimostrato ed inoltre argomentato nell'atto di appello (pp. 22-26) e nella memoria del 18 ottobre 2017 (ultime due pagine) circa l'esistenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo (acronimo: M.O.G.C.) ex lege n. 231 del 2001, art. 6, adottato dal consiglio di amministrazione prima dei fatti, cioè il 12 aprile 2010, e la nomina di un organismo di vigilanza (acronimo O.V.) che aveva svolto correttamente il proprio compito di verificare la corretta applicazione del modello richiamato.
Richiamata la ratio della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 231 del 2001, si osserva che sul punto vi sarebbe totale omissione di pronunzia da parte della Corte di appello, che avrebbe ignorato il dato, essendosi limitata a scarne considerazioni sul P.O.S., ritenuto inadeguato, P.O.S. che è, però, documento diverso dal modello O.G.C., oltre che sulla inadeguatezza dell'assolvimento di obblighi in maniera puramente formale.
In realtà - si osserva - «nel giudizio di responsabilità dell'ente la mancanza o inidoneità del modello è il momento centrale della valutazione dei deficit organizzativo, e la verifica circa l'adozione in concreto delle regole operative costituisce il successivo punto di passaggio obbligato nel giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo» (così alla p. 6 del ricorso), ma tale valutazione sarebbe stata del tutto omessa dai decidenti, non essendo ad essa dedicato una sola parola, avendo la Corte di appello confermato una valutazione di responsabilità di tipo puramente oggettivo e, addirittura, meramente presuntivo dell'ente.
5.2. Con riferimento, poi, al requisito dell'interesse o vantaggio per l'ente, si assume che l'interpretazione preferibile in giurisprudenza di merito dovrebbe essere quella che tali criteri siano incompatibili con reati meramente colposi, poiché la finalizzazione al vantaggio o all'interesse dovrebbe derivare da una specifica tensione di genere sostanzialmente volontario verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali o di possibili benefici economici per l'ente.
Avendo svolto anche tali considerazioni nell'atto di appello (pp. 8-12), si rileva il censurabile silenzio anche su tale punto nella sentenza impugnata.
5.3. Si denunzia, infine, ulteriore mancanza di motivazione ed inoltre contraddittorietà ed illogicità della stessa, poiché trascura che la decisione di primo grado (pp. 4-5) spiega che il teste B. ha dichiarato di avere constatato mediante i suoi sopralluoghi che i lavoratori utilizzavano regolari tavole per la distribuzione dei carichi sui solai e sul terreno di fondazione, anche prima del passaggio della macchina palificatrice, circostanze confermate dai testi A. e L..
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.




Diritto




1. Quanto al ricorso nell'interesse dell'imputato G.T., deve premettersi che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto daii'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; in termini, Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01).
Tanto premesso, deve escludersi il denunziato travisamento.
I giudici di merito, infatti, alle pp. 5-12 della sentenza impugnata ed alle pp. 1-9 di quella di primo grado, hanno, con ampia motivazione, strutturata anche mediante richiamo testuale di plurimi passaggi istruttori, spiegato quanto segue:
che più operai escussi (B.H. e S.M.) hanno dichiarato di non avere capito che le tavole, pur presenti, avessero la finalità di salvaguardare la sicurezza personale, essendo convinti che fossero, invece, finalizzate soltanto a non rovinare il pavimento;
che l'operaio poi deceduto ha manovrato la macchina con l'aiuto di un altro operaio presente (B.H.), che gli dava indicazioni, e nella piena consapevolezza degli altri operai presenti, nessuno dei quali ha trovato azzardato o strano il suo comportamento; anzi, uno di essi, S.M., ha preventivamente stretto un tubo per evitare perdite di olio; 
che quello, dunque, era il modo usuale di agire, avallato anche da G.T., presente mentre S.M. stringeva il tubo, di agire in quel cantiere, ma poi allontanatosi cinque minuti prima della pausa pranzo perché chiamato da due sindacalisti;
che, in ogni caso, le modalità del fatto dimostrano, secondo i giudici di merito, che è mancato un efficace controllo da parte dell'Imputato capocantiere-preposto e della società sul rispetto da parte dei lavoratori della misure di sicurezza, in violazione, tra l'altro, degli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001 (capo F);
che soltanto dopo l'infortunio (avvenuto il 22 dicembre 2010), precisamente il 7 aprile 2011, il P.O.S. è stato aggiornato con la indicazione specifica di tutte le operazioni da attuare per tutelare l'incolumità dei lavoratori, essendo prima sul punto carente, contenendo la versione originaria solo la previsione della necessità di attuare «tutte le accortezze possibili», tuttavia non meglio specificate.
Si tratta di motivazione logica e congrua, basata non solo su testimonianze, ma anche su emergenze documentali, che resiste alle censure svolte.
2. Si passi ad esaminare il ricorso nell'interesse della s.r.l. "Compagnia progetti e costruzioni".
2.1. La motivazione circa la responsabilità della società si rinviene alle pp. 14-15 della sentenza impugnata ed alle pp. 10-11 di quella di primo grado.
Essa è incentrata sul rilievo - in sintesi - che corrisponda al vantaggio o all'interesse della società il risparmio di tempo nel collocare da parte degli operai le assi di legno e le lamiere a terra nel percorso da effettuare dalla palificatrice solo in alcune limitate circostanze e non durante tutta l'attività lavorativa della macchina e che vi fosse una prassi quantomeno tollerante in tal senso.
Si evidenzia, inoltre, da parte dei giudici di merito che la informazione sui rischi era stata data agli operai in maniera, per così dire, formalistica e burocratica ma scarsamente comprensibile - e, in effetti, non compresa - da parte dei destinatari.
2.2. Appare opportuno prendere le mosse dalla previsione dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, che, sotto la rubrica "Responsabilità dell'ente", recita:
«1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».
2.2.1. Va al riguardo premesso che «Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi)» (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26112-01; già in precedenza peraltro la S.C. aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda: v. infatti Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia e altro, Rv. 247665-01).
2.2.2. Ciò posto, imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui al richiamato art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 è la nota pronunzia a Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261114-01 e 261115-01, secondo cui, rispettivamente, «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra toro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dai riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", devono essere riferiti aita condotta e non all'evento». 
"Interesse" e "vantaggio", dunque, non costituenti un'endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (come già prefigurato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D'Azzo, Rv. 222957-01): «astrattamente [...] il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldl ed altri). Con l’ulteriore precisazione che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post» (così Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, in motivazione, sub n. 10.1. del "considerato in diritto").
Sulla scia della richiamata pronunzia del massimo Consesso, si è ulteriormente puntualizzato da parte delle Sezioni semplici che ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065-01) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[...] il requisito dell' "interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) Il verificarsi dell'Infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo H verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, cit., Sub n. 10.1. del "considerato in diritto").
Ancora: «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dai vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, ii secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere ii vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all' interesse e ai vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre ii primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato» (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320-01 e Rv. 274320-02).
2.2.3. Con specifico riferimento ai «reati colposi d'evento [...quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi colposi, si è condivisibilmente ritenuto da parte della S.C. che] il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 d. lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo. Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni dei lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore dei reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza dei lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio» (cosi Sez. 4, n. 16713 del 13/09/2017, dep. 2018, Sossio ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 5 del "considerato in diritto").
2.2.4. Passando a calare nel concreto i richiamati principi, si è, dunque, ritenuto che «In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dai reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità dei vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.)» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066-01) ed anche che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dai vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l'applicazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, ai fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro)» (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570-01).
Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez. 4, n. 18073 del 19/02/2015, Bartoloni ed altri, non mass., in motivazione, sub punto n. 8 del "considerato in diritto") ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., nella parte motiva, sub n. 9.2. del " considerato in diritto").
2.3. In relazione al ricorso nell'interesse della società "Compagnia Progetti e Costruzioni", dunque, se privo di fondamento è il secondo motivo di impugnazione incentrato sulla dedotta incompatibilità logica tra reato colposo e finalizzazione all'interesse o al vantaggio dell'ente, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza (sub n. 2.2.3. del "considerato in diritto"), fondati appaiono, invece, quelli aventi ad oggetto la corretta verifica ad opera dei giudici di merito sulla ricorrenza nel caso di specie di un interesse o di un vantaggio per l'ente e, soprattutto, sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo.
Sotto il primo dei due profili indicati, infatti, la sentenza impugnata, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori (p. 14 della sentenza impugnata), non indica puntualmente quale "interesse" o "vantaggio" sia stato ravvisato nell'agire dell'ente, non misurandosi con la circostanza che risulta essere stato stipulato un contratto di "nolo a caldo", rispetto al quale si ignorano le pattuizioni retributive intercorse tra le ditte; ma, soprattutto, risulta del tutto omessa nelle sentenze di merito la valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo, tema che pure la difesa aveva seriamente posto con l'atto di appello (sub n. 3, pp. 16 e ss.) e con la memoria successiva (18 ottobre 2017), rinvenendosi soltanto considerazioni circa il P.O.S. (p. 11 della sentenza di primo grado e pp. 14-15 della Corte di appello), che è cosa diversa. In altre parole, i giudici di merito hanno svolto l'equazione "responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro / preposto = responsabilità amministrativa dell'ente", trascurando l'articolata disciplina posta dal d. lgs. n. 231 del 2001.
Appare, pertanto, opportuno puntualizzare il seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice del rinvio: "In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione dei fatto" (in tal senso v. la già richiamata decisione di Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 9.2. del " considerato in diritto").
3. Discende, in definitiva, dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso proposto da G.T., che va, in conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B.H., spese liquidate come in dispositivo.
Va, invece, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell'ente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.




P.Q.M.




Rigetta il ricorso proposto da G.T. che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B.H., che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell'ente e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma, altra Sezione.
Così deciso il 24/09/2019.


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