Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2021, n. 28721 - Amputazione dell'avambraccio destro del montatore di impianti. Responsabilità del datore di lavoro che consente di operare senza seguire la procedura di sicurezza manuale del movimento dei rulli
Fatto
1. Con sentenza del 26.09.2019 la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 27.10.2016 che ha dichiarato B.B. responsabile del reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 in relazione all'art. 583 comma 2 n.3 cod. pen. in relazione agli artt. 18 comma 1 lett F e 71 comma 3 in connessione con l'allegato VI punto D.lgs 81/08, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
1.1. A B.B., datore di lavoro, si imputa di aver cagionato per colpa, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali gravissime (amputazione dell'avambraccio destro) al dipendente G.B. responsabile del montaggio di impianti esterni con la qualifica di montatore non osservando le procedure aziendali di protezione previste per gli organi in movimento su attrezzature e macchine; in particolare benchè presente all'intera operazione di manutenzione e controllo di verifica del funzionamento del trasportatore a catena denominato "estrattore speciale a catena BTF 600 ribassato matr. 0186-10-11 del 2011", fabbricato dalle officine meccaniche G.B. s.r.l. in uso alla Valpet s.r.l. di Granarolo dell'Emilia, e nonostante la verifica di funzionamento fosse da svolgersi con la macchina in movimento e il prodotto all'interno, non considerava il grave rischio di impigliamento/cesoiamento e non provvedeva a dotare il mezzo di misure di protezione e segregazione materiali (carter trasparenti barriere distanziatrici o altro) idonei a impedire il contatto anche accidentale di parti del corpo del lavoratore con il nastro o altre zone di pericolo. Cosi che G.B., intento a svolgere un'operazione di manutenzione della macchina a seguito di segnalazione di malfunzionamento da parte della Valpet, dopo aver sostituito uno spingitore rotto, avviava la macchia a carter di protezione aperto e allungando il braccio nella zona traslazione della catena rimaneva impigliato nella stessa, cagionando l'amputazione dell'avambraccio destro.
1.2 L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il 18.05.2012 G.B., manutentore, si trovava insieme al datore di lavoro B.B. presso lo stabilimento della Valpet per eseguire interventi di manutenzione e riparazione (stringere un perno del trasportatore che si era allentato) su un macchinario per lo stoccaggio di materia prima farina crusca; si trattava di un macchinario fabbricato dalle officine meccaniche di A.B. s.r.l. di cui l'imputato era legale rappresentante e che per contratto era tenuto alla manutenzione e riparazione dei macchinari forniti alle varie aziende; dopo l'intervento riparatore era seguita una fase di collaudo, era stato aperto il coperchio bullonato non trasparente che copriva la bocchetta da cui era visibile il rullo in funzione, non era stato attivato il meccanismo di controllo cd. "passo passo" previsto dal POS nè tanto meno adottati accorgimenti e misure di sicurezza che avrebbero evitato il rischio di contatto tra il braccio del manutentore e la catena con il rullo in movimento. La Corte territoriale evidenziava infatti che il POS predisposto dalla stessa ditta B.B. prevedeva proprio il rischio connesso all'utilizzo dei macchinari con organi rotanti e parti in movimento e indicava l'adozione di una protezione con carter fissi o mobili nonchè ove queste protezioni dovessero esser rimosse per il collaudo la procedura del passo passo, con l'assistenza di un altro dipendente appostato al pulsante di emergenza; ciò per consentire di far avanzare la catena attraverso un comando manuale e così regolamentarne la velocità.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L' imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito:
1) vizio dì motivazione con riferimento al punto 1 dei motivi di appello in cui sì deduceva che il macchinario disponeva di tutti gli elementi di sicurezza previsti dallo stato della tecnica; lamenta che il Giudice dì appello si è limitato a estrapolare partì del POS dedicandosi ad argomentare circa la mancata osservanza della misura di sicurezza del "passo passo" che atteneva al punto 2 dei motivi di appello;
2) vizio dì motivazione e travisamento della prova. Lamenta che la Corte dì appello scambia l'opzione inverter, comando a distanza del nastro, con il comando che conduce la velocità al minimo, equivalente al passo passo e contesta la mancanza dì un operatore al tasto arresto, diversamente dal Giudice di primo grado che aveva rilevato solo l'assenza dì comando "passo passo", previsto per il collaudo con il carter aperto;
3) vizio dì motivazione per aver omesso dì valutare il comportamento del lavoratore come abnorme, non dando il giusto rilievo alle dichiarazioni del lavoratore che aveva ammesso che l'infortunio era dovuto ad un suo gesto al quale non era riuscito a dare spiegazioni.
4) vizio dì motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con una motivazione illogica a fronte della mancata costituzione della parte civile, del risarcimento del danno emerso in sede istruttoria e di precedenti penali risalenti.
3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ha argomentato quanto segue: "Il ricorso è articolato in quattro motivi che appaiono rìpropositivi dì temi comunque già vagliati dalla corte dì appello che, in continuità con la sentenza di primo grado, ha affermato che non risulta seguita la specifica procedura di sicurezza prevista dal P.O.S., relativa all'avanzamento manuale con assistenza di un collega piuttosto che in automatico".
Diritto
1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; S ez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez.4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Carialo e altri, rv. 260608).
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso deducono in maniera generica e inconferente infatti, il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità e non tengono conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie puntuali acquisite e risultanti dai due gradi di merito.
La Corte territoriale proprio in risposta alla prima doglianza dell'appello con cui si deduceva che il macchinario utilizzato dal lavoratore al momento dell'infortunio era dotato di tutti gli elementi di sicurezza previsti e disponibili ha argomentato a fol 5 che dall'istruttoria e chiaramente emerso che, a fronte del rischio di contatto tra il corpo del manutentore e le parti mobili della macchina, era stata prevista dallo stesso imputato nel POS una specifica misura di sicurezza che nel caso concreto non era stata adottata, vale a dire la procedura del "passo passo"; oltre alla mancanza di griglie distanziatrici da utilizzare negli interventi di manutenzione tali da consentire di verificare il meccanismo in funzione, evitando però il pericolo di contatto.
Coerente e corretta è pertanto la individuazione della posizione di garanzia in capo al B.B., il quale non si attenuto alle regole di prudenza e di sicurezza previste dal Pos; né sono deducibili nella sede di legittimità considerazioni di mero fatto in relazione alle modalità dell'incidente ed in particolare ai comportamenti posti in essere dalla persona offesa, situazioni di fatto peraltro smentite dalle puntuali ricostruzioni probatorie dibattimentali.
Invero quanto alla procedura del "passo passo" la Corte territoriale evidenziava che il B.B. aveva consentito che, in sua presenza, il manutentore operasse sul macchinario in maniera del tutto difforme dalla procedura di sicurezza aziendale. E' emerso dall'istruttoria dibattimentale puntualmente richiamata nella sentenza impugnata che il macchinario non consentiva di operare con la tecnica del "passo passo" ( fol 6) ma solo di modulare la velocità tramite l'inverter, meccanismo ben diverso e meno sicuro di quello previsto dal Pos e dalle istruzioni di sicurezza ( in quanto il meccanismo "passo passo" consente all' operatore di azionare manualmente i rulli sicchè è lo stesso operatore che regola l'avanzamento di pochi centimetri per volta, mentre l'inverter comporta un avanzamento automatico seppure rallentato). Lo stesso B.B., sottolineava la Corte, nel corso dell'esame associava erroneamente il meccanismo del passo passo all'inverter un'apparecchiatura meccanica che regola la velocità.
La Corte territoriale ha argomentato che proprio la mancata adozione della procedura di sicurezza manuale del movimento dei rulli ha causato il verificarsi dell'infortunio.
2.2. Va ricordato, con riferimento al terzo motivo che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n.15124 del 13.12.2016,Rv.269603).
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità(Sez.4, n.22044 del 2.0S.2012,n.m; Sez.4, n.16888,del7/02/2012,Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti; ha evidenziato che la condotta del G.B. che vagamente ha cercato di ricostruire l'incidente affermando "di essersi sbilanciato appoggiando la mano sul coperchio", non è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che ha omesso di adottare l'adozione delle cautele espressamente contemplate dal Pos e dalle istruzioni relative alla sicurezza che avrebbero neutralizzato il rischio di contatto tra l'operatore e la parte mobile del macchinario anche a fronte di un portamento imprudente di quest'ultimo.
2.3. Manifestamente infondato e perciò inammissibile è il quarto motivo di ricorso, in quanto i Giudici di appello hanno legittimamente valutato tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen e, ritenendo il fatto grave in considerazione del grado della colpa, dei plurimi precedenti del B.B., tutti legati al contesto aziendale, ha ritenuto, con un giudizio non censurabile in questa sede, ragionevole la mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.07.2021