Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2020, n. 36446 - Frattura femorale del dipendente a cavalcioni sulla barriera anti-rumore. Ricorso inammissibile
1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, che ha condannato A.S., quale amministratore unico e legale rappresentante del Consorzio Conegliano RFI s.c. a r.l., alla pena di 20 giorni di reclusione (sostituita con quella pecuniaria), ritenute le generiche prevalenti sull'aggravante, per il reato di cui all'art. 590 cod.pen., perché, con colpa consistita nella mancata scelta delle attrezzature e modalità più idonee a mantenere e garantire condizioni sicure di lavoro in quota, cagionava lesioni (frattura femorale) al dipendente M.B., il quale, a cavalcioni sulla barriera anti-rumore, su cui avvitava delle barre, trasportate da una gru, veniva colpito al femore da una di esse, sganciatasi dalla gru (17 luglio 2012).
2. Avverso tale sentenza (del 10 gennaio 2019, depositata in data 6 aprile 2019, entro il termine di 90 giorni, scaduto in data 10 aprile 2019) ha proposto ricorso per cassazione in data 27 maggio 2019 (lunedì), a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, in quanto, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto inidonea la delega rilasciata dall'imputato in materia di prevenzione, la Corte di appello, senza esaminare le questioni sollevate sul punto dalla difesa, ha fondato la responsabilità sull'asserita ingerenza nella gestione del cantiere, da parte di A.S., ovvero su circostanze su cui non vi è stata alcuna possibilità di interloquire; 2) la violazione degli artt. 191 e 195 cod.proc.pen., atteso che la ritenuta ingerenza di A.S. nella gestione del cantiere è stata desunta dalle dichiarazioni informali del coimputato Dell'Aquila Roberto, rese in sede di indagini all'Ispettore del lavoro; 3) il travisamento della dichiarazione resa dal teste S.i, il quale ha riferito che A.S. si è occupato della gestione del cantiere dopo l'infortunio, proponendo un sistema per eseguire i lavori in maggiore sicurezza, e non prima (in relazione alla censura sono state trascritte nel ricorso il contenuto della fonoregistrazione p. 33 e quello della comunicazione del 24 febbraio 2012, richiamata in motivazione); 4) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, 92, 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, che si riferiscono al rischio di caduta del lavoratore dall'alto, ma non impongono che il lavoratore debba trovarsi in una posizione che gli consenta di spostarsi al fine di evitare la caduta di oggetti dall'alto; 5) la manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione nella parte in cui esclude che la causa del sinistro sia identificabile unicamente nella manovra imprudente, imprevista ed imprevedibile, dell'altro lavoratore P., il quale non avrebbe dovuto azionare la gru con la massima potenza ed insistere nella manovra, nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme.
3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo, perché depositato in data 27 maggio 2019 (lunedì), oltre il 25 maggio 2019 (sabato) e, cioè, oltre la scadenza del termine di 45 giorni, di cui all'art. 585, primo e secondo comma, lett. c., cod.proc.pen., decorrente dal 10 aprile 2019, giorno di scadenza dei 90 giorni, fissati per il deposito della motivazione, dalla decisione, adottata in data 10 gennaio 2019:
In proposito va ricordato che, in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato; è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018 Cc. - dep. 22/03/2018, Rv. 272469 - 01).
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo cause di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, dicembre 2020.