Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2019, n. 46214 - Caduta del cambio di un autobus sul lavoratore e responsabilità del preposto
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15.03.2017, ha ridotto la pena della reclusione applicata a R.P.P. a mesi tre, ritenendo comunque la sua responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 cod. pen. per aver, per colpa, quale preposto, nell'autorimessa di Via Flaminia 1060 Atac, omesso di sovraintendere e vigilare affinchè il lavoratore S.M., posizionasse i martinetti idraulici al di sotto del pezzo (il cambio di un autobus Iveco 491) da smontare, indossando un elmetto di protezione, accorgimenti che avrebbero impedito o ridotto le conseguenze dell'Infortunio occorso al lavoratore, colpito dalla caduta del cambio, mentre effettuava le operazioni di smontaggio, a seguito della quale riportava lesioni gravissime consistite in trauma cranico, emorragia estradurale destra, pericolo di vita e complicanze con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un periodo superiore a 40 giorni, nonché una malattia classificata come disturbo post traumatico da stress permanente.
1.2 L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il 18.01.2011, nella rimessa della società ATAC, sita in Roma Via Flaminia 1060, i dipendenti S.M. e M.R., operai meccanici erano intenti alla sostituzione del cambio di un autobus Iveco 491, pesante cinque quintali. Dopo aver posizionato il mezzo sui ponti sollevatori il S.M., secondo una prassi invalsa nell'officina, aveva cominciato a svitare i bulloni del cambio, mentre l'altro avvicinava uno degli appositi martinetti idraulici su cui si sarebbe dovuto appoggiare il pezzo da smontare; mentre completava la fase di svitamento, il cambio cadde e, non essendoci stato il previo sicuro posizionamento del sostegno di sicurezza, colpì il lavoratore medesimo, procurandogli le lesioni sopra descritte .
E' risultato accertato che il piano di valutazione dei rischi dell'Atac prevedeva che nell'esecuzione delle operazioni di smontaggio doveva essere sistemata una piazzatura o culla al di sotto del pezzo da smontare in modo che il pesante blocco meccanico, una volta liberato dai bulloni di ancoraggio, si sarebbe adagiato su questo idoneo sostegno anziché precipitare a terra, con il rischio di colpire il lavoratore.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito riportati.
I) Violazione di legge in quanto la sentenza impugnata si limita a fornire una motivazione per relationem, senza valutare le specifiche doglianze del gravame. E' emerso infatti contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello che il R.P.P., preposto, era presente sul luogo di lavoro ma era impegnato in altri adempimenti e quindi non ebbe modo di verificare l'infortunio;
II) violazione di legge per inosservanza dell' art. 40 e 41 cod.pen., in quanto è risultato che il S.M. ha proseguito le operazioni di smontaggio nonostante fosse stato redarguito dal collega M.R.. In ogni caso il Giudice di merito non ha effettuato il giudizio controfattuale e cioè non ha valutato se, osservata la regola cautelare e quindi posta in essere la sorveglianza, l'infortunio si sarebbe verificato o meno.
III) applicazione della causa estintiva della prescrizione prevista dall'art. 129 cod.proc.pen.
3. In data 30.10.2019 la difesa della costituita parte civile Mauro S.M. ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso dell'imputato.
Diritto
1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez.4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n.44882 del 18.7.2014, Carialo e altri, rv. 260608).
2. Il ricorso del R.P.P. è pertanto inammissibile.
2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.
Le Sez Un. 21-6-2000, Primavera, hanno stabilito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorché: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame.
Nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, o un mero rinvio, dopo aver valutato la sentenza impugnata immune da vizi logici e saldamente ancorata ai risultati probatori acquisiti durante l'esaustiva istruttoria dibattimentale, ha riportato le risultanze considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio ed evidenziando come il R.P.P., preposto, era personalmente presente in officina mentre l'operaio S.M. poneva in essere l'operazione di smontaggio del cambio e nulla ha fatto per vigilare sul puntuale rispetto delle disposizioni infortunistiche e per impedire l'esecuzione della pericolosa manovra, realizzata in assenza del propedeutico posizionamento dell'apposito mezzo di sostegno sotto al cambio meccanico in fase di smontaggio ( fol 5). La Corte d'appello ha dunque dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni unite, nella sentenza delle G.U. appena citata.
Del resto, è nota in giurisprudenza la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Cass., Sez. 6, n. 26996 del 8-5-2003), a condizione che le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Cass., Sez. 3, n. 10163 del 1-2-2002, Lombardozzi).
2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il vizio di legittimità è solo apparente; in maniera generica e inconferente si contesta, infatti, il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità e non si tiene conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie puntuali acquisite e risultanti dai due gradi di merito.
I giudici di merito (fol. 1 e 2 sentenza di primo grado e fol 5 sentenza impugnata) hanno accertato, che il R.P.P., nella qualità di preposto, non si è attenuto alle regole di prudenza e di sicurezza previste dal piano di valutazione dei rischi; anzi aveva consentito l'attuazione di una prassi "condivisa" di sistemare la piazzatura solo in un successivo momento, allo scopo di rendere più agevole la lavorazione iniziale nella fase di smontaggio; sul punto risulta che lo stesso R.P.P. in sede di esame ha affermato che i due meccanici avevano iniziato la lavorazione e che il martinetto idraulico previsto non era nei pressi della loro postazione ( fol 1 e 2 sentenza di primo grado); né sono deducibili nella sede di legittimità considerazioni di mero fatto in relazione alle modalità dell'incidente ed in particolare ai comportamenti posti in essere dalla persona offesa, situazioni di fatto peraltro smentite dalle puntuali ricostruzioni probatorie dibattimentali.
2.3 Va ricordato peraltro che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n. 15124 del 13.12.2016, Rv. 269603).
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità (Sez.4, n.22044 del 2.05.2012,n.m;Sez.4, n.16888,del 7/02/2012,Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti; ha evidenziato che la condotta del S.M. non era stata pertanto né imprevedibile nè esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione al capo reparto dell'officina, titolare di un'autonoma posizione di garanzia, che aveva omesso di svolgere i compiti connessi all'adeguata osservanza delle misure di sicurezza, di vigilanza e formazione oltre che di verifica puntuale del rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni e in particolare del DVR impedendo e avallando prassi che si discostavano dalle procedure di sicurezza (fol.5 sentenza impugnata e fol 2 sentenza di primo grado ).
2.4 Quanto al terzo motivo va ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione in solido delle spese in favore della parte civile liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.M. che liquida in euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge.
Cosi deciso il 5.11. 2019