Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949 - Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell'appaltatore
Fatto
1. La Corte di Appello di Torino con la sentenza impugnata confermava, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva riconosciuto M.F. colpevole del reato di lesioni colpose gravi aggravate dalla inosservanza di disciplina antinfortunistica nei confronti del lavoratore N.D. e lo aveva condannato alla pena di euro 200 di multa; revocava le statuizioni civili in favore delle parti civili contenute nella sentenza di primo grado essendo intervenuta la revoca della costituzione.
2. Al M.F. veniva contestato di avere incaricato la ditta appaltatrice EDIL MACK di E.S. della esecuzione di interventi edili consistenti nel consolidamento statico di un fabbricato, costituito da abitazione principale e fienile posto su due piani, e in particolare della demolizione e della ristrutturazione dell'intero tetto senza accertarsi della idoneità tecnico professionale della ditta incaricata, della verifica delle dotazioni tecniche necessarie per lo svolgimento, omettendo in particolare di acquisire e valutare la visura camerale e il certificato di iscrizione al CCIAA della dita appaltatrice, da cui sarebbe stato possibile risalire all'oggetto sociale dell'impresa che non era coerente con la natura delle prestazioni richieste.
3. Veniva pertanto riconosciuta la colpa del committente per avere omesso di verificare le capacità organizzative, le dotazioni e la forza lavoro occupata della impresa incaricata, laddove il tetto era vecchio e pericolante, il lavoro doveva svolgersi in quota e richiedeva la movimentazione di carichi di notevole massa e dimensioni e necessitava di mezzi e forza lavoro adeguati. In conseguenza di tali profili di imprudenza erano derivate a N.D., addetto alla realizzazione della soletta del primo piano, lesioni personali gravissime in ragione della caduta di un grosso trave dalla copertura sul quale stava lavorando il titolare dell'impresa ed un altro operaio i quali erano intenti a rimuovere il materiale della piccola e grande orditura del tetto.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
Chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale per non avere adeguatamente valutato la posizione del committente ricorrente rispetto a quella del progettista e direttore dei lavori cui solo sarebbe stato possibile valutare la incapacità tecnica della impresa cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione, stante l'assoluta insipienza tecnico professionale sul punto del M.F.; sotto diverso profilo assume che pure a volere riconoscere in capo al M.F. una posizione di garanzia rispetto alla esecuzione degli interventi in ragione della scelta dell'impresa appaltatrice, difettava nella specie la causalità della colpa in quanto l'infortunio del lavoratore era intervenuto in un contesto del tutto indipendente dalle scelte operate dal committente ovvero dall'assenza di idonea attrezzatura da parte dell'appaltatore, laddove la posizione di lavoro dell'infortunato, al di sotto del punto di caduta del materiale che veniva smantellato dal tetto, rientrava nell'organizzazione dell'impresa il cui titolare avrebbe dovuto prescrivere una diversa prassi lavorativa o procedere alla puntellatura della copertura, obblighi che non potevano fare carico al committente.
Diritto
1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso proposto dal ricorrente che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta privo di analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Il giudice di appello ha infatti spiegato il fondamento della responsabilità del M.F., distinguendola da quella delle altre figure di garanzia rappresentate dal datore di lavoro, separatamente giudicato in relazione ai profili organizzativi e gestionali della sua impresa, in ragione della mancata preventiva individuazione delle potenziali fonti di pericolo derivanti dalla lavorazione e della organizzazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti.
2. Invero la Corte di Appello ha evidenziato come la responsabilità del M.F. risieda nella colpevole selezione, che solo ad esso competeva, di una impresa artigiana per un lavoro non minimale, ma che necessitava di una organizzazione di persone e mezzi non trascurabile per procedere alla demolizione di un tetto pericolante, alla messa in sicurezza dell'area e della copertura ed alla distribuzione dei compiti lavorativi in modo da salvaguardare la stabilità della costruzione e la sicurezza dei lavoratori. Con motivazione puntuale e coerente alle risultanze processuali e richiamando la documentazione della Camera di Commercio e dell'iscrizione dell'impresa al registro delle imprese, la Corte di Appello ha posto in rilievo le inadeguate dimensioni artigianali dell'azienda EDILMAC, non adusa ad impegni di tale consistenza, laddove il titolare era sostanzialmente un artigiano esperto in lavori di ristrutturazione interna, quali la posa di pavimenti, rivestimenti, piastrelle e piccola carpenteria in legno, come era peraltro emerso all'esito dell'esame testimoniale, a nulla rilevando a giustificazione dell'errore del committente nella scelta dell'impresa che il direttore dei lavori non avesse obiettato alcunchè, non risultando da nessun atto processuale che la impresa dell'appaltatore gli fosse stata segnalata dai professionisti di cui il M.F. si era avvalso per la progettazione e la direzione dei lavori.
3. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049).
4. La seconda censura in cui si articola il motivo di ricorso si presenta ugualmente inammissibile nella parte in cui critica la motivazione della sentenza impugnata per non avere escluso che l'evento verificato costituisca la concretizzazione del rischio della mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell'appaltatore. Invero dalle stesse argomentazioni utilizzate per la censura emerge il corto circuito logico della doglianza laddove si assume che le concrete modalità di lavoro erano state decise dall'appaltatore e che la mancanza di una adeguata predisposizione di mezzi non rilevava nella specie in quanto la caduta del trave che aveva colpito l'operaio era dipeso dalla incapacità dell'imprenditore nell'organizzazione della specifica lavorazione, e non dalla insufficiente dotazione atteso che il tetto avrebbe potuto essere agevolmente puntellato nella parte pericolante.
4.1 Appare evidente la manifesta infondatezza dell'articolato laddove la responsabilità del committente per la scelta dell'impresa non è esclusa dalla concorrente responsabilità dell'imprenditore per le scelte gestionali, atteso che la posizione di garanzia del committente, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, viene in considerazione a monte, e cioè al momento in cui viene scelto il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e non viene esclusa o limitata dall'insipienza o dalla incapacità organizzativa o tecnica dell'imprenditore, che al contrario rappresentano la conferma dell'errore di scelta del committente, peraltro correttamente valutato dalla corte di appello sulla base di un'analisi in concreto ed ex ante dell'affidabilità e della capacità della impresa EDILMACK in relazione alla natura e alla consistenza delle opere appaltate e all'impegno e alla dotazioni tecniche e lavorative richieste.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per colpa al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2021.