Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2019, n. 50457 - Lesioni colpose con violazione di norme sulla sicurezza del lavoro. Ricorso inammissibile
Fatto
1. S.C., con atto personalmente sottoscritto, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 ottobre 2018, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione a delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in Monselice il 29 giugno 2012.
2. Il ricorso, che consta di un unico motivo (con cui il ricorrente confuta vari aspetti della sentenza impugnata, dalla ricostruzione del fatto storico alle statuizioni sanzionatorie), é stato proposto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. Esso é dunque inammissibile perché, essendo stato presentato personalmente dall'imputato, risulta essere in contrasto con quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della citata legge.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2019.