Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2019, n. 50114 - Caduta dall'alto durante i lavori di realizzazione di un impianto antincendio

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto

1. Con sentenza del giorno 31/05/2017, il Tribunale di Rovereto dichiarava P.S.G. responsabile del reato di cui agli artt, 40, 590, comma 3, in relazione all'art. 583, comma 1, c.p., e lo condannava alla pena di € 300,00 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
1.1. L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato contestatogli perché, in qualità di amministratore unico e datore di lavoro della "Ital Tecno Impianti Srl", con riferimento ai lavori commissionati dalla ditta "Sicor Spa" e riguardanti la realizzazione di un impianto antincendio, cagionava per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché nella violazione dell’art. 96, comma 1 lett. g), con riferimento all'art. 89, lett. h), e all'all. XV D.lgs n. 81/2008, al lavoratore dipendente della predetta società, M.N., lesioni personali gravi consistite in un politrauma dalle quali derivava una malattia nel corpo o comunque una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni. Condotta consistita nell'avere omesso di valutare nel Piano Operativo di Sicurezza le fasi di ancoraggio al soffitto dell'impianto antincendio e di prevedere la predisposizione di opere provvisionali di protezione collettiva o comunque altre precauzioni atte ad impedire la caduta di persone dall'alto, facendo sì che il predetto lavoratore, nell'intento di raggiungere il punto del soffitto su cui doveva eseguire la tassellatura di una barra metallica, poiché la piattaforma aerea a disposizione non poteva essere utilizzata a causa dell'esiguo spazio esistente tra la parete e la condotta di aerazione ivi presente, fosse costretto a salire con una gamba sulla predetta condotta in cartongesso la quale cedeva con conseguente caduta al suolo da un'altezza di circa 5 metri.
1.2. Con la sentenza n. 315/18 del giorno 07/11/2018, la Corte di Appello di Trento, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione P.S.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 40, comma 2, e 43, comma 1, terzo alinea c.p.; 19 e 299 del D. Lgs. n. 81/2008; 191, comma 1; 192, comma 3; 197, comma 1, lett. a) e 210 c.p.p. Deduce che la decisione della Corte d'Appello si basa sulla testimonianza del preposto DP. che avrebbe dovuto essere sin da subito indagato, con conseguente sua incapacità a testimoniare ex art. 197, comma 1, lett. a) c.p.p. e necessità di
esaminarlo nelle forme dell'art. 210 c.p.p. Sostiene che il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 210 c.p.p. rende la testimonianza del DP. inutilizzabile ex art. 191, comma 1, c.p.p. o comunque inattendibile ex art. 192, comma 3, c.p.p.; sicché la sentenza impugnata, che proprio su tale testimonianza si regge, merita di essere annullata. Afferma che nel momento in cui il M.N. ha posto in essere la sua imprudente condotta, era presente in loco anche il DP., il quale pure si trovava nella cesta del pantografo; questi, tuttavia, anziché impedire al collega M.N. di agire nella improvvida maniera, lo ha coadiuvato nell'iniziativa. Assume, in subordine, per l'ipotesi in cui si ritenga di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato rispetto dell'art. 197 c.p.p. e delle forme dell'art. 210 non ha l'effetto di espungere dal materiale probatorio la testimonianza acquisita, si dovrà almeno ammettere che l'attendibilità della stessa abbisogna di essere confermata da altri riscontri esterni, così come previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 494, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p. Deduce che l'apparato argomentativo della sentenza d'appello è contraddittorio perché esclude che vi sia stato il consenso all'acquisizione delle SIT rese dal DP. il 19.6.2013, quando invece tale consenso è stato reso all'udienza del 4.1.2017 ed è documentato alla pag. 29 del relativo verbale stenotipico. Sostiene che la Corte d'Appello ha escluso che le sommarie informazioni testimoniali, rese dal DP. il 19.6.2013 ed acquisite al fascicolo del dibattimento il 4.1.2017, possano essere utilizzate ai fini del giudizio; il verbale di tali dichiarazioni, invece, è stato acquisito con il consenso delle parti, sicché, laddove si consideri ammissibile ed utilizzabile la testimonianza del DP., occorrerà considerare anche dette SIT tra il materiale probatorio utile ai fini della decisione. Assume che il contenuto delle SIT contrasta con la testimonianza resa a dibattimento; nelle SIT - ovvero nell'immediatezza dei fatti - il. DP. ha riferito di aver telefonato in azienda e di aver parlato con il sig. C., mentre a dibattimento - ovvero a distanza di anni- il medesimo DP. ha affermato di aver parlato direttamente con il P.S.G.. Eccepisce che la mera comparazione delle due versioni dei fatti rese dal DP. avrebbe disvelato l'inattendibilità di tale testimone e dunque la fragilità della sentenza di condanna, che su tale testimonianza pressoché esclusivamente si fonda.
III) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 24 Cost., 187, comma 1, 468, comma 1, e 603, comma 1, c.p.p. Deduce che la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, formulata dalla difesa, di poter esaminare il teste C.; tuttavia, la motivazione a supporto di tale decisione è da un lato manifestamente contraddittoria -perché assume che la difesa non avrebbe indicato le circostanze sulle quali sentire il teste, quando tali circostanze sono riportate in sentenza- e dall'altro errata -perché ha ritenuto onerato l'imputato di un'indicazione tassativa dei temi oggetto dell'esame testimoniale, che invece non è richiesta né dall'art. 468 c.p.p., né dalla lettura che di tale norma ha fatto la giurisprudenza di legittimità.
IV) violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p. Deduce che l'imputato è stato condannato per la violazione di una regola cautelare che non è indicata nel capo di imputazione e rispetto alla quale egli non ha potuto difendersi. Sostiene che il P.S.G. è stato tratto a giudizio per aver malamente redatto il POS (Piano Operativo di Sicurezza) del "cantiere Sicor"; nella sentenza impugnata, tuttavia, non si rinviene cenno al contenuto del POS ed alla sua asserita carenza; la condanna del P.S.G. viene invece fondata sul fatto che egli aveva «l'obbligo... di intervenire per porre rimedio alla difficoltà insorta». Assume che la condanna è dunque intervenuta per un profilo di colpa ("non aver gestito la difficoltà insorta") ontologicamente diverso da quello contestato.
V) violazione di legge in relazione agli artt. 40, comma 2, e 43 c.p. Deduce che la Corte d'Appello ha ritenuto di addebitare al P.S.G. la condotta posta in essere dal lavoratore M.N., quando invece era imprevedibile che quest'ultimo improvvidamente si esponesse al rischio, poi effettivamente concretizzatosi nell'evento.
VI) violazione di legge in relazione agli artt. 185 c.p. e 538, comma 1, c.p.p. Deduce che la Corte d'Appello ha mancato di revocare le statuizioni civili; per contro, è documentato che il lavoratore è già stato risarcito e che dunque non c'è più alcun danno di cui egli possa chiedere ristoro. Sostiene che la Corte d'Appello ha omesso di considerare tali circostanze che, invece, avrebbero dovuto portare alla revoca delle statuizioni civili (sulla possibilità di escludere la parte civile anche in sentenza, cfr. Cass. Pen,, Sez. VI, 5.7.2016, n. 32478).


Diritto


1. Il ricorso proposto è infondato e, perciò, non può essere accolto.
2. Innanzitutto va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
2.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame. 
2.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo -seppur sinteticamente- alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
2.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
2.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.7. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. -dep. 03/02/2014- Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.
3. Ciò posto, in replica alle doglianze sub I) e II) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte-, mette subito conto ribadire che il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato non attiene alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini -non essendo sufficiente l'eventualità astratta ed ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso reato-, considerato che, a differenza del P.M., il giudice del merito che le utilizza non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015; Sez. 6, n. 1332 del 25/03/1994 Cc. -dep. 11/06/1994- Rv. 198532). Nella specie il DP., escusso quale teste a dibattimento, non ha mai assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale a carico del ricorrente. Deve aggiungersi che la qualifica di "preposto" (nei termini indicati dal D.Lvo 81/2008) attribuita "atecnicamente" dall'ispettore del lavoro al DP., come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, «non trova riscontro nell'organigramma aziendale ed è smentita dalle testimonianze assunte al dibattimento. Infatti, M. ha detto che non vi era alcuna differenza di ruoli tra lui e DP., che erano entrambi operai, che i lavori erano "uguali" e che DP. faceva le chiamate solamente perché il più anziano dei due [...]; egualmente, DP. ha detto che non vi erano differenze di ruoli e che lui, quale operaio più anziano, effettuava le chiamate in ditta».
3.1. Quanto alla valutazione dell'attendibilità del teste DP. - ferma la esclusiva competenza del giudice di merito su tale punto- occorre, comunque, evidenziare -al di là delle irrilevanti questioni sollevate in ordine alla piena utilizzabilità delle S.I.T. rese all'ispettore del lavoro, contrastanti con la dichiarazione testimoniale- che la Corte del merito ha ampiamente motivato circa la affidabilità del narrato dibattimentale, avendo cura di specificare, con un percorso argomentativo giuridicamente e logicamente condivisibile, i motivi e le circostanze che hanno indotto a reputare la testimonianza raccolta in aula di udienza del tutto credibile: «Venendo ora a valutare il contrasto tra le due dichiarazioni, la divergenza tra di esse è stata spiegata dal DP., che le ha rese, con la usura del tempo che ha inciso sulla memoria (Avv. "Quindi quando ha reso questa dichiarazione si è sbagliato?", teste DP.: "Probabilmente sì perché forse la confusione del tempo, non lo so, adesso comunque che poi mi sono ricordato bene..."), e peraltro nel verbale di s.i.t. il predetto DP. non mancò di precisare - e la circostanza non è secondaria - che gli ordini sul lavoro da svolgere e con quali attrezzature eseguirle all'Interno dei vari cantieri erano sempre dati dal datore di lavoro P.S.G.. Alla luce di questa precisazione resa a s.i.t., la Corte ritiene che vada annessa credibilità alla testimonianza dibattimentale, giacché non vi è ragione di pensare che, posto che gli ordini venivano sempre impartiti dal P.S.G. quale datore di lavoro, l'operaio dovesse interpellare altri che non fosse colui da cui riceveva le direttive, da cui dipendeva e da cui veniva retribuito».
4. In ordine alle doglianze sub III), e V) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte-, deve innanzitutto confermarsi che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed avallato dalle Sezioni Unite, la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (v. Sez. Un., n. 2780/96, Rv. 203974). È, inoltre, del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio delle emergenze processuali, poiché la loro valutazione è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (così, ex multis, Sez. 4, n. 23146 del 17/04/2012).
4.1. In altri termini, nel giudizio di appello, l'escussione di nuovi testi può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (v. anche Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019 Ud. -dep. 13/03/2019- Rv. 274996).
4.2. Nel caso che occupa, la Corte del merito ha fatto buon uso dei principi fissati dal Supremo Collegio, avendo -incensurabilmente in questa sede- ritenuto «che non sussistano le condizioni per la rinnovazione della istruzione dibattimentale, né essa appare assolutamente necessaria ai fini del giudizio per officiosamente disporla, sia per quanto già è stato esplicitato sulla credibilità della testimonianza DP., sia per quanto verrà di seguito detto - sub 8, - circa la (dirimente) omissione datoriale del controllo della situazione, certamente a suo carico [...] Dirimente è tuttavia l'argomento [...] circa la immanenza degli obblighi sulla normativa antinfortunistica e la sicurezza, che continuano a far capo al datore, attenendo esse a scelte di carattere generale della politica aziendale. È palese che, in assenza di delega recante le forme e i contenuti previsti dall'art. 16 del D.L.vo n. 81 del 2008, permanevano in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi. Ciò conformemente alla giurisprudenza, pure menzionata in primo grado, secondo cui costituisce affermazione consolidata che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla "norma di chiusura" stabilita nell'art. 2087 c.c. che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi, in quanto tale, garante dell’incolumità del lavoratore. Va, quindi, ancora una volta, ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'art. 2087 c.c., è il "garante" dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" (art. 40 c.p., comma 2) [...], Era da ritenere, quindi, senz'altro operante l'obbligo per il datore di lavoro, oggi appellante, di intervenire per porre rimedio alla difficoltà insorta, in relazione al rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia per come riferitagli dall'operaio DP., sia in sé e per sé considerata per la particolarità e la pericolosità dell'intervento. Insomma, egli non poteva disinteressarsene a priori». Sul punto, preme, ancora, rammentare che nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che occupa l'imputato (quale onerato della "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108). La eventuale ed ipotetica condotta abnorme del M.N. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del M.N. non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (il ricorrente) era chiamato a governare (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, cit.); nella condotta del M.N. non si possono, in vero, riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) ad aggirare gli ostacoli alla prosecuzione del ciclo lavorativo. Più esattamente, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è (cfr. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 Ud. -dep. 27/03/2017- Rv. 269603). Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date.
5. Quanto alla censura sub IV), occorre rammentare che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato; ciò deriva dall'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, è del tutto consolidata un'interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto dì difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quei soli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti -e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dar vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio, può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza deN'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare [come nel caso che occupa: N.d.E.] le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (cfr. ex multis sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278).
6. Quanto alla doglianza sub VI), occorre ribadire che, in tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile", non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l"’an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum" (v. anche Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998 Ud. -dep. 03/12/1998- Rv. 213416). Inoltre, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, detta immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'att. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (v. Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013 Ud. - dep. 24/09/2013- Rv. 257199). Coerentemente, quindi, la Corte del merito - anche in mancanza di allegazione di quietanza liberatoria - ha ritenuto che «con la gravata sentenza sono state rimesse al giudizio civile tutte le relative questioni, e pertanto in quella sede il datore di lavoro farà valere le sue ragioni basate sull'asserito e prospettato integrale risarcimento intervenuto. Null'altro si può fare in questa sede, né revocare le disposizioni civili, giacché è noto che la costituzione di parte civile è immanente e che, in grado di appello, può essere revocata solo con dichiarazione espressa (art. 82 c.p.p.)».
7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/11/2019


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