Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2021, n. 13209 - Infortunio durante l'operazione di curvatura di una lamiera e ricorso di un datore di lavoro condannato. Carenze argomentative e annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto del 12 luglio 2017, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato la condanna nei confronti di T.B. alla pena di euro duemila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma secondo, 590, commi primo e secondo, e 583, comma primo, cod. pen.: per avere nella sua qualità di amministratore unico e datore di lavoro della società "L.A. Inox S.r. I." per colpa generica e per violazione degli artt. 28, comma 2, lett. a), 37, comma 1, lett. a) e b), 37, comma 1, in relazione all'art. 73 comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionato al lavoratore F.G. lesioni personali gravi ("assonotmesi del mediano al polso; abolizione della flessione dorsale del polso") con conseguente invalidità pari al 34% e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di circa 14 mesi dal 18 aprile 2013 al 4 luglio 2014; il lavoratore, nonostante fosse stato assunto con le mansioni di magazziniere, era impiegato nell'attività di produzione e, mentre era intento presso il reparto di preparazione delle lamiere ad effettuare unitamente al capo officina M.V. un'operazione di curvatura, con ausilio della calandra, di una lamiera delle dimensioni di 1500 mmx 4000, spessore tra 1,2 e 2 mm ed un peso tra i 60 e i 90 kg., non riusciva a trattenere un lembo della lamiera che così lo colpiva sull'avambraccio destro, procurandogli le lesioni sopra meglio descritte. In particolare: per non aver previsto nel DVR la valutazione dei rischi riferiti alla movimentazione manuale dei fogli di lamiera inox utilizzati nelle diverse valutazioni (art. 28, comma 2, lett. a); per non aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche in relazione ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza (art. 37, comma 1, lett. a), ai rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37, comma 1, lett. b); per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse ogni necessaria informazione, istruzione, formazione e addestramento adeguati alle condizioni di impiego e alle attrezzature di lavoro e alle situazioni anormali e imprevedibili (art. 37, comma 1, in relazione all'art. 73, comma 1) - in Spoleto il 18 aprile 2013.
1.1. Il Tribunale aveva basato la pronunzia di condanna sui seguenti assunti:
1) Il F.G. era stato ferito mentre svolgeva un'attività estranea alle sue mansioni abituali di magazziniere.
2) Tale attività consisteva nel sistemare sulla calandra un macchinario che doveva piegare in tondo una lamiera metallica, la quale aveva già subito la stessa piegatura ma malriuscita: per poter rilavorare il metallo F.G., con l'aiuto di un altro dipendente, sollevava la lamiera, la poggiava sulla calandra ed ivi la distendeva, facendo pressione per vincere la piegatura già impostata; persa la presa, il metallo scattava, riprendendo la forma impressa dalla prima lavorazione e gli colpiva il braccio.
3) Tale rischio specifico non era trattato nella relazione sulla valutazione dei rischi redatta ex art. 28 D. Lgs. n. 81 del 2008 e non era esaminato nei corsi di formazione dei dipendenti, nonostante già nel 1999 fosse avvenuto un incidente simile.
4) L'imputato - amministratore unico della società meccanica - aveva consentito che il F.G. svolgesse tale attività, senza utilizzare le protezioni (braccioli) necessarie poste a disposizione dei dipendenti.
1.2. La Corte di appello ha osservato che il F.G. era stato incaricato non solo del sollevamento e dell'appoggio sulla calandra della lamiera ma anche dell'operazione di distensione del metallo necessaria alla lavorazione da parte della calandra, attività la quale provocava l'improvviso arrotolamento del foglio. Si trattava di un'operazione pericolosa che richiedeva un grande impegno fisico; infatti, il F.G. dichiarava di non aver avuto più la forza di trattenere il lembo della lamiera, la cui misura era difficilmente valutabile a priori poiché i fogli di lamiera lavorati nell'azienda avevano pesi diversi.
La Corte territoriale ha addebitato all'imputato la mancata verifica dell'osservanza da parte dei dipendenti delle misure sicurezza; inoltre, ha rilevato che, nella relazione di valutazione dei rischi e nei corsi di formazione, i pericoli insiti nell'operazione in questione non erano stati trattati.
2. Il T.B., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo 4 motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione apparente e/o illogica.
Si deduce l'illogicità della ricostruzione della dinamica fatta propria dalla Corte di appello.
2.1.1. La circostanza esposta nella sentenza impugnata, secondo cui il F.G. era stato assunto con la qualifica di magazziniere era irrilevante. L'art. 2094 cod. civ., distingue, sul piano delle mansioni, lavoratori intellettuali e lavoratori manuali e il successivo art. 2095 cod. civ. prevede dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Il F.G. aveva conseguito la qualifica di operaio metalmeccanico, per cui poteva svolgere il lavoro quel giorno affidatogli dal capofficina e quello di magazziniere, trattandosi di attività di carattere manuale, cioè rientranti nella categoria di quelle attribuibili agli operai, già svolte in passato in plurime circostanze (vedi dichiarazioni del F.G., del suo capo officina M.V. e del teste P.G. ).
2.1.2. Il F.G. aveva frequentato un corso professionale, conseguendo il titolo di operaio metalmeccanico. Ciò confermava che il F.G. poteva svolgere l'attività de quo, di carattere manuale e, alla sua portata (dichiarazioni del teste P.G.).
2.1.3. L'istruttoria dibattimentale aveva smentito l'assunto della Corte territoriale relativo alla asserita mancata frequentazione dei corsi professionali. Al contrario, il F.G. aveva dichiarato, in sede di controesame, di avervi partecipato. E tale dato era confermato dall'attestato di frequenza e registro di classe con le firme del F.G. regolarmente depositato.
2.1.4. Il dato contenuto in sentenza della presunta mancata previsione del rischio specifico relativo all'operazione in corso non era veritiero, come emergeva dalla lettura del DVR, che valutava e verificava i rischi connessi con le operazioni manuali.
2.1.5. L'operazione eseguita non rivestiva natura complessa e pericolosa e non richiedeva un particolare sforzo fisico.
Era prevista nel DVR ed era di assoluta semplicità, occorrendo soltanto sollevare un foglio di lamiera non dal peso eccessivo, come risultava già per tabulas dalla "scheda tecnica lamiere" depositata. Il peso netto del foglio di lamiera era di 56 kg. che, diviso due, tra il F.G. e il M.V., perveniva a 28 Kg., come tale non richiedente, secondo anche la comune esperienza, uno sforzo particolare, ma solo attenzione (vedi dichiarazioni di P.G. ).
2.1.6. Secondo la Corte di appello, l'incidente si verificava non in occasione del sollevamento della lamiera per porla sul tavolo della calandra, bensì nella successiva fase, in cui doveva essere tenuta distesa quella lamiera per una nuova calandratura e curvatura, e al F.G. sfuggiva il lembo della lamiera che arrotolandosi lo aveva colpito all'avanbraccio.
Tale spiegazione non appare presidiata dalla dovuta logicità. La lamiera era stata sollevata congiuntamente dal F.G. e dal M.V., capofficina preposto all'operazione. Si trattava di conferire una nuova curvatura alla lamiera e la dinamica dell'in fortunio non corrispondeva a quella descritta dal F.G.. Si trattava di una lamiera già calandrata, ma male e, cioè con una curvatura. Tale lamiera doveva essere mantenuta distesa sul tavolo della stessa "calandra", prima di esservi introdotta per una nuova curvatura correttiva. Il F.G. sosteneva che, mentre teneva distesa la la miera, gli sarebbe sfuggito il lembo e, pertanto la stessa, riarrotolandosi, lo aveva colpito all'avambraccio.
In realtà, se il M.V. e il F.G. avessero tenuto distesa la lamiera, da un punto di vista ricostruttivo della dinamica, doveva affermarsi che se essa era originariamente arrotolata (per la sua curvatura) verso il F.G., che ne teneva con le mani il lembo; sfuggitogli quel lembo, la lamiera, arrotolandosi di nuovo e assumendo la primitiva posizione, non avrebbe potuto colpire il suo avambraccio, ma, semmai, quello del M.V.. Ciò vale nell'ipotesi di lamiera arrotolata verso il F.G..
Se si fosse ipotizzato l'arrotolamento della lamiera verso il M.V., la dinamica sarebbe stata diversa rispetto a quella riferita dal F.G., in quanto il lembo non sarebbe sfuggito di mano a lui, ma al M.V., con la conseguenza che, arrotolandosi per assumere la primitiva posizione, avrebbe potuto colpire il F.G.. Questa, però, non era la dinamica descritta dal F.G. e recepita dalla Corte di appello, che addebitava al T.B. di aver relegato "nell'oblio" la fase sopra descritta dell'opera zione, la quale non risultava provata, in quanto ricostruita dal F.G. in maniera difforme dalla realtà e tale che l'evento da lui lamentato, secondo logica, non poteva essere oggettivamente avvenuto. Pertanto, la prova sulla dinamica dell'evento non era stata acquisita.
2.2. Violazione degli artt. 28, comma 2, lett. a), 37, comma 1, e 73, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen..
Si osserva che al ricorrente era stato contestato l'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, per non avere il datore di lavoro previsto nel DVR la valutazione dei rischi riferiti alla movimentazione manuale dei fogli di lamiera inox utilizzati, mentre l'istruttoria esperita aveva consentito di riscontrare il contrario (vedi il DVR e le dichiarazioni del M.V. e del P.G.).
Dagli elementi probatori emergeva il rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008, per aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con riferimento al concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione e di rischio afferente alle mansioni e possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza (vedi i documenti, inerenti alla formazione sui rischi relativi alle mansioni affidate e, in particolare, relativi alla movimentazione dei materiali di pertinenza, quale operaio, del F.G., come da lui stesso confermato). In ordine alla presunta violazione dell'art. 73 D. Lgs. n. 81 del 2008, per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse le necessarie informazioni e l'addestramento relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro e alle situazioni anormali, la frequentazione dei corsi professionali risultava dagli atti e dalle dichiarazioni del F.G..
2.3. Violazione dell'art. 40 cod. pen., con riferimento agli artt. 20 D. Lgs. n. 81 del 2008 e 606, lett. b), cod. proc. pen..
Si deduce la mancata applicazione dell'art. 20 D. Lgs. n. 81 del 2008, che, se considerato, avrebbe escluso, sul piano causale, l'ascrivibilità dell'evento al datore di lavoro, riconducendo lo stesso unicamente alla condotta del lavoratore.
Al contrario, il datore di lavoro aveva rispettato gli obblighi connessi alla posizione di garanzia rivestita: a) aveva redatto un corretto DVR; b) aveva provveduto alla formazione professionale del lavoratore; c) lo aveva dotato dei presidi di sicurezza, ivi compresi i braccioli che, se indossati, avrebbero scongiurato l'evento; d) aveva sottoposto il lavoratore alla vigilanza del capofficina M.V., che nella circostanza operava con lui. Il lavoratore si era fatto male da solo per propria distrazione e non aveva rispettato le prescrizioni impartitegli, nonostante la semplicità dell'operazione, alla portata di tutti.
2.4. Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., con riguardo all'art. 18, lett. f), del D. Lgs. n. 81 del 2008.
Si censura il rilievo della Corte di appello secondo cui non era sufficiente che il datore di lavoro avesse dotato il lavoratore dei presidi di sicurezza (tra i quali i braccioli), se poi ometteva di vigilare che venissero effettivamente adottati. Si tratta dell'ipotesi di cui all'art. 18, lett. f), del D. Lgs. n. 81 del 2008, fatto nuovo, non contestato nell'imputazione né, successivamente, nel corso del giudizio. La sentenza impugnata, fondando la responsabilità del datore esclusivamente su tale fatto, do veva essere ritenuta nulla. Il M.V., capofficina e preposto ex art. 19 D. Lgs. n. 81 cit., avrebbe dovuto vigilare e ordinare al F.G. di indossare i braccioli, ma ciò non avveniva. Dunque, doveva essere riconosciuta l'imprudenza del medesimo lavo ratore ex art. 20 D. Lgs. n. 81 del 2008 o la responsabilità del preposto M.V..
2.5. Nella memoria difensiva del 30 novembre 2020, erano riassunte le tematiche già affrontate nel ricorso, del quale si ribadiva la richiesta di accoglimento.
2.6. Nelle note di replica del 7 dicembre 2020, la difesa del T.B. contesta quanto esposto nella requisitoria scritta del Procuratore generale.
In ordine al primo motivo di ricorso, si sottolinea che le censure attengono all'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro sfociata in un travisamento della prova, non essendosi tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e dei dati documentali. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si precisa che il DVR (vedi, in particolare, l'estratto del 7 marzo 2008, che indicava le attività da svolgere e le precauzioni da adottare e l'esito delle prove testimoniali) aveva previsto il rischio di movimentazione dei carichi. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, la Corte di merito ha effettivamente omesso di esaminare i rilievi circa la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 81 del 2008, la mancata contestazione nel capo di imputazione della pretesa omessa vigilanza ascritta al T.B. e l'esito della prova testimoniale sull'omesso uso delle protezioni.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il quarto motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, nella parte in cui si censura il difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., dell'ipotesi di cui all'art. 18, lett. f), per essere stata addebitata al datore di lavoro l'omessa verifica dell'effettivo uso dei presidi di sicurezza (nel caso specifico dei braccioli), è infondato.
In linea generale, va premesso il fondamentale principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza comporta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che è oggetto dell'imputazione; il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita.
Siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez. 4, n. 8612 del 24/05/1994, Tomasich, Rv. 199689; Sez. 2, n. 5907 del 11/04/1994, De Vecchi, Rv. 197831). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata, quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2004, dep. 2005, Addis, Rv. 230771). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. L'imputazione è da ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248847).
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Al riguardo, va rilevato che la contestazione risulta formulata in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo, in quanto contiene l'analitica indicazione delle condotte contestate e dei profili di colpa generica e specifica addebitati al T.B.. L'aspetto della verifica dell'uso dei dispositivi di sicurezza formava oggetto delle prove testimoniali e documentali, per cui il ricorrente aveva avuto ampia possibilità di difendersi dalla relativa accusa.
Per le medesime ragioni, quindi, deve escludersi che siano state violate le disposizioni di cui agli artt. 521 e ss. cod. proc. pen..
3. Il primo, il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso (quest'ultimo limitatamente alle censure sulla motivazione), da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati.
Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).
Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).
In seguito, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).
Il motivi di ricorso in esame, dietro lo schermo del travisamento probatorio, della violazione delle regole generali di valutazione delle prove indiziarie e dell'omissione di motivazione, in realtà censurano esclusivamente la ricostruzione dei fatti, e dunque la valutazione delle prove, concordemente compiute dai giudici di merito, con riferimento sia all'elemento oggettivo che al dolo del delitto contestato. Tale critica si risolve per lo più nella prospettazione di plurime argomentazioni a propria difesa, basate su dati documentali e su testimonianze, alle quali, però, la sentenza impugnata non ha dato compiuta risposta.
Occorre ribadire che non è compito del giudice di legittimità quello di verificare ed eventualmente emendare quella valutazione, in tal modo compiendo un giudizio di fatto e che il sindacato della Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, dunque, dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Tuttavia, le valutazioni istruttorie del giudice di merito possono formare oggetto di censura in questa sede soltanto nell'ipotesi - estrema e patologica - del c.d. travisamento probatorio, ovvero dell'errore manifesto ed idoneo a travolgere l'intera trama argomentativa della sentenza, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio frainteso o ignorato e, quindi, per la sua va lenza decisiva ai fini del giudizio (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): ipotesi, quest'ultima, che certamente ricorre nel caso di specie.
Il vizio di travisamento della prova, peraltro, può essere dedotto con il ricorso per Cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini ine quivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).
4. Alla luce dei suesposti principi, va rilevato che, a fronte di una impugnazione ampia e articolata della pronuncia di primo grado, la Corte di appello, dopo aver sintetizzato brevemente lo svolgimento del giudizio innanzi al Tribunale, si è limitata a richiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia. Anche il contenuto della sentenza di merito appare estremamente lacunoso e non corrispondente al materiale probatorio.
In particolare, nella sentenza impugnata, tuttavia, manca qualsiasi disamina delle specifiche contestazioni formulate con l'atto di appello, che attengono a plurimi rilievi natura decisiva:
A) La dinamica del sinistro (vedi i rilievi difensivi sopra sintetizzati al par. 2.1.6. della esposizione in fatto), aspetto non trattato neanche dal Tribunale.
B) Il verificarsi dell'incidente nel corso dell'espletamento di attività materiali che, secondo la difesa, l'infortunato F.G. poteva espletare, avendo conseguito la qualifica di operaio metalmeccanico, e che già aveva svolto in precedenza.
C) La frequentazione di un corso professionale col conseguimento, all'esito, del titolo di operaio metalmeccanico (come emerso dall'attestato di frequenza, dal registro di classe dal 22 febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 sottoscritto in tali date dal F.G. nonché dalle dichiarazioni dello stesso F.G. e del M.V.).
D) Le disposizioni del DVR, inerenti alla previsione della limitazione della manipolazione manuale di oggetti particolarmente gravosi, della scelta di idonei sistemi in modo da evitare il possibile contatto con elementi taglienti o appuntiti durante lo smaltimento, della informazione e formazione adeguata del personale coinvolto nell'utilizzo e nella manipolazione degli oggetti pericolosi e della adozione delle regole da adottare sotto il capitolo "Movimentazione manuale dei carichi" (vedi pagg. da 53 a 55 e da 150 a 154 del DVR). Sotto tale profilo, l'oggetto delle prescrizioni del DVR non risultano compiutamente esaminate anche dal Tribunale, limitatosi ad indicarne la natura generica, senza confrontarsi con le censure difensive.
E) La non eccessiva complessità della lavorazione da svolgere, consistente nel mero sollevamento di un foglio di lamiera del peso di 56 kg. in due persone (vedi le dichiarazioni del teste P.G.).
F) La disponibilità da parte del F.G. dei braccioli, dispositivi di protezione dei quali era stato dotato dal datore di lavoro, il cui utilizzo avrebbe potuto evitare la produzione dell'evento lesivo (vedi dichiarazioni del teste P.G.).
G) L'effettività della disposizione impartita dal datore di lavoro circa la necessità di adoperare i braccioli, per cui ne conseguirebbe l'impossibilità di imputargli il difetto di vigilanza del T.B. sull'uso dei meccanismi di protezione, che semmai doveva essere ascritto alla responsabilità del preposto M.V..
Sotto tale ultimo profilo, va richiamato il principio evidenziato dallo stesso ricorrente nelle note di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073; in motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori). Ne consegue l'esigenza di una verifica da parte del T.B. circa il rispetto dei predetti obblighi attinenti alla posizione di garanzia riconosciutagli dall'ordinamento.
Proprio in applicazione di tali principi è immediatamente apprezzabile la eccessiva semplificazione motivazionale della sentenza in esame, che non ha affatto proceduto ad un'attenta disamina delle prove testimoniali e documentali e delle doglianze della difesa, i cui esiti sono stati disattesi, esprimendo il proprio convincimento in modo apodittico e contrastato da alcune circostanze fattuali e documentali incompatibili logicamente con la soluzione adottata.
Alla luce di quanto esposto, appare necessario un approfondimento di tutte le tematiche sopra esposte relative alle carenze argomentative sopra riportate, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro, alla natura della lavorazione compiuta, alle mansioni assegnate al F.G. e a quelle di fatto da lui espletate, alla qualifica professionale conseguita all'esito del corso professionale frequentato, alla possibilità del medesimo di utilizzare meccanismi di protezione nonché al rispetto degli obblighi di vigilanza da parte del datore di lavoro.
3. Restando assorbite tutte le censure non esplicitamente esaminate, si impone pertanto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio, alla stregua di quanto appena riassunto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2020.