Cassazione Penale, Sez. 3, 12 aprile 2021, n. 13471 - Mancanza di verifica, da parte del CSE, sulla corretta realizzazione delle operazioni di coordinamento e controllo delle disposizioni del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici
Con sentenza del 7 giugno 2019 il Gup del Tribunale di Matera ha condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, M.M. alla pena ritenuta di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 158, comma 2, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, in relazione all'art. 92, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, perché, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso in un cantiere edile sito in Comune di Tricarico, ometteva di verificare la corretta realizzazione delle operazioni di coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori in questione.
Ha interposto ricorso per cassazione, unica forma di impugnazione possibile trattandosi di sentenza con la quale era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, il M.M., tramite il proprio difensore fiduciario, affidando il proprio atto di impugnazione ad un unico articolato motivo avente ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Ha, in sostanza, sostenuto il ricorrente che non era compito suo, in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori controllare il minuto rispetto delle disposizioni che anche lui aveva impartito alle imprese che materialmente stavano eseguendo i lavori.
Diritto
Il ricorso proposto, essendo risultato infondato il motivo di impugnazione posto alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato.
Afferma, in estrema sintesi, il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto la relativa sentenza sarebbe caratterizzata da una motivazione omessa, contraddittoria o comunque illogica.
Non avrebbe tenuto conto il Tribunale di Matera del fatto che il M.M., nella sua qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di determinati lavori in atto in Comune di Tricarico, era tenuto ad impartire alla impresa esecutrice dei lavori le opportune prescrizioni, dovendo assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di più imprese sul medesimo cantiere, esulando, invece, rispetto allo spettro della sua responsabilità il sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite.
La tesi riferita dal ricorrente è errata.
Infatti, la disposizione che si assume essere stata violata dal M.M., cioè l'art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento ma anche attraverso un'opera di materiale controllo dell'operato svolto dalle imprese esecutrici.
Sulla base di quanto precede deve escludersi che, diversamente da ciò che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti del M.M. si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantieri: e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto.
Invece il M.M. avrebbe dovuto compiere anche un'opera di controllo dell'effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.
Sotto il profilo descritto, pertanto, la tesi difensiva dell'imputato è priva di pregio e, per tale motivo, la sentenza impugnata, che ha ritenuto ricorrere al riguardo la responsabilità del prevenuto, è esente da vizi.
Il ricorso proposto deve essere, pertanto, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021