Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2020, n. 13575 - Omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica e trauma alla mano per il blocco della presa ad iniezione. Responsabilità dell'ente
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2015, con cui:
a) M.D. è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen.;
b) la M.D. s.p.a. è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lvo n. 231 del 2001 ed era stata condannata al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.
Il M.D. è stato condannato per lesioni colpose, perché nella sua qualità di amministratore unico della M.D. s.p.a., per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.lvo n. 81 del 2008, cagionava al dipendente S.F., con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.
In particolare, a seguito del blocco della presa ad iniezione n. 24 dovuto all'intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l'operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l'ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l'iniettore: durante tali operazioni un getto di plastica liquida lo colpiva alla mano sinistra, cagionandogli le lesioni sopra descritte.
La M.D. s.p.a. è stata condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.
2. Il M.D. e la M.D. s.p.a., a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
2.1. Vizio di illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.
Si censura l'affermazione di responsabilità penale del M.D. per l'infortunio occorso al lavoratore S.M., addebito fondato sulla mancata consegna all'infortunato di adeguati dispositivi di protezione individuale e sulla violazione dell'obbligo di aggiornare il DVR e di conseguente responsabilità della M.D. s.a.s. per l'illecito amministrativo.
2.1.1. Come emerso dalle dichiarazioni dei testi S.F. e P., i lavoratori erano dotati di guanti di cuoio (oltre quelli di gomma), la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era stata valutata. La Corte territoriale ha fatto riferimento ad un unico dispositivo di protezione, incorrendo così in un travisamento della prova e in un'omessa valutazione di dati istruttori di decisiva rilevanza.
2.1.2. Al M.D., peraltro, nel capo di imputazione era contestato un profilo di colpa attinente al mancato aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio dell'iniettore della plastica, considerato il frequente numero di infortuni. In base agli esiti dell'Istruttoria, tuttavia, emergeva che gli infortuni risalivano ad epoca anteriore all'aggiornamento del DVR e che il DVR prevedeva la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore, mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza.
2.1.3. La Corte veneta non ha motivato sulla sussistenza della colpa, in relazione ai profili di prevedibilità e di evitabilità dell'evento nonostante i plurimi elementi di prova richiamati nell'atto di appello e non considerati nella sentenza di secondo grado: a) la predisposizione di un DVR, che prevedeva lo specifico pericolo connesso all'uso dei macchinari di stampa della plastica; b) la dotazione di dispositivi di protezione individuale; c) le istruzioni fornite ai lavoratori da Romare Mariano, preposto all'attività produttiva, che aveva spiegato la procedura da seguire in sicurezza per lo sbloccaggio dell'iniettore; d) le rilevanti dimensioni dell'azienda, composta da cento- sessantatre dipendenti e due stabilimenti.
2.2. Violazione degli artt. 40 e 590, comma terzo, cod. pen., 29 e 77 D.lgs n. 81 del 2008 e vizio di motivazione in tema di ricostruzione del nesso di causalità.
Si osserva che nella sentenza impugnata è stata erroneamente ritenuta sussistente la condotta omissiva ascritta all'imputato e che non era stata realizzata una verifica controfattuale della correlazione tra condotta ed evento. Sarebbe stato necessario verificare se l'infortunio si sarebbe realizzato anche qualora il lavoratore avesse adoperato i guanti forniti dall'azienda. Né era possibile affermare la sussistenza del nesso causale tra mancato aggiornamento del DVR e verificazione dell'infortunio, essendo pacifico il mancato rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza loro impartite (allontanamento dello stampo ed utilizzo di bacchette di idonea lunghezza).
2.3. Vizio di motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell'ente, pur in assenza di vantaggio o di interesse, secondo quanto prescritto dall'art. 5 d.lvo n. 231 del 2001 e violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..
Si rileva che, tenuto conto della presenza di due stabilimenti e di 163 dipendenti, non sussisteva un effettivo e concreto vantaggio connesso al contestato mancato acquisto dei guanti idonei. D'altronde, la società aveva acquistato ben due tipi di guanti nella convinzione di aver fornito ai lavoratori dispositivi adeguati.
Si osserva che, secondo la Corte di merito, la mancata formazione dei lavoratori avrebbe realizzato un vantaggio: tuttavia tale profilo non aveva formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Il teste B. aveva specificato che il preposto R.M. era stato incaricato di illustrare agli addetti il comportamento da adottare nel caso di blocco della macchina a causa dell'ostruzione dell'iniettore della plastica.
Diritto
1. In via preliminare, va osservato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (7 maggio 2011), del periodo di centotrentaquattro giorni di sospensione della prescrizione e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione maturata in data 20 marzo 2019).
Le doglianze prospettate dall'imputato non possono essere considerate prima facie infondate e si appalesano, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'Imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
3. Tuttavia, essendo stata affermata la responsabilità della M.D. s.p.a. per l'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D.lvo n. 231 del 2001, occorre comunque esaminare i motivi dei ricorsi (comuni ad imputato e società), per stabilire la sussistenza del fatto-reato. In tema di responsabilità degli enti, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Baria, Rv. 255369).
4. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro, investendo tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto al M.D..
4.1. In ordine al nesso causale, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha rilevato che l'incidente si era verificato principalmente per l'omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull'iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere.
Nella sentenza impugnata si è dato atto dell'inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi. Anche il Tribunale ha illustrato l'insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l'intervento sul macchinario.
In sostanza, essendo stato dato atto dell'assoluta indispensabilità dei guanti ad alta protezione per prevenire il rischio di bruciature, non occorreva fornire ulteriori specificazioni relativamente all'inutilità di quelli di cuoio. Secondo la Corte veneta, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all'incidente e dopo le disposizioni dell'USL al riguardo (vedi testimonianze di B. Emanuela dello Spisal e dell'attrezzista P.).
Peraltro, i verbali di deposizione testimoniale che comprovavano la dotazione di tale tipologia di guanti agli operai non erano allegati ai ricorsi, in violazione del principio di autosufficienza.
4.2. Per quanto attiene al giudizio controfattuale, la Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha chiarito che l'infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l'omessa adeguata formazione dei lavoratori, l'assenza della scheda - stampo, l'omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte. Essa, pertanto, ha addebitato anche al M.D. i comportamenti non corretti assunti dal lavoratore, perché conseguenti alle carenze informative relativamente alla dotazione necessaria e alle modalità di intervento in caso di intoppi al normale processo produttivo.
Ne consegue che, logicamente, la tesi difensiva per cui il lavoratore non avrebbe considerato l'aggiornamento del DVR e non avrebbe adoperato i guanti ad alta protezione va chiaramente disattesa.
A ciò va aggiunto che le ulteriori doglianze circa la completezza o meno del DVR non sono autosufficienti, in quanto lo stesso non era allegato ai ricorsi.
La Corte territoriale ha altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del S.F. che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L'azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l'inconveniente del tappo.
4.3. Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte di merito ha approfonditamente ed esaurientemente illustrato le ragioni della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento da parte del M.D., individuabili nei pregressi analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori circa la dotazione dei guanti ad alta protezione termica e del libretto di istruzione del macchinario, la formazione e l'informazione dei lavoratori, l'aggiornamento del DVR attuato solo in seguito all'accadimento in esame e l'omesso controllo circa la prassi scorretta seguita dagli operai.
5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
In linea con tale principio, conseguentemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato, la Corte di appello ha logicamente confermato anche la condanna della M.D. s.p.a. al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all'acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività. Secondo quanto esposto dalla Corte di merito, i testi non riferivano dell'esistenza di una prassi esplicita volta a favorire la produzione aziendale, ma essa era insita nel divieto di ritardare in caso di ripetizione dell'inconveniente del tappo.
Inoltre, deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 515 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265, nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati in materia, va comunque rilevato che al M.D. ed alla società era stata ritualmente contestata un'ipotesi di colpa specifica concernente l'omessa adeguata previsione di un modello organizzativo adeguato, nel quale rientra anche la mancata formazione dei dipendenti, aspetto adeguatamente trattato nel corso del procedimento sin dal primo grado di giudizio, in ordine al quale era stata adeguatamente riconosciuta la possibilità di difendersi.
6. Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio, nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; il ricorso proposto dalla società va rigettato, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, nei confronti dell'Imputato, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso della società e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere anziano del collegio e dall'estensore per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2020.