Cassazione Penale, Sez. 3, 28 novembre 2019, n. 48402 - Luoghi di lavoro non conformi alla normativa. Ai fini della configurazione della fattispecie sono irrilevanti il mancato adempimento alle prescrizioni ed il mancato pagamento dell'oblazione

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto

1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 29 ottobre 2018, condannava E.G.R. alla pena di euro 700,00 di ammenda per ciascuna delle contravvenzioni ascrittegli ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008, perché, in un caso nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola «Sara Allevamenti», e nell'altro in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola «Il Boschetto», aveva tenuto i luoghi di lavoro non conformi ai requisiti indicati nell'art. 63, commi 1,2 e 3, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 63, 64 e 68, d. lgs. n. 81/2008, nonché agli arti. 20 - 24 d. lgs. n. 758/1994. In sintesi, il Tribunale avrebbe deviato in toto dal thema probandum, costituito non dal mancato avverarsi delle condizioni di operatività della causa estintiva prevista dagli artt. 20 - 24, citato d. lgs. n. 758/1994 (ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ed effettuare il pagamento dell'oblazione in via amministrativa), quanto piuttosto dalle condotte criminose descritte negli artt. 63 e 64, d. lgs. n. 81/2008. La motivazione della sentenza, dunque, si sarebbe incentrata sul mancato adempimento delle prescrizioni in sé e non sulla sussistenza delle fattispecie indicate nell'imputazione.
2.2. Con il secondo motivo, strettamente correlato all'altro, si deduce il vizio della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per l'omessa valutazione della consulenza tecnica della difesa sull'adeguatezza dei luoghi di lavoro e dei rimedi offerti dall'imputato; si lamenta, ancora, il travisamento per omissione del parere espresso dal dott. B., indicato dal pubblico ministero a prova contraria rispetto all'acquisizione della consulenza di parte, il quale avrebbe sostenuto l'idoneità e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'imputato a garanzia delle sicurezza dei lavoratori in azienda e del benessere animale.


Diritto


Il ricorso risulta fondato.
Il reato di cui agli artt. 64 e 68, d.lgs. n. 81 del 2008, si consuma quando il datore di lavoro viola le prescrizioni di cui all'art. 64, comma 1, concernenti gli obblighi di tenere i luoghi di lavoro in condizioni tali da garantire la salute dei lavoratori e la sicurezza.
Tanto premesso, e contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ai fini della configurazione della fattispecie emergono irrilevanti il mancato adempimento alle prescrizioni ed il mancato pagamento dell'oblazione, che attengono alla procedura di estinzione del reato di cui agli artt. 20 e ss., d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, mentre appare decisivo - e non privo di significato, come invece si legge nella pronuncia stessa - il merito della contestazione, ossia, nel caso di specie, l'accertamento che i rimedi approntati rispetto alle vie di fuga ed alle trappole autocatturanti abbiano o meno eliminato il pericolo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
Nella decisione in esame, per contro, questa doverosa verifica è stata del tutto pretermessa, ritenendo il Giudice - con argomento errato e da censurare - che il mancato perfezionamento della procedura estintiva di cui agli artt. 20 e ss. citati comportasse ex se il consumarsi del reato, allorquando costituisce, piuttosto, la premessa logico-giuridica per l'esercizio dell'azione penale, come correttamente affermato nel ricorso. Ne consegue che, in sede processuale, non dovrà verificarsi se la procedura estintiva sia stata esperita (a meno che non sorgano contestazioni al riguardo, ipotesi estranea a questo giudizio), ma - ormai irrilevante la questione, che giammai potrebbe esser di per se stessa fonte di responsabilità - dovrà accertarsi la fondatezza della contestazione mossa, alla luce di tutti gli elementi probatori offerti.
Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti, che si atterrà ai principi di diritto prima enunciati.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 2/10/2019.


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