Cassazione Penale, Sez. 3, 16 settembre 2020, n. 26078 - Violazioni in materia di sicurezza: responsabilità del datore di lavoro dello studio medico
Con sentenza del 5 novembre 2019, il Tribunale di Alessandria condannava D.M., con i doppi benefici di legge, alla pena di euro 3.050 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 64 comma 1 lettere a) ed e) del d. lgs. n. 81 del 2008 (capi Ce D), 22-136 (capi E ed F), 77- 139 (capo G) e 61 commi 2 e 3 - 139 del d.lgs. n. 230 del 1995 (capi H e I), reati commessi nella veste di datore di lavoro dello studio medico odontoiatrico "Dott. D.M." e accertati in Alessandria il 14 luglio 2015.
2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, D.M., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., osservando che il Tribunale aveva omesso di motivare adeguatamente in ordine al rigetto della richiesta difensiva.
Con il secondo motivo, infine, viene censurata la decisione del Tribunale di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, evidenziando che la richiesta di applicazione del beneficio era riferita alla sola ipotesi di condanna a pena detentiva, mentre, una volta irrogata la sanzione pecuniaria, l'imputato non era più interessato al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, di cui la difesa ha pertanto sollecitato l'eliminazione da parte di questa Corte.
Diritto
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che lo stesso non può trovare accoglimento, dovendosi evidenziare, da un lato, che dalle conclusioni delle parti, analiticamente riportate nella sentenza, non risulta che la difesa avesse chiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dall'altro che la doglianza difensiva è stata in ogni caso formulata in termini assertivi e generici, non essendo state illustrate adeguatamente le ragioni che avrebbero giustificato nel caso di specie l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, a fronte peraltro dell'integrazione di sette reati concernenti varie irregolarità, anche sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, riguardanti la gestione dello studio medico odontoiatrico dell'imputato. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.
2. Passando al secondo motivo, con la difesa sollecita l'eliminazione della sospensione condizionale della pena, deve premettersi che, con la sentenza n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, da ritenersi tuttora valido e condivisibile, secondo cui la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, con la precisazione tuttavia che il pregiudizio addotto dall'interessato in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili, perché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato: in applicazione di tale principio, le Sezioni Unite della Corte hanno escluso in tal senso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo.
Tali principi sono stati ripresi anche nella successiva evoluzione giurisprudenziale, essendo stato ribadito (Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009, Rv. 243135, Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Rv. 274410 e Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Rv. 277280) che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, purché il medesimo alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, essendosi pure in tal caso specificato che non assumono rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive.
2.1. Alla luce di tali premesse interpretative, la doglianza difensiva non appare meritevole di accoglimento, posto che nel ricorso non è stato spiegato quale fosse l'interesse giuridicamente apprezzabile che sarebbe stato sacrificato dal riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non potendo lo stesso ritenersi implicito nella mera concessione del beneficio rispetto all'applicazione della sola pena pecuniaria, profilo questo in sé non pregiudizievole, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, in sede di conclusioni, la difesa non ha avanzato una specifica sollecitazione volta a escludere il riconoscimento della sospensione condizionale in caso di eventuale condanna solo all'ammenda.
3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di D.M. deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 luglio 2020