Cassazione Penale, Sez. 3, 06 luglio 2021, n. 25533 - Caduta del cassone durante la riparazione dell'autocarro. Omessa elaborazione del DVR

2021

Fatto

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 10 aprile 2019, ha condannato l'imputata alla pena di €6000,00 di ammenda - oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da determinarsi in separato giudizio e con liquidazione di una provvisionale di euro 12.000,00 - per i reati di cui agli artt. 17, 18, 28, 55 e 71, del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale amministratore unico della ditta "Il Motocarro" aveva omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro - nel quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa - nonché di fornire al lavoratore attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza; cosicché il dipendente F.G., addetto alla riparazione di un autocarro, sdraiandosi al di sotto del veicolo e non disponendo di alcun puntello o altro sistema idoneo ad impedire la caduta del cassone, rimaneva schiacciato dall'improvviso abbassamento del medesimo, riportando lesioni gravi giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si rileva il mancato riconoscimento del comportamento eccezionale o abnorme del lavoratore, dal momento che l'evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi a causa della condotta gravemente imprudente ed imprevedibile della persona offesa, di per sé idonea a causare l'evento e a risolvere ogni possibile legame eziologico con le eventuali condotte omissive dell'imputata. Allo stesso modo, viene censurata la pronuncia nella parte in cui erroneamente attribuirebbe la causa dell'infortunio all'imperizia del lavoratore non adeguatamente formato.
2.2. In secondo luogo, si lamenta l'insussistenza del nesso di causalità fra la potenziale mancata formazione del lavoratore e l'evento dannoso. Vista la grossolanità della violazione del F.G. - sostanziatasi nel non avere utilizzato i puntelli atti ad evitare l'infortunio - vi sarebbero, secondo la difesa, tutti i presupposti per qualificarla quale condotta abnorme.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, i lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e si contesta la rigidità del trattamento sanzionatorio, ritenendo la difesa che il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non rappresenti una motivazione sufficiente.
2.4. Da ultimo, si contesta la concessione della provvisionale - essendo peraltro già state riconosciute dall'Inail prestazioni previdenziali - perché l'organo giudicante avrebbe .di fatto disapplicato il d.P.R. n. 1124/65, in base al quale il giudice, prima di riconoscere la provvisionale dovrebbe calcolare l'entità del danno cagionato, accertare l'entità dell'indennizzo Inail e, solo dopo il riscontro dell'eventuale differenza tra i due importi, valutare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno.

3. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.




Diritto


4. L'impugnazione - che è stata trasmessa a questa Corte con ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 9 giugno 2020 e deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso - con cui si censura il mancato riconoscimento del comportamento eccezionale o abnorme del lavoratore - è inammissibile.
Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il titolare della posizione di garanzia è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle· ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex multis, Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, Rv. 275017; Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Rv. 272222). Nel caso di specie, l'infortunio è avvenuto mentre F.G. era impegnato in mansioni a lui pacificamente assegnate e già in precedenza espletate; cosicché il comportamento tenuto niente ha a che vedere con la nozione di abnormità di cui sopra, come il Tribunale non manca di precisare, in quanto, anche a volersi riconoscere un profilo di negligenza in capo al lavoratore, il quale non avrebbe verificato l'adeguato fissaggio e la messa in sicurezza del cassone, sarebbe comunque rilevante il fatto che, né al momento dell'accesso dell'ispettorato, né in un momento successivo, i dispositivi di sicurezza (puntelli) venivano offerti in visione all'Ente ispettivo. Inoltre, deve essere ritenuta irrilevante la prospettazione difensiva secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la prova dell'adeguata formazione che il F.G. aveva ricevuto dal datore di lavoro. Infatti, la sentenza precisa le violazioni della normativa antinfortunistica in relazione alle quali è stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputata e, da questa, non risulta alcun elemento che rimandi alla responsabilità della G. in relazione all'omessa attività di formazione dei lavoratori.
4.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'insussistenza del nesso di causalità fra la potenziale mancata formazione del lavoratore e l'evento - è altresì inammissibile. Nel caso di specie, oltre a quanto già osservato circa il concetto giuridico di abnormità, inapplicabile nel caso di specie, deve darsi atto che il Tribunale correttamente evidenzia come la mancata valutazione, nell'apposito documento, dello specifico rischio connesso all'attività svolta si lega strettamente con la vicenda concreta, in cui l'operaio, all'atto di procedere al lavoro di riparazione avendo trovato il cassone già alzato, mancava di accertare se fosse stato fissato o meno con uno dei puntelli che avrebbero dovuto essere in dotazione.
4.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio - è inammissibile.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Va inoltre ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ne discende che il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è in questo caso giustificata da motivazione esente da vizi, la quale fa riferimento alla mancanza di elementi positivi di giudizio - elementi non prospettati compiutamente neanche con il ricorso per cassazione - che, pertanto, è insindacabile in Cassazione. Quanto all'entità della pena, la stessa non può essere oggetto di sindacato di legittimità, nella misura in cui è stata correttamente motivata in relazione alla gravità dei reati e alla personalità dell'imputata, quali emergono dal tenore del provvedimento impugnato, che ricostruisce analiticamente tutti i passaggi della vicenda.
4.4. Il quarto motivo di ricorso - in cui si contesta la concessione della provvisionale a favore della parte civile - è inammissibile, in quanto si tratta di statuizione che non può essere oggetto di censura.
Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 2777711).

5. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Nulla è dovuto per le spese richieste dalla parte civile nel presente grado di giudizio, in mancanza dello svolgimento di un'effettiva attività difensiva, tale non potendo essere considerata la mera presentazione di conclusioni scritte, in mancanza di una memoria illustrativa dotata di una qualche consistenza (ex multis, Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 13/02/2019, Rv. 275524).



P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2021.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.


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