COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE:
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DA ORDIGNI  BELLICI INESPLOSI

VALUTAZIONE rISCHIO ORDIGNI INESPLOSI IN CANTIERE

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, l’articolo 28 del TUS, che regola la valutazione dei rischi, nella quale dovranno trovare spazio anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
Tale valutazione dovrà essere eseguita dal coordinatore per la progettazione, fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.
Di conseguenza è stato aggiornato l’Allegato XI del decreto 81 in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per  la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche “i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.


Inoltre, in caso di bonifica, sarà il committente dei lavori a incaricare un’impresa specializzata, in possesso di appositi requisiti, di operare la bonifica.
I requisiti delle aziende specializzate saranno specificati in un prossimo decreto del ministero della Difesa e del Lavoro che istituirà un apposito albo. Le modifiche al Testo Unico di sicurezza, apportate dalla Legge 78/2012 saranno quindi effettive decorsi sei mesi dalla pubblicazione del sopra citato decreto del ministro della Difesa che istituirà l’albo delle imprese specializzate nelle opere di bonifica.

Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 diventeranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del già citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni.




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La Legge 178/2012 modifica l’art.28 del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo all’elenco della valutazione dei rischi anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. La legge inoltre modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

• art.91 – la valutazione di questo particolare rischio deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione, mentre i lavori sono svolti da una impresa specializzata. L’attività di bonifica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio, nonché mediante misure di sorveglianza degli organismi competenti;
• art.100 – il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere elaborato facendo specifico riferimento anche a questo particolare rischio;
• art.104 – l’impresa specializzata per le opere di bonifica deve essere in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative di bonifica sistematica, e che risulta iscritta in un apposito albo presso il Ministero della Difesa (che sarà istituito entro sei mesi dalla data del 02/11/2012).

Sono inoltre integrati anche gli Allegati XI (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) e XV (contenuti minimi del PSC). 

Pubblichiamo alcuni approfondimenti a cure dell'Ing.Conte

slide in Powerpoint

Approfondimento in Pdf


Legge 1 ottobre 2012 n. 78 che apporta alcune modifiche al Testo Unico di Sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Interpello n. 14/2015 - Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 14/2015



Roma, 29 dicembre 2015

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:
1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere;
3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.

Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all'art. 91 il comma 2-bis che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".
Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012). Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015.





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Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: "la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo".

In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
-> analisi storiografica;
-> fonti bibliografiche di storia locale;
-> fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture; 
-> fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
-> Stazioni dei Carabinieri;
-> Aerofototeca Nazionale a Roma;
-> vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
->eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
oppure
-> attraverso un'analisi strumentale.
La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.

In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


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