Bonifica di ordigni bellici in cantieri che prevedono attivita' di scavo
Modifiche al Testo Unico per le bonifiche da ordigni bellici
E ‘stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 244 del 18 ottobre scorso, la Legge 1 ottobre 2012 n. 78 che apporta alcune modifiche al Testo Unico di Sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, l’articolo 28 del TUS, che regola la valutazione dei rischi, nella quale dovranno trovare spazio anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
Tale valutazione dovrà essere eseguita dal coordinatore per la progettazione, fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.
Di conseguenza è stato aggiornato l’Allegato XI del decreto 81 in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche “i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
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Inoltre, in caso di bonifica, sarà il committente dei lavori a incaricare un’impresa specializzata, in possesso di appositi requisiti, di operare la bonifica.
I requisiti delle aziende specializzate saranno specificati in un prossimo decreto del ministero della Difesa e del Lavoro che istituirà un apposito albo. Le modifiche al Testo Unico di sicurezza, apportate dalla Legge 78/2012 saranno quindi effettive decorsi sei mesi dalla pubblicazione del sopra citato decreto del ministro della Difesa che istituirà l’albo delle imprese specializzate nelle opere di bonifica.
Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 diventeranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del già citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni.
La Legge 178/2012 modifica l’art.28 del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo all’elenco della valutazione dei rischi anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. La legge inoltre modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
• art.91 – la valutazione di questo particolare rischio deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione, mentre i lavori sono svolti da una impresa specializzata. L’attività di bonifica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio, nonché mediante misure di sorveglianza degli organismi competenti;
• art.100 – il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere elaborato facendo specifico riferimento anche a questo particolare rischio;
• art.104 – l’impresa specializzata per le opere di bonifica deve essere in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative di bonifica sistematica, e che risulta iscritta in un apposito albo presso il Ministero della Difesa (che sarà istituito entro sei mesi dalla data del 02/11/2012).
Sono inoltre integrati anche gli Allegati XI (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) e XV (contenuti minimi del PSC).
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
Quando sono previste operazioni di scavo, occorre valutare il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi.
Al riguardo, la legge 1 ottobre 2012, n. 177 così dispone:
“Art. 1.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo»;
b) all’articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva
l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;
d) all’articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali»;
e) all’allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;
f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».
2. L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma
1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in
vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l’attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.”
BONIFICA DI SUPERFICIE
La bonifica di superficie viene in genere eseguita, come da norme emanate dalle Autorità Militari, su tutte le aree di cantiere. Il lavoro consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse ferrose e di tutti gli ordigni e manufatti bellici esistenti fino a m 1,00 di profondità dal piano di campagna originario.
Le zone da esplorare vengono suddivise in campi e successivamente in strisce, che vengono esplorate con apposito apparati rilevatori di profondità (metaldetector). Tale bonifica comprende lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato e presenti fino alla profondità di m 1,00.
BONIFICA DI PROFONDITA’
La bonifica in profondità è indispensabile nei casi in cui si verificano movimentazioni di terreno oltre la quota stabilita per la bonifica in superficie e quindi inferiormente a m 1,00 di profondità dal piano di campagna e dove si esegue la compattazione dei rilevati o la realizzazione di opere a carattere permanente.
Questo tipo di bonifica viene applicato fino ad una profondità variabile che va solitamente da 2,00 a 8,00 m dal piano di campagna originario. La bonifica in profondità, previa bonifica superficiale, viene effettuata suddividendo le aree d'interesse in quadrati aventi il lato pari a m. 2,80, al centro dei quali, tramite
trivellazioni non a percussione, vengono praticati dei fori capaci di contenere la sonda dell'apparato rilevatore. Per impedire ingressi indesiderati, l’area di lavoro viene recintata.
SCARICA APPROFONDIMENTO REPERITO IN RETE DALL'ORDINE INGEGNERI BS
DECRETO 11 maggio 2015, n. 82 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. (15G00096) (GU Serie Generale n.146 del 26-6-2015)
Documenti Cisc Udine ordigni bellici
Il CISC Udine, in seguito alla pubblicazione della legge 177/2012 ha approfondito il tema dell'individuazione, rinvenimento, analisi della probabilità di innesco ed esplosione di ordigni bellici interrati, durante le attività di scavo. Dalle ricerche effettuate risulta che non sono disponibili data base ufficiali sui luoghi in cui potenzialmente possono essere ritrovati ordigni bellici, ma nemmeno documenti ufficiali relativi ai bombardamenti o alle battaglie combattute nella regione Friuli Venezia Giulia. Manca ad oggi anche un parametro di riferimento per la valutazione della probabilità di innesco, e quindi una regola da seguire per il coordinatore. A fronte di tali problematicità, abbiamo organizzato il convegno del 15 maggio 2013 (i cui atti sono riportati nel seguito) che ha attratto l'attenzione degli organi competenti e di altre autorità.
Tutti i documenti che sono stati resi disponibili al CISC dalle istituzioni, da gruppi di lavoro del settore, da altri enti, sono disponibili per il download in questa sezione.
Piano di Emergenza Comunale definisce località e procedure per il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi
A seguito della sollecitazione di numerosi colleghi, che hanno ricevuto risposte negative dalle assicurazioni in merito alla copertura del rischio in merito alle valutazioni sulla probabilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi negli scavi, e sul relativo rischio di esplosione, abbiamo coinvolto i consigli nazionali dei nostri ordini e collegi, INARCASSA, alcune assicurazioni. Pubblichiamo quindi il quesito inviato. Appena disporremo di risposte, sarà nostra cura pubblicarle, tranquillizzando così (speriamo) sia noi stessi che i colleghi.
Prezziario per bonifica ordigni bellici
Dalla ditta SNB Società Nord Bonifiche sas abbiamo ricevuto un quadro di raffronto tra le voci del Capitolato speciale d'appalto BCM, le voci analoghe del capitolato generale d'appalto BCM, il prezziario di RFI (Ferrovie dello Stato). Ringraziamo la ditta per averci messo a disposizione questi parametri, che sicuramente sono di consistente ausilio nella determinazione dei costi delle attività di bonifica (se non dei costi della sicurezza).
Bonifica da ordigni bellici: analisi prezzi
Dalla ditta SNB Società Nord Bonifiche sas, che ringraziamo, abbiamo ricevuto alcuni documenti, tra cui l'analisi dei prezzi unitari per la bonifica superficiale e la bonifica profonda. L'analisi è effettuata considerando i parametri fissati dal Genio Militare di Napoli (in assenza di parametri definiti dal Genio Militare di Padova), per cui le superfici giornaliere massime bonificabili sono di: 3500 mq/giorno per bonifica superficiale; 900 mq/giorno per bonifica profonda.
Circolare bonifica aree Demanio Militare
Procedure da seguire per la bonifica da ordigni bellici interrati delle aree del Demanio Militare interessate dalla realizzazione di opere infrastrutturali.
Comunicazione Stato Maggiore in merito a BOB
Considerando che le indagini magnetiche non sono comunque poco costose; che le indagini magnetiche vanno non solo effettuate ma anche "lette" correttamente, da parte di personale in possesso di specifica formazione (non da un "normale" professionista dell'edilizia); che le indagini magnetiche possono spingersi, se effettuate in superficie, fino a livelli spesso non congruenti con quello di scavo, riteniamo sarebbe opportuna una precisazione in materia da parte degli ordini e collegi professionali cui appartengono i coordinatori per la sicurezza.
Direttive tecnicche BCM - 2015
La direttiva disciplina la gestione del procedimento tecnico-amministrativo inerente il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza e la verifica di conformità relativi al servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma dell’art. 22 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n.20.
Disciplinare tecnico BCM - 2015
Trattasi del Disciplinare Tecnico recante le modalità esecutive di svolgimento delle attività di bonifica sistematica precauzionale a terra da ordigni esplosivi residuati bellici.
Il documento, come da indicazioni della comunicazione accompagnatoria, "è da intendersi non come un rigido corpo dottrinale bensì come un “living document”, da aggiornare, ogni qualvolta necessario, sulla base dell’evoluzione della tecnologia degli apparati/sistemi impiegati nell’attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici."
Interpello n. 14/2015 - Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici
Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:
1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere;
3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all'art. 91 il comma 2-bis che prevede “fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".
Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012). Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: "la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo".
In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
-> analisi storiografica;
-> fonti bibliografiche di storia locale;
-> fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
-> fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
-> Stazioni dei Carabinieri;
-> Aerofototeca Nazionale a Roma;
-> vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
->eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
oppure
-> attraverso un'analisi strumentale.
La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.
In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.
Valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi: le linee guida del CNI 2017
Valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi: dal CNI le linee guida per indirizzare gli approcci e i comportamenti dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione
Durante le due guerre mondiali sul nostro territorio nazionale sono state sganciate circa 378.900 tonnellate di bombe e ad oggi si contano ancora circa 15.000 tonnellate di ordigni inesplosi!
Il CNI, con la circolare n.69 del 26 maggio 2017, fornisce le linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, finalizzate ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all’obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.
Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del dlgs 81/2008, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, allo scopo di rendere appropriato l’approccio e il comportamento del CSP, che a partire dal 26 giugno 2016 ha l’obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi .
I contenuti delle linee guida sono i seguenti:
riferimenti normativi
campo di applicazione
le figure coinvolte
ruoli e responsabilità
contenuti minimi del PSC
analisi preliminari: storica, documentale e strumentale
costi della sicurezza
Campo di applicazione
La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 284 del d.lgs. n. 81/2008.
Le figure coinvolte
Le figure coinvolte nella valutazione del rischio, ognuna con ruoli e responsabilità differenti, sono:
Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto
Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti
Coordinatore per la Progettazione della Sicurezza (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del PSC, comprensivo della valutazione del rischio di ritrovamento di un ordigno bellico
Impresa specializzata: impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis, del dlgs 81/2008 in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa.
Reparto Infrastrutture competente per territorio
Responsabile del Procedimento amministrativo: Il Responsabile del Procedimento amministrativo connesso con il rilascio del Parere Vincolante e delle Prescrizioni Tecniche, la sorveglianza e la verifica di conformità del Servizio di Bonifica Bellica
Contenuti minimi del PSC in riferimento alla valutazione del rischio ordigni bellici
L’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP deve essere inserita nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento).
Come prima cosa bisogna valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici.
Le fasi per la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sono le seguenti:
analisi storico
analisi documentale
analisi strumentale
valutazione della possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe
Gli esiti delle analisi dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc).
Stima dei costi della sicurezza
L’attività di localizzazione e bonifica di ordigni bellici mediante ricerca superficiale e profonda non rientra tra i costi della sicurezza, ma costituisce una voce di lavorazione, soggetta a ribasso.
Nell’ambito del PSC, i costi della sicurezza, riferiti a tutta la durata delle operazioni di bonifica, vanno invece stimati tra quelli previsti dall’Allegato XV punto 4.1 del dlgs 81/08, considerando, in via sintetica e non esaustiva, le seguenti attività:
recinzione specifica per l’area o le aree oggetto di bonifica
servizi igienico-assistenziali per l’impresa di bonifica
segnaletica di sicurezza
caratteristiche particolari degli accessi di cantiere per consentire l’ingresso di macchinari particolari necessari all’attività di bonifica
attrezzature per primo soccorso, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze necessari durante l’attività di bonifica anche in relazione al livello di cantierizzazione generale dell’area
dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari per l’accesso all’area di bonifica
In relazione ai costi della sicurezza riferiti alle interferenze, si sottolinea che, una volta valutata come necessaria, la bonifica preventiva costituisce parte preliminare ed integrante delle attività di cantierizzazione e propedeutica ad ogni ulteriore attività lavorativa.
Clicca qui per scaricare le linee guida del CNI
Seminario tecnico: Bonifica da ordigni Bellici
Pubblichiamo in allegato gli atti del seminario del 04 luglio 2017.
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