Tutele universali e nuovi strumenti a dieci anni dal decreto 81/2008
IL D.LGS. n. 81/2008 DIECI ANNI DOPO
In particolare il gruppo di lavoro CIIP si è soffermato sui seguenti punti:
- incompleta attuazione delle previsioni del D.Lgs 81/2008 soprattutto per quanto concerne le normative di adeguamento e di armonizzazione con i principi fondamentali del Titolo I del D.Lgs 81/2008 (art. 3) e il mancato raccordo con altre discipline speciali (es. radioprotezione);
- la scarsa considerazione e la conseguente fragilità degli organismi preposti alle politiche di programmazione e di coordinamento sia a livello nazionale sia a livello decentrato (art. 5 e 7);
- il ritardo –normativo e operativo– e l’appannamento del ruolo e dei contenuti del Sistema informativo (SINP) rispetto alle attese sottostanti alla stesura dell’art. 8;
- esigenza di valorizzare il ruolo dei Servizi pubblici di prevenzione anche per quanto concerne la funzione di assistenza alle imprese (specialmente di minori dimensioni), come peraltro sollecitato a livello europeo;
- ferme restando le competenze delle varie amministrazioni sul piano organizzativo, promuovere un maggior coordinamento tra i vari organismi preposti alla vigilanza anche mediante la previsione che le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli costituiscano gli unici ed esclusivi criteri interpretativi e direttivi nel merito delle questioni per l’esercizio delle attività di vigilanza;
- esigenza di ricondurre le attività di vigilanza in certi specifici settori a principi di indipendenza e trasparenza;
- necessità di tenere conto, fra i requisiti minimi di qualificazione delle imprese, della formazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza;
- esigenza di distinguere il ruolo del RSPP rispetto alle funzioni operative precludendo la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo;
- rendere effettiva la presenza del SSP specialmente nelle imprese di grandi dimensioni o con attività particolarmente rischiose (art. 31, comma 6);
- ferma restando l’inapplicabilità del D.Lgs 231/2001 alle PP.AA, incentivare nei loro confronti, mediante altri interventi premiali, l’adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30);
- previsione dell’obbligatorietà della collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi che può esaurirsi con la stesura del DVR ove non si evidenzino necessità di sorveglianza sanitaria;
- introduzione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi in cui essa emerga dalla valutazione dei rischi;
- esigenza di un completo riordino della disciplina per l’assunzione di alcol e droghe (art. 41, comma 4-bis);
- introduzione di una disciplina valida per tutto il territorio nazionale relativa alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni preposte all’esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente;
- necessità di chiarire il carattere strettamente personale della prestazione del medico competente (anche sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità), ferma restando la sostituibilità in caso di legittimo impedimento, nonché di definire i rapporti tra il medico competente coordinatore e gli altri medici competenti;
- esigenza di ripensare il sistema e le metodologie della formazione (compreso l’e-learning), soprattutto nell’ottica della sua effettività alla luce della definizione offertane dal D.Lgs 81/2008, e di individuare adeguati strumenti per valutarne l’efficacia;
- esigenza di rivedere, anche nella prospettiva di unificarle in un solo testo normativo, tutte le disposizioni in materia di formazione attuative del D.Lgs 81/2008, definendo criteri omogenei sull’accreditamento dei soggetti formatori;
- nei settori a basso rischio definire in modo puntale i requisiti dell’incaricato di cui all’art. 26, comma 3, oppure prevedere un DUVRI semplificato;
- negli appalti pubblici, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente prevedere un obbligo di coordinamento tra committente e appaltatore;
- negli appalti pubblici in concessione, nelle ipotesi di project financing definire il ruolo del committente nelle diverse fasi di progettazione e di esecuzione dell’opera;
- semplificazione della procedura di controllo e verifica periodica di attrezzature e impianti (compresi quelli elettrici), configurando in capo al datore di lavoro i relativi obblighi avvalendosi di soggetti all’uopo abilitati ed attribuendo alle PP.AA. i compiti di controllo sulla sicurezza di attrezzature e impianti nonché sull’operato dei soggetti abilitati;
- esigenza di non menzionare specificamente norme tecniche vigenti al momento di emanazione della normativa, ma utilizzare previsioni di carattere generale tali da durare nel tempo (es. norme UNI Inail e BS citate nell’art. 30) e di rivedere alcuni errori materiali (es. il co. 6 dell'art.
63 fa riferimento al punto 7 dell'all. IV che però non esiste) o incongruenze per sanzionabilità e coerenza sistematica (es. art. 32, co 8, 9, 10 che andrebbero inseriti nell’art. 31);
- opportunità di stralciare dal Decreto Legislativo gli allegati di natura tecnica destinandoli a decreti ministeriali o interministeriali, più facilmente aggiornabili in rapporto all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con relativo richiamo nella norma madre.
Scopo del presente documento è quello di aprire un confronto sui temi trattati tra tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano e si impegnano nella prevenzione dei rischi connessi alla attività lavorativa; confronto che dovrà essere di stimolo ai decisori istituzionali per realizzare gli interventi di affinamento utili per una più efficace applicazione della normativa a vantaggio di una maggior sicurezza del lavoro.
1.1 Gas Tossici
1.2 Agibilità locali e attività di pubblico spettacolo
1.3 Aziende RIR
1.4 Radioprotezione
1.5 REACH e CLP
1.6 Legge 68/99 (Inserimento mirato dei disabili)
1.7 App. per diagnostica a (RM) e requisiti di sicurezza (DPR 542/94 e DM 10/8/2018).
1.8 D.M. 3 agosto 2015 e norme in materia di prevenzione incendi
2. Il campo di applicazione oggettivo
2.1 Unicità della disciplina e normative di adeguamento
3. Il campo di applicazione soggettivo
3.1 La definizione universale di lavoratore
3.2 L’esclusione dei lavoratori domestici dalla definizione di lavoratore
3.3 Gli equiparati al lavoratore
3.4 La definizione di “lavoratore” e le discipline specifiche per i contratti: principi generali
3.5 La somministrazione
3.6 Le prestazioni di lavoro occasionale
3.7 Le collaborazioni coordinate e continuative e la gig economy
3.8 La definizione di datore di lavoro nel settore privato
3.9 La definizione di datore di lavoro nel settore pubblico
4. Il sistema istituzionale
4.1 Artt. 5, 7 del D.Lgs 81/2008
4.2 Art. 8 del D.Lgs 81/2008
4.3 Assistenza e consulenza
4.4 Il sistema di vigilanza
4.5 La vigilanza in alcuni specifici settori
5. Il sistema di prevenzione aziendale
5.1 Qualificazione delle imprese e formazione dei datori di lavoro
5.2 Delega di funzioni e RSPP
5.3 Effettività della istituzione del SSP nelle imprese grandi o con attività particolarmente rischiose
5.4 Incentivazione dell’adozione dei MOG nelle PP.AA.
5.5. Sorveglianza sanitaria
5.5.1 Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi
5.5.2 Controllo assunzione alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope
5.5.3 Idoneità verso terzi
5.5.4 Ricorso avverso il giudizio del Medico Competente
5.5.5 Rapporti contrattuali e aggiornamento professionale
5.5.6 Primo Soccorso
5.5.7 Titolo X Esposizione ad agenti biologici
5.6. RLS-RLST-RLSS
5.7. Formazione
5.7.1 Un unico testo degli Accordi Stato-Regioni
5.7.2 Revisione del sistema di identificazione dei formatori in materia di SSL
5.7.3 Requisiti dei docenti
5.7.4 Formazione in modalità e-learning
5.7.5 Valutazione dei risultati della formazione
5.8 Appalti di lavori, servizi, forniture
5.9 Controlli e verifiche periodiche di attrezzature e impianti
5.9.1 Verifiche delle attrezzature di lavoro
5.9.2 Art. 71- comma 8 del D.Lgs 81/2008
5.9.3 Art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/2008
5.9.4 Impianti elettrici
Fonte: Osservatorio Olympus
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