Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del d.lgs. 49/14
Strumento dedicato agli operatori del settore utile a verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RAEE
Il 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale avvenimento è vissuto dagli operatori del settore – produttori, associazioni di categoria, consorzi – come uno spartiacque tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018.
Non siamo d’accordo. Nessuno spartiacque e nessuna era nuova e virtuosa.
Vediamo perché.
Innanzitutto con la data del 15 agosto non viene minimamente modificata la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e
misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale. In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE
anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs. 49/2014.
Allora, cosa cambia? Ce lo dice la Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove
categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa
classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014,
passano alle sei dell’allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Ma solo e soltanto perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via
discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.
Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall’allegatoIII è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di
piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessunadimensione esterna superiore a 50 cm)”.
La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione deld. lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegatoIII, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre ategorie“tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie,
facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.
Fonte: Ministero dell'Ambiente
Anno di pubblicazione: 2018
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