SOSTANZE CHIMICHE SENSIBILIZZANTI
Inquadramento normativo e dimensione del problema
Date le complessità della sensibilizzazione chimica, è essenziale una valutazione attenta della necessità di utilizzo dei prodotti sensibilizzanti, seguita da efficaci azioni di prevenzione basate su informazione e formazione dei lavoratori.
Le figure della sicurezza, in particolare il medico competente, hanno un ruolo chiave nella gestione dell’esposizione a sensibilizzanti per tutelare la salute.
Secondo la normativa europea, un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” se risponde ai criteri specifici definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Questo regolamento distingue tra “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) e “sensibilizzante cutaneo” (cat. 1), sulla base di evidenze di ipersensibilità negli esseri umani o di risultati positivi da test su animali.
In Europa, si stima che circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a diverse sostanze, soprattutto tramite contatto con articoli tessili o di cuoio. Più di 14.000 sostanze hanno indicazioni di rischio di sensibilizzazione cutanea. Dal 2012, il Comitato degli Stati membri (MSC) ha considerato i “forti” sensibilizzanti respiratori come di preoccupazione equivalente alle sostanze estremamente preoccupanti (VHC), includendo agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.
L’utilizzo di alcune sostanze sensibilizzanti è già soggetto a restrizioni nel regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), come i composti del cromo (VI) nella lavorazione del cuoio e nei cementi, i composti del nickel negli oggetti di bigiotteria, il dimetilfumarato usato come antimuffa, e i diisocianati, tra altri.
Diisocianati e restrizione REACH (voce 74)
Con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, la restrizione n. 74 limita l’uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali. Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati in concentrazioni superiori allo 0,1% senza che l’utilizzatore abbia completato una formazione sull’uso sicuro.
Polveri
Alcune lavorazioni producono polveri che possono veicolare agenti chimici, aggiungendo un rischio specifico che richiede valutazione e sistemi di prevenzione e protezione adeguati.
Gestione del rischio negli ambienti di lavoro
Il d.lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, richiede la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, considerando inalazione e assorbimento cutaneo come vie principali. Se la valutazione indica un rischio non irrilevante, sono necessarie misure specifiche di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria
Il documento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro del 2012 raccomanda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a sensibilizzanti respiratori e cutanei secondo il Regolamento CLP. Il protocollo sanitario deve considerare effetti dannosi sinergici delle sostanze per evitare o limitare le malattie professionali, distinguendo tra malattie professionali tabellate e non tabellate.
Riferimenti normativi
- Regolamento (CE) 1272/2008
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)
- Decreto del Presidente della Repubblica n.1124 del 30 giugno 1965
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
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