Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24911 - Caduta dalla scala a pioli. Carenze argomentative della sentenza impugnata

2021

Fatto




1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza resa il 4 luglio 2019, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale etneo il 15 aprile 2013 nei confronti di V. e F. C., ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo in danno di G.F., con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (condotta contestata come commessa il 1 luglio 2009, decesso in data 14 settembre 2009).
Gli imputati rispondono del predetto reato nella loro qualità di procuratori dell'azienda agricola Cottanera di C. G. e, quanto meno in via di fatto, di datori di lavoro della vittima, alla quale avevano fornito, per la pulizia dalle erbacce dei muri interni e delle grondaie del deposito dell'azienda (a un'altezza da terra compresa tra i 3,50 e i 5 metri), una semplice scala a pioli in legno, anziché una scala doppia del tipo auto-stabile con piattaforma di lavoro e guardia corpo, ciò che ne aveva provocato la caduta. La Corte di merito ha respinto gli appelli dei due imputati, ribadendo la loro qualità di datori di lavoro, reputando inidonea la scala fornita dagli stessi al dipendente, escludendo che fosse addebitabile alla vittima alcuna negligenza (e, tanto meno, alcun comportamento abnorme e rilevante sul piano eziologico) e negando altresì che potesse attribuirsi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il G.F. alcuna valenza interruttiva del nesso causale.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono i C., con unico atto articolato in un singolo motivo. In esso i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in riferimento al fatto che molte delle molteplici doglianze rassegnate con l'atto d'appello, la Corte di merito si é limitata a indirizzare il proprio percorso argomentativo sulla posizione di garanzia degli imputati, sulla ritenuta inidoneità della scala, sull'insussistenza di un comportamento interruttivo del decorso causale sia da parte della vittima che da parte dei sanitari; ma nulla si dice a proposito di ulteriori aspetti toccati nell'atto d'appello, ed in specie delle ragioni per le quali la scala a pioli sarebbe stata nella specie inidonea (avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 111 D.Lgs. 81/2008), delle cause della caduta, dello specifico lavoro effettivamente svolto dal G.F. subito prima di rovinare al suolo e del suo comportamento nello svolgimento dello stesso. Ciò, secondo la difesa, impedisce di ricostruire la serie causale e di operare il necessario giudizio controfattuale volto a verificare se, ove gli imputati avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe o meno prodotto. Ed ancora, i deducenti censurano la motivazione della sentenza impugnata laddove non vi si considera che la causa del decesso del G.F. fu un'infezione nosocomiale, e che pertanto doveva meglio indagarsi la serie causale che si é snodata in un ampio arco temporale dall'incidente al decesso. Infine i ricorrenti si dolgono della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e, in specie, al rigetto della richiesta di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.



Diritto




1. I ricorsi sono fondati, per le ragioni seguenti.
La sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo sulle dinamiche dell'incidente, sullo svolgimento da parte del G.F. delle mansioni a lui affidate e sulle cause della caduta del lavoratore: nulla, nella sentenza impugnata, é riferito a tale pur decisivo aspetto; ciò, tra l'altro, impedisce di comprendere per quali ragioni la scala a pioli fornita al G.F. sarebbe stata inidonea, atteso che sul punto vi é unicamente un generico cenno di riferimento all'opinione espressa in tal senso da due colleghi di lavoro della vittima, ma senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali si sarebbe trattato di scale


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