Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2020, n. 29584 - Cedimento di un pannello e caduta dall'alto. Responsabilità dell'ente per il vantaggio ottenuto dalla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata dalla F.lli C. S.p.A. e dalla O.M.N.I. s.n.c., dichiarate responsabili dell'illecito amministrativo rispettivamente contestato ai capi b) e c) della rubrica, in relazione alle lesioni personali colpose subite dai lavoratori D.S. e M.F., in occasione dell'infortunio descritto al capo a), ha rideterminato la sanzione pecuniaria nei confronti della sola O.M.N.I. s.n.c. e confermato nel resto.
2. Sulla scorta di quanto esposto nella sentenza impugnata, questi sono i fatti accaduti il 16 luglio 2009 ai danni dei due dipendenti della ditta O.M.N.I. s.n.c.
Costoro, impegnati nella esecuzione di lavori su incarico della F.lli C. S.p.A presso un capannone industriale, ad un certo punto erano saliti, insieme a un terzo, sulla copertura del capannone, dalla quale erano stati rimossi due pannelli, camminando sulle travi portanti. A seguito del cedimento di uno dei pannelli, i due erano precipitati nel solaio sottostante da un'altezza di circa tre metri, riportando le lesioni descritte in imputazione.
Dalle indagini effettuate, era emerso che la ditta O.M.N.I. era intervenuta nel cantiere in questione, nel quale era in costruzione un capannone commissionato alla SALA s.r.l., senza alcun contratto con la committente C., ma su incarico dell'uomo di fiducia di questa, V.F., al fine di velocizzare i lavori, che prevedevano la realizzazione di un solaio nel capannone tramite la rimozione di pannelli dal tetto per consentire il passaggio di un braccio di autopompa per la gittata del cemento all'interno; il tutto in difformità rispetto al progetto (in base al quale, invece, la gittata avrebbe dovuto essere effettuata dall'amministratore unico della ditta SALA s.r.l. con una tecnica più lenta, ma conforme alle prescrizioni di sicurezza). La repentinità della decisione del V.F. aveva reso impossibile avvisare il M.F., responsabile del coordinamento della sicurezza per la F.lli C. S.p.A. Dalle indagini era pure emerso che non erano stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non erano stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.
Secondo il primo giudice, l'iniziativa di realizzare la gittata dall'alto, mediante la rimozione dei pannelli dal tetto, era stata presa estemporaneamente dal V.F. nell'interesse dell'ente, in spregio alle regole cautelari e tale atteggiamento sarebbe stato condiviso dalla ditta, alla quale era stato dato l'incarico di eseguire quel lavoro. Ciò avrebbe procurato alla O.M.N.I. s.n.c. il vantaggio di poter fruire immediatamente della commessa, senza accollarsi costi di gestione derivanti dal rispetto della normativa antinfortunistica; alla C., la possibilità di realizzare più celermente i lavori rispetto al progetto originario.
3. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la F.lli C. S.p.A., formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo il difetto dei requisiti di cui all'art. 5 d.lgs. 231 del 2001.
In particolare, la difesa rileva che la condanna della ricorrente per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies comma 3, d.lgs. 231 del 2001, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590 cod pen., contestato a V.F. e C. R. e dichiarato estinto per prescrizione, era stata ricollegata essenzialmente alla iniziativa estemporanea del primo, sopra descritta, mediante ricorso al personale della O.M.N.I. s.n.c. e senza previa verifica della idoneità tecnico-professionale di questa. Come tale, essa doveva ritenersi ingiusta avendo il giudicante erroneamente ritenuto che il reato fosse stato commesso nell'interesse dell'ente.
Il deducente rimarca che, ai fini del coinvolgimento dell'ente per il reato commesso dal soggetto che vi riveste posizione apicale o, come nella specie, subordinata, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso e, per il caso di reati colposi, come nella specie, che la condotta imputata all'autore del reato sia espressione di sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale "politica" di impresa.
Nel caso in esame, a parere della difesa, l'assunto secondo cui le condotte addebitate al V.F. e al C. sarebbero state espressione di un vantaggio tradottosi nel minor tempo (neppur precisato) impiegato per la procedura eseguita rispetto a quella programmata, sarebbe forzato e sarebbe stato recepito acriticamente dal giudice del gravame di merito, travisando la giurisprudenza di legittimità che pur valorizza il risparmio di tempo quale fattore idoneo a integrare un interesse o un vantaggio per l'ente, ma con riferimento ai casi in cui esso sia espressione di un indirizzo d'impresa, volto a perseguire economie e vantaggi impropri, in termini di risparmio sui costi del ciclo produttivo e a scapito della sicurezza.



Diritto




1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione della responsabilità amministrativa dell'ente, rilevando come l'assunto secondo cui non sussisterebbe alcun nesso tra l'interesse/vantaggio di quest'ultimo e la violazione delle regole cautelari fosse contrario alla logica e alle evidenze fattuali.
La decisione di far intervenire nei lavori di che trattasi la O.M.N.I. s.n.c. era da attribuire alla F.LLI C. S.p.A. e, dunque, al suo legale rappresentante C. R. e, per costui, al preposto V.F.. Essa era stata assunta in totale spregio delle più elementari regole cautelari, poiché si era- permesso a una ditta di intromettersi in lavori commissionati ad altra, all'insaputa di questa, facendo entrare i suoi operai in cantiere senza darne avviso al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La condotta, in particolare, era espressamente vietata dall'art. 92 del d.lgs. 81 del 2008, atteso che il rispetto delle regole cautelari è garantito dal piano di sicurezza che tiene conto delle lavorazioni da eseguire, laddove quelle che avevano causato l'incidente non erano state in alcun modo programmate e asseverate da tecnici abilitati.
Né assume rilievo, se non per aggravare la posizione delle due società, la circostanza che le modalità di esecuzione dei lavori fossero state scelte da una delle vittime: è infatti preciso obbligo del committente e del datore di lavoro impedire iniziative riservate ad altre figure della sicurezza e, prima ancora, che una terza ditta, estranea ai lavori, si trovi ad operare nel cantiere realizzato dalla società appaltatrice, neppure informata della circostanza.
Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrato che l'unica ragione dell'iniziativa, assunta dalla F.LLI C. per il tramite del preposto V.F., era correlata alla necessità di accelerare l'esecuzione dei lavori mediante un intervento non progettato, né programmato e al solo scopo di risparmiare sui tempi definiti dal progetto originario. Cosicché doveva ravvisarsi un collegamento diretto tra le improvvide scelte della committente e il vantaggio da questa perseguito.
3. Il motivo è infondato.
3.1. In linea generale, va intanto ribadito quanto già precisato dal giudice di legittimità con riferimento alla responsabilità da reato degli enti: trattasi di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (cfr. Sezioni Unite n. 38343/2014, Espenhahn e altri, cit., Rv. 261112).
Quanto ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d. lgs. 231 del 2001), oggetto specifico del presente scrutinio, per l'effetto devolutivo del gravame, essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (cfr. Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/22014, Espenhahn e altri, Rv. 261113).
Inoltre, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, coerentemente alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente· (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).
Si è così salvaguardato il principio di colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione.
3.2. La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute: si è così affermato, per esempio, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino e altro; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni ed altri); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e altri e n. 53285 del 10/10/2017, Pietre/li e altri, in motivazione). In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro.
4. Nella specie, ritiene questa Corte che il ragionamento probatorio, desumibile dalla lettura integrata delle sentenze di merito, conformi quanto al devolutum, sia del tutto coerente con la lettera della legge, innanzitutto, ma anche con una interpretazione di essa coerente con i principi che la ricorrente assume esser stati violati, tuttavia solo genericamente richiamandoli.
5. Il contenuto del ricorso offre tuttavia l'occasione per calibrare detti principi e scongiurarne una lettura solo apparentemente conforme al dato letterale e allo spirito della legge.
6. Il principio per il quale l'interesse o il vantaggio devono essere rapportati, per quanto riguarda i reati colposi, alla condotta dell'agente, anziché all'evento del reato, è il precipitato di quella che è subito apparsa la preoccupazione dell'interprete: scongiurare una lettura della norma di cui all'art. 25-septies cit. per la quale l'affermazione della responsabilità dell'ente consegue indefettibilmente, una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell'agente. Per questo, in alcune pronunce, si è cercato di rinvenire un criterio moderatore di tali conseguenze e si è ritenuto di rinvenirlo nel carattere sistematico della violazione.
A tale interpretazione sembra fare riferimento parte ricorrente e su di essa si regge l'intera impalcatura del ricorso.
7. Una simile lettura, tuttavia, non può essere recepita per più ordini di motivi.
7.1. Innanzitutto, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.
Tale connotato, inoltre, non è imposto dalla necessità, sopra già tratteggiata, di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza e consenta, quindi, di escludere correttamente dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle sì sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall'elemento della "intenzionalità", come sopra definita.
Sul punto, pare utile un richiamo alla giurisprudenza di questa sezione, per precisare che l'interesse dell'ente > (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).
7.2. Sotto altro profilo, va pure rilevato che, se il criterio di imputazione di cui si discute ha lo scopo di assicurare che l'ente non risponda in virtù del mero rapporto di immedesimazione organica, assicurando che la persona fisica abbia agito nel suo interesse e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta, è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.
Il carattere della sistematicità, peraltro, presenta in sé innegabili connotati di genericità: la ripetizione di più condotte, poste in essere in violazione di regole cautelari, potrebbe non essere ancora espressiva di un modo di essere dell'organizzazione e, quindi, di una sistematicità nell'atteggiamento anti doveroso. D'altro canto, l'innegabile quoziente di genericità del concetto non consente neppure di stabilire, in termini sufficientemente precisi, quali comportamenti rilevino a tal fine (identici; analoghi; diversi, ma pur sempre consistenti in violazioni delle regole anti infortunistiche).
7.3. Tutto ciò, nel completo silenzio della legge sul punto e senza considerare che l'atteggiamento finalistico dell'agente fa parte della sua interna deliberazione e, come tale, esso va investigato, eventualmente anche alla stregua di una sistematicità dei comportamenti anti doverosi, che certamente sono espressivi di un modo di essere della organizzazione e che possono aver influenzato la determinazione del soggetto.
Il che riporta l'intero discorso sul piano prettamente probatorio, al quale tale connotato per l'appunto appartiene, quale possibile indizio della esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente, al tempo stesso scongiurando il rischio di far coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.
Diversa è, infatti, la rilevanza di tale connotato in termini di elemento probatorio della esistenza di una direzione finalistica della condotta del reo: il vantaggio, come sopra già chiarito, è misurabile ex post e rileva ex se, laddove la prova dell'interesse, parametro eminentemente finalistico e da valutarsi ex ante, può certamente ricavarsi dalla dimostrata tendenza dell'ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche, finalizzata al contenimento dei costi di produzione o all'incremento dei profitti.
Ne deriva, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità.
8. Nel caso all'esame, la ricostruzione della vicenda, analiticamente contenuta nella sentenza di primo grado, è stata effettuata sulla scorta di evidenze neppure contestate nella loro storicità e, alla stregua di esse, può dirsi accertato che l'intromissione della OMNI s.n.c. sia avvenuta per conto della committente e su iniziativa del preposto del legale rappresentante di essa, il V.F. cioè, uomo di fiducia della F.lli C. s.rl., costantemente presente in cantiere e gerente di fatto della stessa (cfr. nota 1 a pag. 6 della sentenza appellata, testimonianza A.O, A.U. della SALA s.r.l.: "...quando veniva in cantiere il V.F. per noi rispecchiava la figura del committente. Per cui se il V.F. diceva c'è da accelerare per noi era il committente che diceva c'è da accelerare"). Il lavoro da eseguire era al di fuori delle previsioni del contratto di appalto ed è stato previsto e ordinato in spregio alle più elementari norme antinfortunistiche (meglio descritte nella imputazione). Esso è consistito nella rimozione di alcune lastre già poste a copertura del tetto del capannone ed era finalizzato all'inserimento del braccio di una autopompa da impiegare per la gittata di calcestruzzo all'interno della struttura.
Tale decisione si era rivelata del tutto eccentrica rispetto al progetto e allo stesso piano di sicurezza approntato e di essa non erano stati informati il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza, il che aveva concretamente ostacolato lo svolgimento di qualsiasi funzione di controllo e di alta sorveglianza, propria di tali figure di garanti (il secondo, già imputato per la colposa omissione contestata nella rubrica, è stato infatti assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato).
Sulla scorta di tale materiale probatorio, il Tribunale ha distinto, in maniera invero più puntuale, il criterio d'imputazione oggettivo, ravvisandolo, per la OMNI s.n.c., nel vantaggio conseguito dal suo coinvolgimento in lavori ai quali era estranea per contratto; per la F.LLI C. s.r.l., nell'interesse di questa a fruire in tempi più rapidi (rispetto al progetto originario) del risultato conseguito (realizzazione dell'erigenda capannone).
Alla luce della stessa ricostruzione della vicenda, la Corte d'appello di Messina ha esaminato il criterio di imputazione oggettivo previsto dall'art. 5 d.lgs 231 del 2001, individuandolo nella riduzione dei tempi di realizzazione dell'erigenda capannone industriale, ottenuta mediante l'impiego di una ditta estranea al cantiere e neppure legata alla committente da un contratto di appalto (esistente solo con la SALA s.r.l.), in spregio alle regole cautelari, alle quali sarebbe stato invece ispirato l'intervento della appaltatrice.
Non è chi non veda come - al di là di una certa confusione rinvenibile nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del presupposto oggettivo (a pag. 5 del documento si parla impropriamente di "interesse del vantaggio perseguito dalla società committente") - il criterio d'imputazione della responsabilità dell'ente ricorrente sia stato correttamente individuato nella riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, in spregio alle più elementari norme di cautela approntate dall'ordinamento, fine al quale è stata ispirata, così come accertato in base alle raccolte evidenze, la condotta degli agenti (il V.F. e il C.).
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 22 settembre 2020


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