Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2021, n. 46408 - Lavoratore investito da un autocompattatore in retromarcia: responsabilità del datore di lavoro, del responsabile amministrativo e dell'autista del mezzo
Fatto
1. La Corte d'appello di Napoli, in data 27 settembre 2019, ha confermato la sentenza con la quale, il 7 ottobre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato R.P., A.I. e O.G. alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitto p. e p. dall'art. 589 cod.pen., con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in Airola il 16 marzo 2007.
Oggetto del giudizio é il decesso di B.P., avvenuto nel piazzale interno di pertinenza della Ecologia Falzarano s.r.l., società di cui il R.P. era amministratore unico (con funzioni datoriali), l'A.I. era responsabile amministrativo con funzioni direttive, organizzative e lavorative e il O.G. era dipendente, il quale nell'occorso aveva espletato mansioni di autista di autocompattatore per la raccolta dei rifiuti. Accadeva che, in occasione di una manovra in retromarcia di un autocompattatore, eseguita dal O.G. senza essere stato debitamente formato all'uso del mezzo, oltre ad essere privo di patente dì idoneità alla conduzione dello stesso, rimaneva travolto e ucciso il B.P., che si era venuto a trovare posizionato dietro all'autocompattatore e che il O.G. non aveva visto; ciò anche perché le luci di retromarcia e il dispositivo di illuminazione d'arresto non erano funzionanti e l'avvisatore acustico di retromarcia non era attivato.
Agli imputati R.P. e A.I. si addebita di avere omesso di valutare il rischio connesso alla movimentazione interna dei mezzi di lavoro e di trasporto; di avere omesso di provvedere affinché il O.G. ricevesse ogni necessaria informazione e istruzione all'uso dell'autocompattatore, nonché un'adeguata formazione a tal fine; di non avere curato che all'interno del piazzale dell'azienda fossero tenuti distinti i percorsi tra uomini, mezzi e macchine operatrici; di non aver curato che il veicolo presentasse i necessari requisiti di idoneità; di avere omesso di vigilare circa l'esecuzione delle direttive impartite al O.G. e alla vittima. Ciò, secondo l'imputazione - di cui sia in primo grado che in appello si é riconosciuta la fondatezza - ha avuto rilevanza causale nel prodursi dell'evento letale. Il O.G. aveva, dal canto suo, eseguito la manovra di retromarcia senza avvedersi della presenza del B.P., travolgendolo e procurandogli lesioni che traevano a morte l'operaio.
La Corte di merito, condividendo e richiamando le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado, ha confermato l'assunto dell'omessa valutazione dei rischi connessi ai movimenti di mezzi e persone nel piazzale, dell'inidoneità della formazione del O.G. (soggetto dimostratosi non in grado di condurre l'autocompattatore) e delle criticità nel funzionamento del segnalatore acustico del veicolo. E' stata poi disattesa la tesi, sostenuta dalla difesa, di un possibile malore che avrebbe colto il B.P. facendolo cadere a terra prima di essere investito. Sono state inoltre riscontrate le posizioni di garanzia degli imputati R.P. e A.I.. Il giudizio controfattuale ha condotto la Corte di merito a ritenere che, adottando le necessarie ed omesse cautele antinfortunistiche, l'evento non si sarebbe verificato.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono il O.G., con atto a firma del suo difensore avv. Fucci; e il R.P. e l'A.I., con atto congiunto a firma degli avvocati Di Stasio e Di Casola.
3. Il ricorso del O.G. consta di tre motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione: oggetto della lagnanza é il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che il ricorrente reputa inidonea a confutare le tesi difensive e gli elementi posti a sostegno della non colpevolezza dell'imputato. In sostanza, si é trattato di un mero commento della Corte di merito alle prove raccolte, con contemporaneo, acritico richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado, che il deducente censura in particolare laddove esse escludono la tesi del malore del B.P. a causa del quale costui si sarebbe accasciato a terra.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena: a fronte del giudizio di prevalenza delle attenuanti, la pena edittale da considerare doveva essere quella di cui al primo comma dell'art. 589 cod.pen., atteso che l'aggravante della violazione di norme prevenzionistiche é stata concepita essenzialmente in relazione. ai soggetti garanti della sicurezza, in primo luogo al datore di lavoro; invece il O.G. era un semplice dipendente che non aveva neppure ricevuto alcuna delega di origine datoriale.
3.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione alla congriutà della pena, ritenuta eccessiva alla stregùa dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e non adeguatamente giustificata dalla Corte di merito.
4. Il ricorso del R.P. e dell'A.I. consta di due motivi.
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 525 cod.proc.pen., stante l'intervenuto mutamento nella composizione del collegio, avvenuto dopo che la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni e depositato documenti all'udienza del 1 febbraio 2019, allorché il collegio era presieduto da un magistrato diverso da quello che svolse le stesse funzioni successivamente.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione delle censure difensive formulate con l'atto d'appello in ordine alla dinamica dell'incidente, cagionato da un autocompattatore molto accessoriato ed occasionato da una manovra che il B.P. aveva concordato con il O.G.. Ribadiscono i deducenti che il B.P. era in posizione orizzontale sul suolo dopo avere concordato la manovra, quale che sia il motivo di tale posizionamento; ed evidenziano che il mezzo era dotato anche di un monitor per le manovre di retromarcia, e che nessuno aveva autorizzato il O.G. a porsi alla guida, essendo stata tale condotta legata a un'iniziativa unilaterale del coimputato.
Diritto
1. Iniziando dal ricorso del O.G., il primo motivo é generico e manifestamente infondato. La motivazione resa dalla Corte di merito, pur nella sua sinteticità, si sottrae alle censure mosse dal ricorrente avendo preso in esame, in termini adeguati e pertinenti, le diverse censure rassegnate con gli atti d'appello. Per come articolata, la doglianza non specifica in relazione a quali aspetti si sarebbero registrate le manchevolezze argomentative della sentenza impugnata, limitandosi a richiami generali della giurisprudenza in materia: si ricorda che, per pacifica giurisprudenza, la nozione di genericità riguarda non solo l'intrinseca aspecificità dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il secondo motivo del ricorso é infondato. Deve ritenersi corresponsabile, ai sensi dell'art. 113 cod. pen., l'agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento (principio affermato in Sez. 4, Sentenza n. 43083 del 03/10/2013, Redondi e altro, Rv. 257197). Nella specie, avendo il O.G. assunto la guida di un veicolo avente peculiari caratteristiche funzionali e dimensionali e per il quale non era provvisto di specifica patente di idoneità, egli ha contribuito alla concretizzazione del rischio introdotto dai responsabili dell'azienda, i quali, senza eseguire alcuna valutazione del rischio e senza curarsi di separare la circolazione di personale e mezzi all'interno del piazzale (oltre a non fornire al O.G. alcuna formazione per la conduzione di un simile veicolo) avevano reso disponibile un mezzo che, come emerso in giudizio, presentava talune criticità e taluni difetti nel funzionamento, specie nell'esecuzione di manovre in retromarcia come quella che costò la vita al B.P..
Il terzo motivo é inammissibile; ed invero, sia per il O.G., sia per coimputati, la congruità della pena é stata correlata alla oggettiva gravità del fatto, e tanto appare sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio che si colloca, comunque, ben al disotto della media edittale: é noto che, in tema di determinazione della pena; nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949; Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
2. Il primo motivo dei ricorsi di R.P. e A.I. é infondato. Dalla lettura dei verbali d'udienza risulta che, all'udienza del 1 febbraio 2019, a seguito della produzione documentale della difesa, le parti concludevano e la Corte di merito rinviava ad udienza successiva per eventuali repliche. Dopo due successivi rinvii, all'udienza del 27 settembre 2019 tenutasi avanti Collegio in diversa composizione, le parti concludevano riportandosi alle conclusioni precedentemente rassegnate e veniva quindi deliberata la sentenza. Ciò induce ad escludere che vi sia stata violazione del principio dell'immutabilità del giudice in quanto le parti, dopo aver già concluso dinanzi ad un collegio diversamente composto, hanno nuovamente rassegnato le conclusioni innanzi al giudice della decisione (per un caso analogo si veda la recente Sez. 5, Sentenza n. 48094 del 18/10/2019, Di Folco, Rv. 278037).
Del pari é infondato il secondo motivo. La posizione orizzontale del B.P. prima di essere investito dal O.G., quale che ne fosse la causa, é stata considerata dalla Corte di merito come una semplice congettura, non sorretta da alcun elemento oggettivo e frutto unicamente di una valutazione ipotetica degli odierni ricorrenti; del resto, dalla ricostruzione della sequenza fattuale che si ricava dalla sentenza, appare certo che il O.G., quand'anche non fosse in condizioni di vedere il B.P. durante la manovra, fosse al corrente che costui si trovava dietro l'automezzo da lui condotto, ciò che rendeva senza dubbio doverosa una particolare cautela da parte sua; ma agli imputati R.P. e A.I., nella loro qualità di garanti, viene ascritto, fra l'altro, di avere messo a disposizione dei dipendenti - e di averne consentito l'uso al O.G., soggetto inidoneo alla conduzione di tale veicolo perché mai abilitato ad essa - un automezzo (come era l'autocompattatore in questione) intrinsecamente pericoloso, specie nelle manovre in retromarcia, atteso che era stato accertato in sede di indagine che l'avvisatore acustico che serviva da ausilio in tali manovre era disattivato (poteva funzionare solo con l'azionamento del dispositivo retronebbia). Per il resto, le confutazioni dei ricorrenti in ordine alla sequenza fattuale che condusse al tragico evento risultano riferite a tematiche di valutazione delle prove, di stretta pertinenza dei giudici di merito e non consentite in questa sede.
3. Conseguentemente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021.