Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2020, n. 32178 - Illegittima interferenza di un terzo con le operazioni di movimentazione del montacarichi
l. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 26 Aprile 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto D.F. colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravate dall'inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, riduceva la pena a mesi due di reclusione ed escludeva la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento della somma liquidata a favore della parte civile INAIL che agiva, anche nei confronti del responsabile civile, TNI soc.coop. a r.l., in rivalsa di quanto erogato a titolo di prestazioni previdenziali a favore dell'assicurato infortunato C.L..
2. Al D.F., quale dipendente della ditta TNI incaricato del trasporto e della consegna di un carico di panettoni, era contestato di non avere controllato che in fase di scarico della merce dall'automezzo con il montacarichi, le operazioni avvenissero senza pericolo di nocumento per le persone ivi presenti, laddove la persona offesa C.L., postosi in prossimità del furgone in quanto interessato alla consegna della merce, si era avvicinato pericolosamente al montacarichi e si era issato a più riprese su di esso per agevolarne la discesa. Mentre il D.F. aveva continuato ad operare sulla pulsantiera che regolava il meccanismo di sollevamento e di discesa della pedana che presentava un malfunzionamento, il C.L. era caduto al suolo, procurandosi lesioni personali gravi superiori a quaranta giorni (ESA ematoma sottodurale) con pericolo alla vita dell'infortunato.
3. Il giudice di appello confermava il giudizio di responsabilità in capo al D.F. benchè nel giudizio civile di danno la domanda risarcitoria del C.L. fosse stata disattesa, in quanto erano ravvisabili profili di colpa specifica per non avere egli attentamente sorvegliato che le operazioni di movimentazione del montacarichi non creassero pregiudizio agli astanti e in particolare al C.L. il quale aveva evidenziato di volere interferire con la discesa della pedana automatica issandosi sulla stessa e saltandoci sopra. Assumeva che la circostanza che il D.F. avesse tentato di dissuadere il C.L. dal compiere le pericolose evoluzioni sul montacarichi non era idonea ad escludere la responsabilità del prevenuto in quanto, ai sensi della specifica disposizione che si assume violata (art.20 del D.Lgs. 81/2008) e delle disposizioni che regolano l'aperura del montacarichi (Manuale di Istruzioni Sponde Montacarichi) gli faceva obbligo di operare in sicurezza, assicurandosi che non vi fossero persone o cose nel raggio di azione della piattaforma mantenendo una visuale complessiva dell'area oggetto di scarico, se del caso utilizzando un telecomando munito di filo e pulsanti pneumatici di cui era dotata la pedana, qualora la pulsantiera posta nella parte posteriore destra del mezzo non gli consentisse una adeguata visuale della piattaforma. Poneva poi in rilievo la ricorrenza dell'addebito specifico concernente l'obbligo per il lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni volte alla protezione collettiva ed individuale e di utilizzare in maniera appropriata i dispositivi di protezione messi a disposizione così da evitare di svolgere operazioni o manovre suscettibili di compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori. Il comportamento dell'infortunato, sebbene incauto, non poteva ritenersi eccentrico rispetto al rischio che la norma antinfortunistica era tesa a prevenire e al di fuori della sfera di prevedibilità dell'imputato, laddove il D.F. già in una prima occasione aveva dovuto riprendere il C.L. che si era issato sulla pedana e ben avrebbe potuto prefigurarsi che in caso di ulteriore intoppo del meccanismo di discesa della pedana, il C.L. avrebbe potuto replicare l'illegittima interferenza con il montacarichi per agevolarne la discesa.
4. Riconosceva altresì la responsabilità del datore di lavoro, in qualità di responsabile civile , per difetto di vigilanza nella esecuzione della prestazione e per carenza di una adeguata formazione specifica. Rilevava altresì che i profili di colpa suddetti e la gravità degli esiti permanenti a carico dell'infortunato, pur in presenza del concorso di colpa di questi, giustificavano la misura del risarcimento del danno liquidato a favore dell'INAIL nella misura di euro 70.234,59.
5. Con un primo motivo di ricorso la difesa del D.F. deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta dell'imputato, come risultante dalle dichiarazioni testimoniali, in ordine al delitto colposo ad esso ascritto e alla violazione dell'art.20 D.Lgs.81/2008.
Assume che l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di fugare ogni dubbio su ogni eventuale profilo di colpa del D.F. avendo questo intimato al C.L. di non salire sulla pedana mobile, e poi di scenderne una volta constatata la presenza di questi sulla stessa. Il ricorrente aveva pertanto adempiuto al proprio dovere di movimentare il montacarichi in sicurezza mentre non poteva ritenersi prevedibile che la persona anziana cui era destinata la merce si comportasse in termini assolutamente incauti ed eccentrici mentre il conducente si accingeva ad operare sui comandi della pedana, laddove la presenza del C.L. nell'area di scarico era del tutto legittima in quanto destinatario della merce da scaricare. Né sarebbe stato possibile per il D.F. operare tenendo sotto controllo la parte posteriore del mezzo e la pedana montacarichi in fase di movimento in quanto i comandi automatici con telecomando non erano funzionanti. Era altresì emerso nel corso dell'istruttorio dibattimentale che il D.F. non aveva avuto adeguata formazione sulle modalità di azionamento del montacarico e che le operazioni avrebbero dovuto essere eseguite da due persone, di talchè al lavoratore non poteva essere addebitata l'inosservanza di una regola cautelare che avrebbe dovuto fare carico al datore di lavoro.
Con un secondo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in relazione alla condotta della persona offesa la quale, per abnormità, eccezionalità ed imprevedibilità, era valsa ad escludere il rapporto causale tra il comportamento del D.F. con l'evento. Invero il C.L. non solo era montato sopra la pedana del montacarichi ma aveva saltellato sulla stessa nel tentativo di agevolarne la discesa e nonostante i reiterati ammonimenti del conducente affinchè desistesse. Tale condotta si era inserita eziologicamente nel determinismo causale dell'evento in maniera assorbente e rendendo vano qualsiasi possibile intervento dell'operatore.
6. La parte civile Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 3 Agosto 2020 depositava una memoria difensiva evidenziando la inammissibilità della impugnazione in quanto ripropositiva di argomenti difensivi già introdotti in appello e debitamente disattesi dalla Corte di Appello e sostanzialmente fondata su argomenti di fatto afferenti ad una diversa ricostruzione dell' evento . Assumeva inoltre che non ricorreva una ipotesi di interruzione del rapporto di causalità materiale, atteso che tale evenienza può prospettarsi, in ipotesi di condotta gravemente colposa della persona offesa, quando la stessa si ponga al di fuori dell'area di rischio garantito dalla regola cautelare, e presenti i caratteri della esorbitanza, della eccezionalità e della abnormità, ipotesi non ricorrente nella specie.
Diritto
1. La Corte preliminarmente rileva che il reato per cui si procede risulta estinto per prescrizione nelle more del giudizio di cassazione, promosso con ricorso articolato sia in punto di sussistenza del rapporto di causalità, sia in punto a prevedibilità dell'evento, che prima facie non appare manifestamente infondato.
2. Invero in termine necessario a prescrivere il reato di lesioni colpose pari a sette anni e mesi sei, comprensivo del massimo periodo di interruzione, risulta spirato in data 15 Maggio 2019 ai sensi degli artt.157 e 161 co. 2 c.p.p., in epoca anteriore pertanto alla data fissata per la discussione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, anche se prive di evidenza ai fini di cui all'art.129 II co. c.p.p.
2.1 Deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
3. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi pure in costanza di una causa estintiva della responsabilità penale, ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen. in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il ricorso dell'imputato deve essere rigettato.
Invero il giudice di appello ha attentamente valutato, con costrutto motivazionale assolutamente integro e logicamente motivato, le risultanze processuali, attingendo ad una serie di elementi fattuali e narrativi e ricorrendo ad una serie di argomenti logici a sostegno della prospettazione accusatoria, così da pervenire coerentemente alla conferma della sentenza di primo grado.
4. Quanto alla prima articolazione del ricorso, il quale attiene ai profili soggettivi afferenti alla esigibilità dell'osservanza della regola cautelare che imponeva al conducente di accertarsi di potere azionare il meccanismo di movimentazione della pedana semovente dell'autoarticolato (art.20 D.Lgs. 81/2008), il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello, che in questa sede appaiono incensurabili in quanto del tutto logicamente motivate, secondo cui l'imputato avrebbe dovuto ispezionare il retro dell'automezzo per sincerarsi del fatto che nessuno interferisse con le operazioni di movimentazione della piattaforma. Sotto questo profilo il giudice di appello ha correttamente rimarcato che non solo il C.L. si era pericolosamente avvicinato all'area di azione della pedana, ma addirittura aveva manifestato, con un comportamento concludente e assai avventato, di volere accelerare le operazioni di scarico tanto da salire sopra la piattaforma tentando di sbloccarla.
Invero la regola cautelare impone al titolare della posizione di garanzia di assicurare nel corso delle operazioni di scarico la sicurezza di chiunque si trovi presente nel luogo di lavoro e pertanto anche di eventuali soggetti, estranei al rapporto di lavoro, che manifestino di volere comunque collaborare in tali operazioni, vuoi pure perché titolari di un personale e legittimo interesse allo svolgimento di esse. La condotta del C.L., precedente e coeva all'infortunio, era peraltro ben riconoscibile da parte del ricorrente nella sua invadente interferenza rispetto a quanto demandato al conducente, di talchè nessun profilo di inevitabilità e di imprevedibilità può essere nella specie sostenuto.
5. Infondata si presenta poi la seconda articolazione che attiene ai profili causali dell'evento, atteso che come ben rappresentato dal giudice di appello la interruzione del rapporto di causalità materiale, in ipotesi di condotta gravemente colposa della persona offesa, può prospettarsi quando la stessa si ponga al di fuori dell'area di rischio garantito dalla regola cautelare, e presenti i caratteri della esorbitanza, della eccezionalità e della abnormità, ipotesi non ricorrente nella specie (da ultimo sez. 4, 19.7.2019, De Remigis Chiara, Rv.277691-01), ipotesi certamente non ricorrente nella specie laddove il terzo, estraneo alle operazioni di scarico si era palesemente intromesso nello svolgimento della lavorazione e che il D.F., che a tali operazioni era addetto, ben avrebbe potuto sospendere le stesse imponendo al C.L. di desistere dalla illegittima interferenza, attesa la palese riconoscibilità da parte del lavoratore della illegittima interferenza del terzo.
6. Al rigetto del ricorso agli effetti civili segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile INAIL che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 Settembre 2020