Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2020, n. 10106 - Infortunio mortale del manovale a seguito della caduta dei telai di ponteggio metallico

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 settembre 2017, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a D.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 589, commi primo e secondo, cod. pen. 96, comma 1, lett. c), 159, comma 2, lett. c), 168, 170, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. f), D.lvo n. 81 del 2008, perché, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta edile, per colpa generica e specifica, cagionava la morte di L.A., manovale alle sue dipendenze.
In ordine alla ricostruzione della dinamica della vicenda, la Corte territoriale ha evidenziato che, il giorno dell'infortunio, il L.A. era impegnato a prelevare, unitamente ma non congiuntamente ad altro lavoratore, alcuni telai di ponteggio metallico della ditta CarpediL, che erano stati depositati, legati ed accatastati in verticale e poggiati su due file di pannelli, in un piazzale, di proprietà di terzi, nelle vicinanze del cantiere.
I due operai slegavano i telai e li prelevavano e trasportavano uno alla volta ed uno per ciascuno in un camioncino. In conseguenza della violazione delle norme suindicate, mentre il L.A. prelevava un telaio, era attinto rovinosamente dagli altri che si erano ribaltati. I telai lo investivano al capo e sul corpo, cagionandone il decesso.
I telai non risultavano correttamente accatastati a causa del mancato uso degli appositi contenitori pure rinvenuti sul cantiere, costituiti da due fori contrapposti che consentivano di distanziarli tra loro. Non erano state predisposte ed adottate misure organizzative e tecniche idonee alla movimentazione dei carichi ingombranti e dall'equilibrio instabile. Il L.A. non era stato dotato ed obbligato ad adoperare mezzi di protezione quali l'apposito casco.
La Corte di appello ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la responsabilità del D.M. per l'evento letale, sottolineando che la documentazione sanitaria in atti, attestante il gravissimo politrauma cranio - facciale già acciarato al momento dell'arrivo in ospedale dopo l'infortunio, dimostrava sufficientemente la sussistenza del nesso eziologico. Tale situazione patologica era compatibile con la dinamica dell'infortunio e, segnatamente, col ribaltamento di una trentina di telai metallici alti oltre due metri e pesanti circa venti chili ciascuno.
La Corte territoriale ha ritenuto generica l'indicazione del consulente di difesa dr. Franco T., non specialista in medicina legale, circa l'alterazione dei valori ematochimici, i quali erano stati ricavati non all'inizio del ricovero, bensì nel corso del prosieguo; per tale ragione ha escluso la necessità di disporre la perizia richiesta dalla difesa. 
Inoltre, la legatura superiore ed inferiore dei grossi telai metallici da ponteggi, quale alternativa all'uso dei contenitori di base, era anteriore alla movimentazione degli stessi avvenuta in occasione dell'incidente. Anche il teste P., altro lavoratore presente, attestava la loro slegatura, che aveva comportato il doloroso ribaltamento.
Gli appositi contenitori, presenti sul cantiere e non adoperati, erano utilizzabili, perché erano stati chiaramente progettati anche per zone di cantiere e per la presenza di minime asperità del fondo del deposito. Il successivo intervento dell'Ispettorato del Lavoro non comportava conseguenze, avendo i Carabinieri appositamente delimitato l'area dell'incidente.
Il rinvenimento del casco per terra avvalorava la circostanza, confermata da vari testi, della loro facile caduta dal capo o, quantomeno, della mancata vigilanza da parte dell'Imputato in ordine all'uso adeguato da parte del lavoratore.
2. Il D.M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., alla carente pronuncia circa l'esistenza del nesso causale, alla non correlazione tra accusa e sentenza nonché alla violazione dei principi in dubio pro reo e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale.
Si rileva che il decesso del L.A. era avvenuto dopo tre giorni dalla data del fatto per arresto cardiocircolatorio e non a causa di un trauma cranio-facciale. Secondo il consulente di parte dr. Franco T., sulla base delle analisi ematiche, il quadro di salute risultava già di per sé notevolmente alterato. Avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto il dr. T. privo di competenze specialistiche, avrebbe dovuto disporre perizia medico legale sulla causa del decesso, per stabilire se essa non dovesse essere ricondotta alle compromesse condizioni fisiche del lavoratore.
2.2. Vizio di motivazione in relazione a vari elementi della ricostruzione del fatto.
Si osserva, in ordine alla disposizione dei telai, che i medesimi erano stati regolarmente accatastati e legati e si trovavano su una superficie di appoggio non perfettamente regolare. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il dr. T. aveva dato atto della presenza di asperità sulla superficie d'appoggio che ne impedivano l'uso e aveva spiegato che l'utilizzatore dei ponteggi avrebbe dovuto assicurarsi dell'ancoraggio superiore ed inferiore del ponteggio e del suo appoggio su una parete stabile. Per tale ragione il posizionamento del contenitore per inserire i supporti metallici avrebbe determinato plurime difficoltà, in mancanza di un piano regolare. Alla luce del contenuto complessivo della relazione del dr. T., la locuzione "fondo regolare in loco" doveva essere ritenuta un mero refuso.
Il D.M. aveva adottato tutte le precauzioni necessarie, in quanto, al momento del sinistro, i telai erano regolarmente poggiati ad una parete stabile ed inclinati, circostanza confermata da tutti i testi presenti al fatto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, i telai risultavano ribaltati solo perché i Carabinieri erano giunti tardivamente sul posto; i pannelli e i fili erano stati smantellati per essere trasportati in altro cantiere. Se sul luogo del sinistro non vi fossero stati i pannelli in legno, i telai non si sarebbero potuti reggere da soli in posizione verticale.
Con riferimento ai dispositivi di protezione, doveva rilevarsi che tutti gli operai indossavano i caschi. Il teste DZ. non aveva affermato il contrario, ma aveva solo sostenuto di trovarsi troppo lontano per poter comprendere se la vittima lo utilizzasse. Peraltro, i lavoratori non avevano l'obbligo di indossare il casco per l'assenza di rischi di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto.
Alla luce del rispetto della normativa sugli infortuni del lavoro, emergeva l'assenza di violazioni della citata normativa. Il giudizio di responsabilità si basava su mere congetture.
2.3. Violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, violazione dei principi in dubio pro reo e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Si osserva che, nonostante nel capo di imputazione fosse stato dato atto della regolare legatura dei telai, la responsabilità era stata affermata in base alla loro mancata assicurazione e alla precarietà della loro sistemazione.




Diritto




1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso, con cui il D.M. contesta la ricostruzione del nesso causale operata nella sentenza impugnata, è infondato.
La Corte di appello, sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione fotografica, ha logicamente attribuito la morte del L.A. alla caduta dei telai di ponteggio metallico della ditta Carpedil, i quali erano stati depositati, legati ed accatastati ed appoggiati su due file di pannelli, in mancanza dell'adozione degli appositi contenitori (pure rinvenuti sul cantiere) costituiti da due fori contrapposti che consentivano di distanziarli tra loro.
La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la mancata predisposizione e l'omessa adozione di misure organizzative e tecniche idonee alla movimentazione dei carichi ingombranti in condizioni di sicurezza e ad evitare l'equilibrio instabile; ha recepito le argomentazioni dei giudice di primo grado, secondo cui i due operai avrebbero dovuto indossare i caschi di protezione ed agire contestualmente e congiuntamente.
Il ricorrente si limita a contestare la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, formulando così censure attinenti interamente al merito e irrilevanti nel giudizio di legittimità, in quanto non risulta viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e le censure tendono nella sostanza soltanto a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Anche la spiegazione della Corte territoriale in ordine alla non necessità dell'espletamento di una perizia medico - legale sulla causa del decesso basata sull'assenza di conoscenze specialistiche del perito della difesa e sulla tardiva acquisizione - con conseguente alterazione - dei dati ematochimici appare congrua ed adeguata. La Corte di merito, con valutazione immune da censure, ha attribuito rilievo decisivo alla molteplicità di fratture e traumi subiti dal lavoratore, considerando superfluo ogni ulteriore approfondimento.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653); la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole di plurimi profili inerenti alla ricostruzione della vicenda da parte della Corte di appello, è basato su censure manifestamente infondate o non proponibili dinanzi a questa Corte.
In ordine alla mancata adozione dei contenitori per i pannelli, la Corte molisana ha chiarito in modo esauriente e dettagliato che le minime asperità presenti sul fondo non ne avrebbero impedito l'utilizzo.
La difesa prospetta la tesi del dedotto mutamento dello stato dei luoghi all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine sulla base di una ricostruzione alternativa priva del minimo riscontro nelle emergenze processuali, che si poneva al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, non deducibile nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299). 
La questione inerente alla prova dell'uso dei caschi da parte dei lavoratori è irrilevante. Il ricorrente, infatti, non si confronta con le osservazioni della Corte molisana, che, a prescindere dall'uso (o meno) del casco al momento del fatto, ne sottolinea l'inadeguatezza in ragione della facilità con si sganciava e dei mancati controlli al riguardo del datore di lavoro. L'eventuale imprudenza nell'adozione del casco rappresentava proprio l'evenienza che le regole protezionistiche miravano a fronteggiare.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato.
In linea generale, va premesso il fondamentale principio di correlazione tra l'im-putazione contestata e la sentenza comporta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che è oggetto dell'imputazione; il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita.
Siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez. 4, n. 8612 del 24/05/1994, Tomasich, Rv. 199689; Sez. 2, n. 5907 del 11/04/1994, De Vecchi, Rv. 197831). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata, quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., va definito come l'accadimen- to di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2004, dep. 2005, Addis, Rv. 230771). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. L'imputazione è da ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248847).
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria. 
Al riguardo, va rilevato che la contestazione risulta formulata in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo, in quanto contiene l'analitica indicazione delle condotte contestate e dei profili di colpa generica e specifica addebitati al D.M.. L'aspetto dell'irregolare legatura dei telai tra loro formava oggetto delle prove testimoniali e documentali, per cui il ricorrente aveva avuto ampia possibilità di difendersi dalla relativa accusa.
Per le medesime ragioni, quindi, deve escludersi che sia stata violata la disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen..
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).




P. Q. M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 novembre 2019.


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