Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2021, n. 23138 - Taglio boschivo e crollo del tronco di un albero sul lavoratore inesperto, non formato e con difficoltà di lingua

2021

Fatto

1. Con sentenza del 26/10/2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia con cui S.P.D. è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo in danno dell'operaio O.V., con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La vicenda attiene all'infortunio avvenuto in Candia Lomellina in data 25/2/2012, nel quale perse la vita il predetto operaio a seguito di gravissime lesioni che avevano interessato tutto il corpo, in particolar modo la teca cranica, determinandone la morte. Sulla base degli accertamenti svolti, la Corte di merito ha ritenuto che le lesioni fossero compatibili con l'investimento del corpo della vittima da parte dì un tronco d'albero, conseguente all'attività del taglio boschivo a cui era addetto. Nelle due sentenze conformi viene ritenuto responsabile l'imputato, in qualità di datore di lavoro dell'operaio infortunato (sebbene il predetto non fosse stato regolarmente assunto).
I giudici di merito evidenziano gravi violazioni della normativa antinfortunistica, riconoscendo che l'imputato aveva omesso di provvedere alla formazione del lavoratore in relazione all'attività da compiersi, certamente rischiosa, e di vigilare sulle modalità operative.
2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, affidando le proprie deduzioni ai seguenti motivi.
I) Violazione di legge per avere la Corte di merito irrogato una sanzione non corrispondente a quella prevista dall'ordinamento. La Corte d'Appello di Milano, si legge nel ricorso, ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna dell'odierno imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai seguenti capi d'imputazione:
A) articolo 589 cod. pen.; B) articoli 81 cpv. cod. pen., 18, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, d.lgs n. 81\2008 in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c) d.lgs. 81/08, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi. La contestata violazione dell'articolo 55 d.lgs. 81\2008, concerne un reato contravvenzionale che prevede la pena alternativa dell'arresto o l'ammenda e non la reclusione.
Nel caso in esame i giudici hanno irrogato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato grave di cui al capo A), riguardante la fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., determinando l'aumento per la continuazione in mesi due di reclusione relativamente al reato contravvenzionale.
Il) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 41 e 589 cod. pen.
Dopo avere richiamato il contenuto della previsione di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. ed avere evidenziato la necessità che sia accertato il necessario rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento ai fini dell'affermazione della responsabilità nei reati colposi, la difesa rammenta che, in caso di condotta esorbitante del lavoratore, deve essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro.
Sottolinea che la colpa si configura quando la cautela richiesta, rimasta inosservata, avrebbe avuto significative probabilità di successo, determinando il mancato verificarsi dell'evento.
Nel caso in esame nulla di certo sarebbe emerso in ordine alla ricostruzione dell'infortunio, in quanto non si era potuta accertare la modalità dei decesso.
Il datore di lavoro aveva comunque fornito al lavoratore i dispositivi di sicurezza, tra i quali il casco, che egli non aveva indossato. Tale circostanza configurerebbe una condotta abnorme del lavoratore, suscettibile di interrompere il nesso di causalità.
III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla ritenuta esclusione dell'ipotesi di un concorso di cause nella determinazione dell'evento.
Si prospetta un travisamento delle prove, incidente sull'esatta ricostruzione del fatto e delle modalità di accadimento dell'evento.
L'assunto motivazionale secondo cui non risulta rilevabile la presenza di una scala sul luogo del contestato reato, idonea a giustificare la precipitazione dall'alto con impatto al suolo, contrasterebbe con quanto emerge dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero. Invero, in tale atto processuale, viene rilevata la presenza di una scala sul luogo del fatto. Tate dato probatorio sarebbe suscettibile d'inficiare la completezza e la coerenza logica della ricostruzione offerta dalla Corte d'appello, secondo cui il lavoratore è stato travolto da un tronco d'albero tagliato in fase di caduta.
La circostanza che l'odierno imputato avesse dotato e fornito la persona offesa di tutti i dispositivi antinfortunistici, acclarata nel corso del giudizio, costituirebbe elemento idoneo a dimostrare che il datore di lavoro aveva opportunamente istruito la persona offesa circa la necessità di utilizzare tali presidi. Da tutto quanto precede deriverebbe la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello, il profilo del travisamento della prova e la carenza di argomentazioni in risposta alla specifiche censure avanzate in punto di ricostruzione del fatto.
IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'integrazione dell'elemento psicologico nei contestati reati contravvenzionali.
V) Estinzione dei reati contravvenzionali per intervenuta prescrizione
VI) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al motivo riguardante l'intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali per prescrizione. Ha quindi richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed il rigetto nel resto.




Diritto



1. Il motivo di ricorso nel quale si deduce la prescrizione del reato contravvenzionale è fondato e deve essere accolto.
In assenza di cause di sospensione, non rilevabili dalla lettura degli atti, risulta interamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni cinque.
Il rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze proposte dalla difesa nel motivo primo e quarto del ricorso.
La questione riguardante l'aumento a titolo di continuazione, apportato dal giudice sul più grave reato di omicidio colposo, è superata dalla rideterminazione della pena da operarsi in questa sede, con eliminazione del suddetto aumento, stabilito dal Tribunale nella misura di mesi due di reclusione.
Ed invero, la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, come nel presente caso, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017.
E' il caso di aggiungere come risulti superfluo ogni altro approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione del reato: a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
2. I restanti motivi di ricorso devono essere rigettati.
Le doglianze riguardanti l'esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del datore di lavoro, la mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate nelle sentenze di merito e l'infortunio mortale occorso al lavoratore sono destituite di fondamento.
Benchè non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell'infortunio mortale, la Corte di merito ha offerto una logica spiegazione in ordine alle cause del decesso, mettendo in rilievo, sulla base degli elementi acquisiti, come le lesioni accertate sul lavoratore fossero compatibili con la circostanza che il corpo del lavoratore sia stato travolto da un albero tagliato, che lo colpì dapprima all'ovoide cranico e dopo lo schiacciò.
Prendendo le mosse da tale causa ha evidenziato, come aveva già fatto il primo giudice, che il datore di lavoro aveva incaricato della rischiosa operazione di disboscamento un lavoratore inesperto e assolutamente non formato. L'operazione, peraltro, doveva svolgersi con una motosega in luogo isolato, lontano dagli altri dipendenti che avrebbero potuto supportare la vittima nel compimento dell'attività.
Si legge in motivazione che le scarne informazioni ricevute dal lavoratore circa le modalità operative del taglio degli alberi erano state del tutto inadeguate: i momenti formativi erano consistiti nella lettura di alcuni documenti in materia di sicurezza. Non si era tenuto conto della difficoltà di comprensione della lingua italiana del dipendente, confermata dal teste N., e delle sue particolari condizioni fisiche, essendo egli privo di alcune falangi ad una mano in conseguenza di un precedente infortunio.
Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il S.P.D. a desistere dall'adibire il lavoratore al compimento di tale attività, ponendosi come antecedente causale dell'infortunio.
Il profilo dell'inadeguata formazione del lavoratore assume carattere dl centralità nella motivazione delta sentenza impugnata. Ivi si sostiene che l'aspetto della formazione dell'operaio non poteva essere affidato, in modo generico ed approssimativo, alla lettura di documentazione neppure tradotta nella lingua compresa dal lavoratore.
Lo sviluppo di tali premesse ha consentito ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore, evenienza da escludersi nel presente caso.
L'assunto dei giudici di merito è corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità.
E' orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando Il comportamento del lavoratore presenti caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore del soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto.. (tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore dì lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421 ).
3. I motivi di doglianza non si confrontano realmente con le argomentazioni contenute in sentenza. Il fatto di avere dotato il lavoratore del casco protettivo e di altri dispositivi di sicurezza non è circostanza idonea ad escludere i profili di colpa evidenziati in sentenza: l'aspetto dirimente della mancata formazione del lavoratore non è lambito dalle osservazioni avverse della difesa e l'asserita abnormità del comportamento del lavoratore è predicata in modo del tutto generico.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze che fanno leva sul travisamento della prova in ordine alla presenza sul luogo dei fatti della scala, da cui, secondo l'ipotesi ventilata dalla difesa, sarebbe precipitata la vittima.
Il vizio dedotto, per potere avere rilievo, deve essere dotato di carattere di decisività (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01). La difesa non spiega come l'omessa valutazione in ordine all'asserita esistenza in loco di una scala, peraltro neppure documentata, abbia avuto carattere decisivo ai fini della disarticolazione dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Anche ammettendo una diversa dinamica dell'infortunio, come osservato nella sentenza del Tribunale, rimangono invariati gli apprezzamenti espressi dai giudici di merito
In ordine ai profili di colpa individuati a carico del ricorrente.
4. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione. Il ricorso è rigettato nel resto.



P.Q.M.




Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per precrizione ed elimina il relativo aumento di pena, ex art. 81 cpv. c.p. di mesi due di reclusione. Ridetermina, per l'effetto, la pena, in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
In Roma, così deciso il 13 maggio 2021


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