Cassazione Penale, Sez. 4, 07 febbraio 2022, n. 4161 - Ustioni durante l'utilizzo di una caldaia. Omessa vigilanza sull'instaurazione di prassi pericolose

2022

Fatto



l. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di I.G.R. e I.A. alla pena di anni 1 di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita Inail, definitivamente liquidato in euro 115.953,53, oltre ad intessi e rivalutazione, per il reato di cui all'art. 590 cod.pen. (per avere concorso a cagionare, in data 17 marzo 2008, I.A., in qualità di socio responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi e titolare della patente per la conduzione dell'impianto a vapore, ed I.G.R., in qualità di legale rappresentante della I. B. s.n.c., lesioni gravissime al dipendente S.M. - consistenti in sfregio del viso e ustioni di 2° grado diffuse - con colpa consistita nella violazione degli artt. 27 r.d. del 12 maggio 1927, n. 824, 4, comma 5, lett. e) e 35, comma 5, lett. a) del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e nella imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la vittima veniva addetta all'uso di una caldaia, pur essendo priva del relativo certificato di abilitazione, e, in base alle istruzioni di I.A., poneva in essere una operazione pericolosa, non inserita nel documento di valutazione dei rischi, e, cioè riscaldava, con un cannello a gas con fiamma libera, le tubazioni contenti l'olio, da cui si verificava, a causa del parziale svitamento di una giunzione filettata posta sul riscaldatore, una perdita, che innescava l'accensione).
2. Avverso tale sentenza del 16 maggio 2014, il cui estratto è stato notificato agli imputati contumaci in data 10 aprile 2020, gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione.
3. I.A. ha dedotto: 1) il vizio di motivazione relativamente alla valutazione delle prove, essendo stata fondata la sua responsabilità esclusivamente sulla deposizione della persona offesa (che ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di accendere la caldaia, utilizzando la fiamma libera per il riscaldamento dei tubi ed in assenza di altri, proprio dal ricorrente), senza, tuttavia, una precisa verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni, che non è stata confermata neppure dal fratello S.P. (il quale ha riferito di non aver mai visto la vittima procedere all'accensione delle caldaie e di non sapere di tali mansioni); 2) la violazione dell'art. 41, secondo comma, cod.pen. ed il vizio di motivazione sul punto, essendo stato l'evento determinato unicamente dalla condotta imprudente ed abnorme del lavoratore, il quale, pur consapevole della rottura del tubo, contenente un combustibile, procedeva ugualmente ad avvicinarvi la fiamma libera.
4. I.G.R. ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo, affermata nonostante la condotta imprudente ed abnorme del lavoratore, il quale, pur consapevole della rottura del tubo, contenente un combustibile, procedeva ugualmente ad avvicinarvi la fiamma libera, e nonostante la sua posizione di direzione solo amministrativa della società e la superfluità del documento di valutazione dei rischi, in considerazione del numero dei dipendenti, alla luce dell'art. 4, comma 11, d.lgs. n. 626 del 1994. Ad avviso della ricorrente, proprio in considerazione del suo ruolo e della sua estraneità alle mansioni espletate dal dipendente, le eventuali condotte di I.A. e del lavoratore interromperebbero ogni nesso causale tra il proprio comportamento e l'evento ed escluderebbero conseguentemente la sua colpa. Ha, inoltre, sottolineato di aver predisposto tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza del luogo di lavoro, di aver designato un r.s.p.p.; di non poter neppure prevedere una operazione così rischiosa come quella posta in essere e di non potere essere ritenuta responsabile per omessa vigilanza, avendo il dipendente agito fuori dall'orario di lavoro, al di fuori di una prassi conosciuta in azienda.
5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.


Diritto


l. Il ricorso di I.A. è inammissibile.
Il primo motivo, con cui si è denunciata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria affermata responsabilità penale, è manifestamente infondato, oltre che a-specifico. Il ricorrente ha lamentato che la prova della propria colpevolezza sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza un'attenta verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità estrinseca delle sue affermazioni. In proposito deve ricordarsi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni , o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (da ultimo, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Nel caso di specie, nel ricorso non si è denunciata alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. Invero il ricorrente non si è neppure confrontato con le esaustive e coerenti argomentazioni sviluppate dal giudice di merito, il quale ha ragionevolmente osservato che l'esecuzione dell'operazione, da parte della vittima, dimostra precise conoscenze (non solo su come andasse fatta, ma anche su quando dovesse essere effettuata - più precisamente dopo un consistente periodo di fermo della caldaia ed in periodo invernale e, difatti, il sinistro si è verificato in un lunedì d'inverno, dopo la pausa degli impianti nel fine-settimana), desumendo proprio da ciò la veridicità delle dichiarazioni di S.M. circa le istruzioni ricevute da I.A. e l'implausibilità della tesi, sostenuta dagli imputati, del gesto spontaneo ed inconsulto del lavoratore. Parimenti, in modo puntuale e del tutto logico, nella sentenza impugnata si è evidenziata la irrilevanza probatoria delle deposizioni testimoniali invocate dalla difesa degli imputati, le quali non risultano, comunque, idonee ad escludere che la vittima fosse stata istruita da I.A. circa la manovra da eseguire per l'accensione della caldaia ed incaricato di eseguirla. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).
La seconda censura, avente ad oggetto la violazione dell'art. 41 cod.pen. ed il vizio di motivazione sul punto, si fonda su una circostanza che non risulta dedotta in appello, a fondamento dell'asserita abnormità della condotta del lavoratore, e, cioè, sulla consapevolezza, da parte del lavoratore, della rottura del tubo prima ancora dell'inizio dello svolgimento dell'operazione. Il motivo è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto introduce una questione nuova, non rilevabile di ufficio, che, peraltro, non è stata dedotta in modo auto-sufficiente, in quanto non si è indicata con precisione la sede processuale in cui la circostanza sarebbe stata accertata (da p. 2 della sentenza impugnata risulta, invece, che la vittima non si avvide che una giunzione filettate, posta sul preriscaldatore immediatamente a monte del bruciatore, era parzialmente svitata e che, quindi, lasciava uscire il combustibile). Solo per completezza deve sottolinearsi, peraltro, che la consapevolezza, da parte del lavoratore, della pericolosità dell'operazione non si traduce nell'abnormità della condotta, rientrante, comunque, nelle mansioni riconducibili al ciclo produttivo e svolta secondo le istruzioni del superiore. Difatti, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo Antonio, Rv. 281748 - 01).
2. Pure il ricorso di I.G.R., che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile.
In primo luogo va ripetuto quanto già rilevato rispetto al ricorrente I.A. relativamente a quella parte del ricorso in cui la ricorrente insiste nel sostenere la abnormità della condotta del lavoratore in considerazione della asserita conoscenza, da parte sua, della rottura del tubo prima ancora dell'inizio dello svolgimento dell'operazione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto introduce una questione nuova, non rilevabile di ufficio, che, peraltro, non è stata dedotta in modo auto-sufficiente, in quanto non si è indicata con precisione la sede processuale in cui la circostanza de qua sarebbe stata accertata (da p. 2 della sentenza impugnata risulta, invece, che la vittima non si avvide che una giunzione filettate, posta sul preriscaldatore immediatamente a monte del bruciatore, era parzialmente svitata e che, quindi, lasciava uscire il combustibile). Solo per completezza deve sottolinearsi, peraltro, che la consapevolezza, da parte del lavoratore, della pericolosità dell'operazione non si traduce nell'abnormità della condotta, rientrante, comunque, nelle mansioni riconducibili al ciclo produttivo e svolta secondo le istruzioni del superiore. Difatti, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Viga Antonio, Rv. 281748 - 01). Neppure assume rilevanza la circostanza che l'operazione sia stata svolta poco prima dell'inizio dell'orario di lavoro, in quanto, comunque, il breve scarto temporale rispetto all'inizio del turno la rende riconducibile alla prestazione lavorativa.
Per quanto concerne le altre doglianze, va rilevato che la ricorrente non si è affatto soffermata sulla argomentazione dei giudici di merito, i quali hanno affermato la sua posizione di garanzia in considerazione della assenza di una valida delega avente ad oggetto i suoi obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza. Del resto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha una funzione meramente consultiva, sicché non assume su di sé, in assenza di una specifica delega, i compiti del datore di lavoro.
Per completezza, occorre, infine, ricordare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Zanetti, Rv. 281174 - 01; nello stesso senso relativamente alla disciplina precedente, v. Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344 - 01, secondo cui, in tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche). La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, ritenendo la datrice di lavoro responsabile per l'omessa vigilanza sull'instaurazione di prassi pericolose (consistenti sia nel consentire l'accensione della caldaia a lavoratori non muniti della relativa abilitazione sia nell'usare una tecnica palesemente pericolosa), che sono state accertate nel giudizio di merito, in modo congruo, in base alla deposizione di S.M..
4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° febbraio 2022


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