Cassazione Penale, Sez. 3, 08 gennaio 2021, n. 387 - Mancato invio del lavoratore alla visita medica. Condizione di procedibilità dell'azione penale

2021

1. Con sentenza del 14 ottobre 2019 il Tribunale di Isernia ha condannato F.M., quale titolare dell'omonima ditta individuale, alla pena di Euro duemila di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. g) e art. 55, comma 5, lett. e), stante il mancato invio di lavoratore alla visita medica.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente ha eccepito l'assenza di condizione di procedibilità a norma del D.Lgs. n. 794 del 1994, artt. 20 e 21 (ndr. D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e 21), attesa la mancata previa notifica del processo verbale di constatazione dell'illecito, al fine di dare corso alla definizione in sede amministrativa.

2.2. Col secondo motivo, allegando violazione di legge e vizio motivazionale, la ricorrente ha dedotto che non era stata raggiunta la prova dell'avvenuta consegna del verbale di contestazione all'interessata, invero consegnato a mani di D.F.F., l'unico presente nei luoghi al momento dell'arrivo del personale dell'Ispettorato del lavoro.

Detta mancata o insufficiente notifica del verbale aveva reso impossibile il verificarsi della condizione di procedibilità dell'azione penale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.



Diritto


4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Vero è, infatti, che il verbale di causa avanti al Tribunale isernino ha dato conto delle conclusioni della difesa, che appunto aveva eccepito la carenza delle condizioni di procedibilità, ed alla cui trattazione ha dedicato pressochè integralmente il ricorso.

Al contrario la sentenza impugnata si è invece limitata ad affermare la responsabilità dell'imputata per il reato contravvenzionale contestatole nella qualità di datrice di lavoro, ma senza rispondere in alcun modo all'istanza difensiva invero formalizzata nelle conclusioni.

5. Va da sè, quindi, che la pronuncia censurata deve essere annullata con rinvio al primo Giudice, peraltro in diversa composizione personale, al fine di procedere a nuovo giudizio e di emendare il vizio decisionale evidenziato.



P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021


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