Regola tecnica Prevenzione incendi per attività di ufficio

La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi

La presente pubblicazione è il risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024

Come per la precedente collana di Quaderni tecnici, inerenti le Sezioni S ed M del Codice, citata nell’introduzione, anche stavolta s’intende utilizzare la metodologia del caso studio, usualmente adottata nel campo della ricerca empirica come strumento che ha la funzione di approfondimento di una questione.
Nello specifico, si ritiene possa favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice,nell’ambito dell’utilizzo della Sezione V, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali.
Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale si intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.
L’obiettivo specifico del ricorso al caso studio, quindi, non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire al lettore strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco,
finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative
conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).
Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).
In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo
sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate.


Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:

V.4 Uffici

V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
V.6 Autorimesse
V.7 Attività scolastiche
V.8 Attività commerciali
V.9 Asili nido
V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
V.11 Strutture sanitarie
V.12 Altre attività in edifici tutelati
V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
V.14 Edifici di civile abitazione

In definitiva, risultano, ad oggi, 491 le attività soggette comprese nel citato allegato I di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice rappresenta l'unico riferimento progettuale possibile.

Indice del Volume Prevenzione incendi per attività di ufficio

Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività uffici - la normativa applicabile
Il d.m. 22 febbraio 2006
La Regola Tecnica Verticale V.4
Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il d.m. 22 febbraio 2006
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
Ubicazione
Generalità
Accesso all’area
Separazioni - comunicazioni
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione
Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Numero delle uscite
Larghezza delle vie di uscita
Lunghezza delle vie di uscita
Porte
Scale
Impianti di sollevamento
Aerazione
Attività accessorie
Locali per riunioni e trattenimenti
Archivi e depositi
Autorimesse
Servizi tecnologici
Impianti di condizionamento e ventilazione
Impianti elettrici
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Impianti di estinzione incendi
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità
Sistema di allarme
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzione alternativa
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete idranti
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
(par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4)
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.9)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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