PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 PISCINE

Linee guida protocollo Covid-19 delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative  

1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.


2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.


3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione.
Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si e' ritenuto piu' utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.


4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.


5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente piu' restrittivi, purche' nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorita' locali.


6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilita' di nuove ondate dell'epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.
Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.
Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale e' in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilita' che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Principi di carattere generale.
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:


Informazione.
Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.


Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici.
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.


Aerazione.
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate  ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia cons entito l’uso natatorio.  Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione  e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività  natatoria,  alle quali tro va applicazione, limitatamente  all’indice di affollamento,  quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.
 
▪      Predisporre   una   adeguata    informazione    sulle   misure   di   prevenzione.   I   frequentatori   devono   rispettare rigorosamente le indicazioni impartite  dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica,  incentivando  la  divulgazione  dei  messaggi   attraverso  monitor  e/o  maxi -schermi,  per  facilitare  la gestione dei flussi e la sensibilizzazione  riguardo i comportamenti,  mediante adeguata  segnaletica.
 
▪      Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 
▪      Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni,  eventi, feste e intrattenimenti.
 
▪      Redigere un programma  delle attività  il più possibile  pianificato  in modo  da dissuadere  eventuali  condizioni  di aggregazioni   e da  regolamentare   i  flussi  degli  spazi  di  attesa  e  nelle  varie  aree  per  favorire  il  rispetto  del distanziamento  sociale di almeno 1 metro, ad ecc ezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette   al  distanziamento   interpersonale;  detto  ultimo   aspetto   afferisce  alla  responsabilità   individuale.  Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
 
▪      Privilegiare l’accesso agli impianti  tramite  prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14
giorni.
 
▪      Organizzare  gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi  e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
(ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
 
▪      Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli  appositi   armadietti;   si  raccomanda  di  non  consentire  l’uso  promiscuo  degli  armadietti   e  di  mettere  a disposizione  sacchetti per riporre i propri effetti personali.
 
▪   Dotare  l’impianto/struttura   di  dispenser  con  prodotti  igienizzanti   per  l’igiene  delle  mani  dei frequentatori/clienti/ospiti  in punti ben visibili all’entrata,  preveden do l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
 
▪      La densità di affollamento  in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.  Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento  tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una  superficie di almeno  10 m2  per  ogni  ombrellone;  tr a  le attrezzature  (lettini,  sedie  a sdraio),  quando  non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione,  a calcolare e a gestire le entrate dei frequen tatori nell’impianto  in base agli indici sopra riportati.
 
▪      Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti  dell’acqua
e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato  ≤ 0,40 mg/l; pH
6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestiv amente  essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità,  come pure nell’approssimarsi  del valore al limite tabellare.
 
▪     Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione  delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri  di cui alla tabella A dell’allegato  1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta  l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
 
▪      Si rammentano  le consuete norme  di sicurezza igienica in acqua di pisci na: prima di entrare nell’acqua  di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata  su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato  sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi .
 
▪      Regolare  e frequente pulizia e disinfezione  delle aree comuni, spogliatoi,  cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature  (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature  galleggianti,  natanti  etc.).
 
▪      Favorire il ricambio  d’aria negli ambienti  interni. In ragione dell’affollamento   e del tempo  di permanenza  degli occupanti,  dovrà essere verificata  l’efficacia degli impianti  al fine di garantire  l’adeguatezza  delle portate  di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento  deve es sere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti  di condizionamento,  è obbligatorio,  se tecnicamente  possibile, escludere totalmente  la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ric ambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,  e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione  adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata  la capacità filtrante  del ri circolo, sostituendo  i filtri esistenti  con filtri di classe  superiore, garantendo  il mantenimento   delle portate.  Nei servizi igienici va mantenuto  in funzione continuata  l’estrattore  d’aria.
 
▪      Le attrezzature  come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni  etc. vanno  disinfettati  ad ogni cambio  di persona o nucleo famigliare. Diversamente  la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorre nte.
 
▪      Le  piscine  finalizzate  a gioco  acquatico  in virtù  della necessità  di  contrastare  la  diffusione  del virus,  vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando  il distanziamento  sociale, l’indicatore di affollamento  in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
 
▪      Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite  in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente  vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso  clienti, alle altre attività  presenti etc.
 
▪      Si raccomanda ai genitori/accompagnatori  di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamen to e delle norme igienico-comportamentali  compatibilmente  con il loro grado di autonomia  e l’età degli stessi.
 
▪      Le vasche che non consentono il rispetto  delle indicazioni  suesposte  per inefficacia  dei trattamenti  (es, piscine gonfiabili),  mantenimento   del disinfettante   cloro attivo  libero, o le distanze  devono  essere interdette  all’uso . Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio  nei confronti delle vasche per bambini.
 
▪      Tutte  le misure  dovranno  essere integrate  nel documento  di autocontrollo  in un  apposito  allegato  aggiuntiv o
dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
 
▪      Per  quanto  riguarda  le  piscine  alimentate   ad  acqua  di  mare,  ove  previsto,  mantenere   la  concentrazione  di disinfettante  nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa,  attivare  i trattamenti  fisici ai limiti superiori della portata o il massimo  ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima  della captazione.

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Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


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