PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Linee guida protocollo Covid-19 delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative  

1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.


2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.


3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione.
Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si e' ritenuto piu' utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.


4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.


5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente piu' restrittivi, purche' nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorita' locali.


6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilita' di nuove ondate dell'epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.
Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.
Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale e' in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilita' che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Principi di carattere generale.
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:


Informazione.
Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.


Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici.
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.


Aerazione.
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.


Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture gia' adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia' descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Indicazioni di carattere generale.
Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione.
Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere.
Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco).
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche' l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. Per tutti i trattamenti personali e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro se non e' indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire igienizzazione di superfici e ambienti, con particolareattenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
Per l'utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio d'aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.


Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.

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