Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza  Versione 1.0/2018


Il presente documento, elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico, di cui alla. D.G.R. 20 dicembre 2013 - n. X/1104 Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle imprese uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le linee guida sono rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.   

Ai sensi dell’allegato I del REACH (par. 0.7) uno SE è l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente.  Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l’uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall’articolo 37 par. 4 del REACH. Si sottolinea che il rispetto degli scenari di esposizione non esonera dall’ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi. Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati forniti, così come prescritto dall’articolo 34 del REACH. Gli SE costituiscono un estratto della relazione sulla sicurezza chimica (CSR, Chemical Safety Report), che il dichiarante elabora nel processo di registrazione della sostanza. Gli scenari di esposizione contengono le informazioni prescritte dall‘allegato I del Regolamento REACH. Relativamente al formato, il Regolamento REACH non prevede una struttura standard obbligatoria per lo scenario espositivo.  Il documento permette di controllare gli scenari di esposizione in termini di completezza e coerenza con la SDS. Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. Nella colonna “Commenti/Riferimenti normativi“ sono riportate le disposizioni previste dal regolamento Reach (in celle a doppio bordo) e le raccomandazioni presenti nelle linee guida dell‘ECHA. Con il simbolo “ ” sono riportate alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per tali verifiche può essere necessario l’accesso al sito internet dell’ECHA o, nel caso degli ispettori, al Portal Dashboard-NEA (Portal Dashboard for National Enforcement Authorities).  

QUANDO DEVE ESSERE FORNITO UNO SCENARIO DI ESPOSIZIONE DI UNA SOSTANZA Ai sensi dell'articolo 14 e dell‘articolo 62 del Regolamento REACH la fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una SDS è obbligatoria per una sostanza che:  a) è stata registrata per una fascia di tonnellaggio ≥ 10 t/anno e b) che risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP (ad eccezione di specifiche classi di pericolo riportate nella colonna “Commenti/riferimenti normativi” a pag. 3) o che è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato 13 del REACH. Gli scenari di esposizione non sono previsti per sostanze non soggette a registrazione o che non richiedono un relazione sulla sicurezza chimica. La fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una SDS non è quindi prevista:  
 per le sostanze registrate come intermedi isolati in sito o intermedi isolati e trasportati; 
 per le sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e sviluppo, anche se le sostanze sono prodotte/importate in quantitativi ≥ 10 t/anno; 
 quando l'uso specifico della sostanza è già disciplinata da legislazione più specifica (ad esempio biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici); 
 se la sostanza è un polimero in quanto esentato da registrazione; 
 se la sostanza è ELINCS o NONS (ovvero notificata in base alla Dir.67/548/CEE e inserita nella lista europea delle sostanze chimiche notificate) a meno che non venga effettuato l’aggiornamento del dossier di registrazione ad esempio aggiornamento della fascia di tonnellaggio superiore a 10 t/anno. Inoltre ai sensi dell‘articolo 14 par.5 del REACH, non sono previsti scenari di esposizione relativi ai rischi che comportano per la salute umana i seguenti usi finali: 
 uso in materiali a contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;  
 uso in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 76/768/CEE

Decreto n. 10838 del 25.07.2018

Linee guida per la verifica SE di una sostanza Reg. REACH



Fonte: Regione Lombardia


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