Dispositivi di Protezione Individuale incendi boschivi
Definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare per le operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio.
Determinazione - numero G09342 del 28/07/2015
in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, i requisiti, la normativa di riferimento, le caratteristiche prestazionali, e le certificazioni obbligatorie che i dispositivi di protezione individuale - DPI utilizzati dai volontari di Protezione Civile dovranno possedere per il compito di “prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia” relativamente allo “scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia”, come rappresentato nell’Allegato A;
DI DEFINIRE le caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio, come raffigurato nell’Allegato B e sulla fattispecie del modello di rappresentanza bicolore giallo-blu già in dotazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio.
Il personale che interviene nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite, abrasioni, malori, danni all’apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi, morsi di animali e punture d’insetti.
Risulta quindi assolutamente necessario che tutti gli operatori debbano essere dotati di specifica preparazione professionale, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
L’equipaggiamento individuale deve proteggere il personale che opera in attività di antincendio boschivo da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione, evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e consentire nello stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica. L’equipaggiamento deve altresì consentire lo svolgimento dell’attività propria dell’operatore.
I D.P.I. non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione.
L’equipaggiamento individuale degli operatori A.I.B. è costituito da un insieme di D.P.I. (tuta, casco, occhiali, visiera, guanti e scarpe) destinati a proteggere dai rischi che possono verificarsi durante le operazioni di spegnimento incendi.
I DPI necessari e obbligatori per la protezione dei volontari di Protezione Civile negli interventi di antincendio boschivo sono:
1. Casco
2. Completo giacca e pantalone
3. Guanti
4. Scarpe
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Testo dell'atto n.G09342 del 28/07/2015 (pdf 258,57KB)
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