Dal 1° luglio 2017 obbligo defibrillatori per le attività sportive non agonistiche
Defibrillatori e sport
Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo.
Generalmente, un defibrillatore è composto da due elettrodi che devono essere posizionati sul torace del paziente (uno a destra e uno a sinistra del cuore ) e da una parte centrale dedicata all’analisi dei dati da essi trasmessi.
Dal 1° luglio è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi:Il 1 luglio 2017 è entrato in vigore l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche (Decreto 26 giugno 2017), dopo varie proroghe al Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
Il Decreto 24 aprile 2013 ha disposto (articolo 5, comma 5) l’obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all’utilizzo dei defibrillatori:
deve essere presente personale formato e pronto a intervenire;
il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Mentre per i professionisti l'obbligo entra in vigore come previsto, con il Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di “Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” (16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016), si è ritenuto di disporre il differimento del termine previsto (20 gennaio 2016) di sei mesi per il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, .
Con Decreto 19 luglio 2016 il termine era stato prorogato di ulteriori 4 mesi e 10 giorni.Successivamente, l'obbligo era stato sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 così come previsto all'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.
Con il Decreto 26 giugno 2017 sono chiariti alcuni aspetti attuativi e l'obbligo è entrato così in vigore il 1 luglio 2017 anche per le società dilettantistiche:
ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita
gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni)
sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo
sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni
sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A
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