D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale
Parlando di DPI si deve partire dalla sua definizione: per DPI si intende qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
E’ quindi indispensabile che le attrezzature in oggetto abbiano una funzione specifica in materia della protezione della salute e della sicurezza del lavoratore.
Quali sono i principali problemi che solitamente emergono durante l’uso dei DPI?
1. Mancata messa a disposizione
2. Mancato utilizzo e omessa vigilanza
3. Dpi non idonei
Dove interviene il medico competente? Proviamo a vedere cosa ci dice il decreto su questi temi
1. Mancata messa a disposizione Il D.Lgs.81/08 nell’art.18 intitolato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” al comma 1 lettera d precisa che il Datore di Lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale……” La giurisprudenza ha individuato tra i responsabili dell’obbligo chi è dotato di poteri decisionali e di spesa
2. Mancato utilizzo o omessa vigilanza Per quanto riguarda il mancato utilizzo dei DPI quando i medesimi sono stati messi a disposizione dal Datore di lavoro deve essere preso in considerazione l’art. 20 intitolato “Obblighi dei lavoratori” dove al punto 2 si legge che i lavoratori devono in particolare “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” (lettera b), “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza” (lettera c) e “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” (lettera d); Il già citato art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” alla lettera f precisa che egli deve “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; Sul tema del mancato utilizzo ed omessa vigilanza viene reso corresponsabile il preposto nell’art 19 “Obblighi del preposto” in quanto nella lettera a chiarisce che il preposto deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; Dunque si può concludere che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene e sicurezza Per adempiere a tale obbligo, anche mediante opportuni mirati controlli, il datore di lavoro deve usare tutta l’autorità di cui è investito, adottando, se necessario, provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi, fino a giungere, nei casi più gravi, alla misura del licenziamento per giusta causa (Sentenza Cassazione n. 18615 del 5 agosto 2013 – Ricorrente e controricorrente) Quindi sui primi 2 punti (messa a disposizione e utilizzo/vigilanza) RSPP e MC non entrano in gioco e dunque il medico competente può limitarsi a sensibilizzare e consigliare l’utilizzo dei DPI
DPI non idonei Sulla scelta di idonei DPI si può sottolineare come nell’art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” al Comma 1 lettera d precisa che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”. Ma chi stabilisce, dove, se e quando i DPI sono necessari e idonei? L’art.77 dedicato alla scelta dei DPI parla nuovamente di “Obblighi del datore di lavoro” che nel punto uno precisa che “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi” (lettera a), “individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI” (lettera b), “valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato” (lettera c) e “aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione” (lettera d). L’articolo al punto 2 precisa ancora che “Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: entità del rischio (lettera a), frequenza dell’esposizione al rischio (lettera b), caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore (lettera c), prestazioni del DPI (lettera d). Quindi è il Datore di Lavoro che, nella valutazione dei rischi, deve identificare i DPI IDONEI e lo deve fare considerando il DVR come Documento di riferimento e NON come “pratica nel cassetto”. Dovendo dunque il medico competente collaborare col datore di lavoro alla valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08 Art.77 - Modalità di effettuazione della valutazione rischi). Si raccomanda ai medici competenti di non dimentica che prima di decidere di usare un DPI deve essere valutato se è soddisfatto quanto previsto dall’articolo 15 – “Misure generali di tutela” quando specifica col comma 1 che deve prima essere effettuata “la riduzione dei rischi alla fonte” (lettera e) e che “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” (lettera i).
Si ricorda poi che i DPI devono: Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/’92 (marchio CE di conformità); Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità; Devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi Devono rispettare i principi di ergonomia Devono avere livelli di protezione quanto possibile elevati Le classi di protezione devono essere adeguate ai diversi livelli di rischio Vi deve essere assenza dei rischi e altri fattori di disturbo “autogeni” I materiali sostitutivi devono essere appropriati La superficie di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore deve essere adeguata Non devono esserci ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore Il confort ed efficacia devono essere elevati Devono avere leggerezza e solidità di costruzione La marcature di conformità deve essere CE Marcatura CE di un DPI: contraffazione marchio CE Come si differenzia la marcatura CE dal simbolo Chine Export? Come si vede dalle figure il marchio CE ha una costruzione ben precisa che definisce in modo geometrico i rapporti tra le due lettere
Vanno poi fatte alcune precisazioni con alcune domande: Cosa vuol dire che un DPI è marcato CE? La marcatura “CE” è sinonimo di sicurezza? Un DPI CE protegge sicuramente il lavoratore? Si ricorda che il simbolo CE viene posto sui DPI quando i medesimi rispondono ad un criterio di sicurezza e pertanto devono sempre essere attentamente lette le indicazioni del costruttore per capire se i medesimi ci proteggono effettivamente dal rischio che è stato individuato (ad esempio un guanto può essere marchiato CE se rispetta la normative CE delle taglie e non avere di fatto altra caratteristica protettiva) I DPI sono suddivisi in quattro categorie 1. Classe o categoria “O” DPI progettati e fabbricati per le forze armate e per uso privato DPI per il salvataggio di persone imbarcate Prodotti regolamentati da altre Direttive Specifiche 2. Classe o categoria “I” DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (cappelli, occhiali, guanti,…) 3. Classe o categoria “II” DPI che non rientrano nelle altre due categorie (tutti i DPI che proteggono l’udito) Classe o categoria “III” DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Questi DPI devono essere utilizzati nei casi in cui non è possibile percepire tempestivamente il verificarsi istantaneo di effetti lesivi. (apparecchi filtranti, DPI per cadute dall’alto, isolanti…)
Fonte: Medico Competente Journal - 1/2016
Autore: Gino Barral, ANMA Piemonte
DPI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
La protezione delle mani è affidata a DPI (guanti) con caratteristiche idonee al tipo di rischio da cui ci si deve proteggere. Ad esempio:
• guanti in plastica. Utilizzo: manipolazioni con prodotti chimici. Materiale: impermeabili e resistenti (PVC
o NBR).
• guanti in gomma. Utilizzo: manipolazioni con materiali taglienti e/o scivolosi
• guanti in cuoio (pelle). Utilizzo: manipolazioni con materiali taglienti e/o scivolosi
• guanti dielettrici. Utilizzo: protezione contro la corrente elettrica. Materiale: isolante
DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
La loro funzione principale è quella della protezione del capo dalla caduta di oggetti e soprattutto dagli
urti.
È obbligatorio usare il casco ogni volta che sussistono pericoli di offesa del capo.
Essendo difficile escludere con certezza l’esistenza di situazioni di pericolo di lesioni al capo, è consiglia- bile fare uso continuo del casco.
Quando si lavora sotto l’azione prolungata del sole bisogna fare uso di un adatto copricapo, per evitare colpi di sole.
Alcuni elmetti sono già predisposti per accogliere altri DPI di cui si presentasse la necessità d’uso (visiere, schermi e otoprotettori)
Il casco deve avere al suo interno particolari sostegni che lo mantengono distaccato dal capo in modo da attutire l’eventuale urto.
Possono essere dotati di una cinghietta sottomento o di una stringinuca per evitarne la caduta. Sono, normalmente, forniti di fori laterali per areazione e fascette antisudore sulla fronte.
DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
I casi in cui debbono essere usati i dispositivi di protezione degli occhi sono:
• rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, corpi incandescenti e metalli fusi)
• rischi ottici (raggi nocivi derivanti dalla saldatura o taglio alla fiamma oppure elettrica)
• rischi chimici (gas, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche)
Possono avere alcune caratteristiche protettive:
• Urto a bassa energia (45 m/sec)
• Urto a media energia (120 m/sec)
• Urto ad elevata energia (190 m/sec)
• Resistenza della superficie al danneggiamento di particelle fini (antigraffio)
• Resistenza all’appannamento
E se ho gli occhiali da vista?
• schermi facciali (ovviamente anche per attività con rischi di spruzzi/schizzi, rischi al viso)
• occhiali che coprono gli occhiali
Ci sono specifiche protezioni per le operazioni di saldatura. Non tutti sanno che le maschere per la salda- tura devono avere caratteristiche diverse a seconda del tipo di saldatura.
DPI PER LA PROTEZIONE VIE AEREE
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a
disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente ac- cessibile e noto al personale.
E’ necessario indossare i DPI in una zona non contaminata seguendo scrupolosamente le avvertenze d’uso del costruttore.
L’uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie è sconsigliato nel caso in cui il lavoratore sia affetto da asma, allergie o pressione sanguigna.
Vi sono tre tipi principali di protezioni:
• FACCIALE FILTRANTE
E’ costituito interamente o prevalentemente da materiale filtrante, è dotato di stringinaso e elastico rego- labile.
Deve essere mantenuto integro, ogni manomissione può compromettere la sua efficacia
Alcuni modelli filtranti, definiti “specifici”, trattengono, oltre al materiale particellare, anche vapori (organici o acidi).
• MASCHERE O SEMIMASCHERE A FILTRO
Rendono l’aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che possono essere sostituiti quando sono sporchi.
Il tipo di filtro da utilizzare va scelto in funzione degli agenti dai quali ci si deve proteggere; le sostanze pe- ricolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull’etichetta.
Nell’utilizzazione dei filtri è necessario controllare che:
- non siano scaduti
- la confezione non risulti alterata
• AUTORESPIRATORI
Sono apparecchi di respirazione con riserva autonoma di ossigeno o aria in bombole. Devono essere utilizzati da personale addestrato.
Il loro impiego è limitato nel tempo dalla capacità delle bombole e dallo sforzo dell’operatore,
Devono essere ispezionati prima e dopo l’uso e l’aria di ricarica deve essere esente da sostanze inquinanti.
DPI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
LSono tutte marcate CE, sono tutte “scarpe di sicurezza”:
• Calzature di sicurezza (200 J) EN 344 EN 345
• Calzature di protezione (100 J) EN 344 EN 346
• Calzature da lavoro (0 J) EN 344 EN 347
DPI PER LA PROTEZIONE DAI RUMORI
Gli otoprotettori si dividono in cuffie e inserti auricolari. Vi sono poi diversi modelli di inserti auricolari. Ogni tipologia di otoprotettore ha una sua specifica protezione dall’udito e il loro grado di protezione deve sem- pre essere conforme a quello indicato nella valutazione dei rischi.
Si ricorda che gli inserti auricolari spesso trovano controindicazione in caso di perforazione timpanica, eczema del meato acustico esterno oppure nel caso della presenza di tappo di cerume.
ALTRE NOTE SUI DPI
Non esistono DPI buoni e altri no, esistono DPI adatti ai rischi da prevenire e altri no
Si può usare la cintura di stazionamento nei lavori in quota?
I mezzi di protezione contro la caduta sono necessari per i lavoratori esposti ai pericoli di caduta dall’alto e entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi cisterne e simili.
Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle misure delle persone che le utilizzeranno, non dovranno stringere eccessivamente e neppure essere troppo larghe.
La cintura di sicurezza deve essere sempre ancorata a parti stabili e di buona tenuta.
Scadenza DPI
• Alcuni DPI, per le loro caratteristiche possono avere una “scadenza”:
• accertare l’eventuale scadenza e/o durata prevista
• rendere facilmente verificabile e/o controllabile la data di scadenza
Uso personale dei DPI
• Spesso si rileva un utilizzo non personale dei DPI, si ricorda che il datore di lavoro deve destinare ogni
DPI ad un uso personale
• Nel caso di circostanze che richiedono l’uso dello stesso DPI da parte di più lavoratori adottare misure adeguate per evitare rischi igienico sanitari
Fonte: Medico Competente Journal - 2/2016
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