Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2020, n. 3184 - Infortunio dell'addetto a carico e scarico di "roller". Banchina priva di protezione ma nessuna responsabilità del dirigente con delega se non ha autonomia decisionale e di spesa

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

Fatto

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio ordinario, dal Tribunale di Firenze che ha ritenuto A.R. responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. perché, quale dirigente con delega agli "interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti" per il Centro Meccanizzazione Postale (CMP) di Sesto Fiorentino delle POSTE ITALIANE Spa, cagionava al dipendente M.C. lesioni personali gravi, consistenti in frattura pluriframmentaria alla gamba destra guarita in 387 giorni.
2. Intorno alle 17 del 14/05/2012, M.C., all'epoca dipendente delle POSTE ITALIANE, Impiegato nel reparto "ricevimento/invio", con la mansione di addetto allo scarico e al carico delle merci, si trovava sotto la pensilina in corrispondenza della banchina di carico e stava provvedendo al carico di "roller" (carrelli con struttura "a gabbia", contenenti plichi da recapitare) su un camion, quando, tirando all'indietro uno dei carrelli e non essendosi accorto della fine della banchina, cadeva all'indietro, finendo sul piazzale sottostante. Il carrello, bloccato dalle cinghie, non cadeva sul lavoratore ma ne investiva le gambe.
All'epoca dei fatti, l'imputato rivestiva l'incarico di responsabile dell'area Centro 1, con delega conferita per assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro alle disposizioni normative vigenti, con poteri di spesa nell'ambito del budget approvato annualmente dall'azienda.
3. I Giudici del merito hanno ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato e ravvisato nella violazione, da parte dell'imputato, degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, non avendo garantito che la banchina di carico fosse tale da assicurare i lavoratori dal rischio di caduta, in particolare non avendola dotata di barriere di protezione. Il primo Giudice aveva osservato che, indipendentemente dalla condotta non ortodossa della persona offesa, vi era un concreto rischio di caduta dal bordo della banchina, assai prossimo allo spazio di manovra a disposizione, in considerazione della configurazione dei luoghi, del tipo di manovra da compiere col carrello, del peso delle merci, della limitatezza dello spazio a disposizione. L'eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa l'imputato.
4. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultante dai verbali delle dichiarazioni testimoniali acquisite, con riferimento alla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra l'asserita violazione di regole cautelari e l'evento lesivo. La sentenza impugnata utilizza un unico dato probatorio, costituito dalle dichiarazioni del teste C., le quali non erano state affatto valutate dalla sentenza di primo grado e, comunque, erano state contraddette da altre dichiarazioni testimoniali quanto alla ricostruzione del fatto storico, del tutto diversa da quella ritenuta in sentenza. Nell'assumere quale unico riferimento probatorio la testimonianza del C., la Corte di appello considera la situazione che solitamente si verificava durante le operazioni di carico su quella banchina e non la reale situazione nel momento in cui l'infortunio si è verificato. La caduta del M.C., diversamente da quanto assume il teste C., si è verificata quando la banchina era ormai del tutto sgombra, visto che la persona offesa stava movimentando l'ultimo dei carrelli da caricare sui furgoni postali, circostanza confermata dal teste B.. Questi, nella sua deposizione, aveva evidenziato che la responsabilità ricadeva unicamente sul lavoratore infortunato che aveva sbagliato nell'andare indietro. Quanto all'affermazione resa dal teste C. secondo cui egli stesso ed altri colleghi avevano fatto presente al datore di lavoro, tramite i rappresentanti sindacali, il rischio, essa costituisce palese travisamento della prova da parte della Corte di appello giacché il C. non ha detto di aver portato all'attenzione del datore di lavoro la situazione di rischio né, in conseguenza, ha ricevuto dallo stesso l'invito ad usare la massima attenzione nel muoversi su quella banchina. Con il secondo motivo, si eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché degli artt. 63 e 64 e dell'Allegato IV, punti 1.3.13 e 1.3.14 del d.lgs. 81/2008, con riferimento all'individuazione dell'omessa installazione delle barriere protettive sui bordi della banchina quale causa dell'evento che si è verificato. Diversamente da quanto assunto nelle sentenze di merito, il combinato disposto dei punti 1.3.13 e 1.3.14 del d.lgs. 81/2008 prevede unicamente che le banchine di carico debbano "offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere", atteso che laddove il citato decreto reputi unica misura idonea ad eliminare o mitigare il rischio di caduta l'installazione di balaustre lo contempla esplicitamente. Una "banchina di carico" come quella su cui si è verificato l'infortunio occorso non è altro che una particolare specie di luogo di lavoro rientrante nel più ampio genere dei "piani di caricamento", per i quali la norma prevede l'installazione "su tutti i lati aperti" soltanto se l'altezza è superiore ai 2 metri. Nel caso in esame, l'altezza era inferiore. Peraltro, anche se apposte, le balaustre non avrebbero evitato la caduta del lavoratore. Il dibattimento ha consentito di accertare l'adozione di una puntuale procedura aziendale in tema di movimentazione dei carrelli postali, la formazione dei dipendenti (inclusa la persona offesa), la dotazione di attrezzature di sicurezza. Ciò vale di per sé ad escludere la sussistenza di qualsiasi omissione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. In ogni caso, la condotta posta in essere dalla persona offesa ha interrotto il nesso causale. Sono le stesse dichiarazioni del teste B. a qualificare come assolutamente "esorbitante" ed abnorme il comportamento dell'infortunato. Con il terzo motivo, si lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esatta individuazione dell'area di rischio di cui l'imputato poteva considerarsi gestore, in considerazione della concreta posizione dallo stesso rivestita nell'ambito della struttura organizzativa della società e del tenore della delega conferitagli dal datore di lavoro. I Giudici si sono limitati a tener conto della delega senza considerare che il suo reale contenuto andava ricavato dagli ulteriori elementi acquisiti. Il riferimento è, in particolare, alla valutazione espressa dall'ispettore della ASL, Alessio F., il quale ricordando gli esiti degli accertamenti svolti quale ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle indagini, ha attribuito esclusivamente al datore di lavoro, dott. Capra e alla dirigente da questi delegata, dott.ssa Carcione [coimputata non appellante], le omissioni dallo stesso reputate penalmente rilevanti. La delega conferita all'ing. A.R. gli attribuiva di attuare, da una parte, gli interventi indicati nel Piano annuale stabilito dal datore di lavoro, dall'altra, gli ulteriori interventi richiesti dal datore di lavoro o dai dirigenti.




Diritto




1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190).
Il tema dell'individuazione delle diverse posizioni di garanzia nell'ambito del sistema prevenzionistico della sicurezza del lavoro è stato ripetutamente esaminato da questa Suprema Corte e diffusamente esaminato in recenti sentenze (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla e altri; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e altri), la cui complessiva disamina merita di essere tenuta in conto. L'infortunio, come si è esposto, è stato determinato dalla mancata assicurazione dei lavoratori dal rischio caduta dalla banchina, per non averla dotata di barriere di protezione. La giurisprudenza di questa Corte, come si è detto, ha ampiamente illustrato come si articoli, nel sistema della sicurezza del lavoro, la posizione di garanzia; come essa debba essere definita in linea di principio e come debba essere riconosciuta in concreto con riguardo all'organizzazione aziendale. La materia è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi di settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, peraltro recependo la sistemazione giurisprudenziale dell'istituto che si era formata nel corso del tempo. Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. In particolare, per ambedue le ultime figure occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro, del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Tali definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni, essendo ben possibile che in un'organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Queste considerazioni di principio evidenziano che nell'ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di più figure di garanti. L'individuazione della responsabilità penale passa, pertanto, anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, rilevano, in particolare, i concreti ruoli esercitati da ciascuno sulla base dei quali si declina la categoria giuridica della posizione di garanzia. Espressione, questa, che esprime l'obbligo giuridico di impedire l'evento il quale fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv cod. pen.
La centralità dell'idea di rischio emerge con particolare incisività nel contesto della sicurezza del lavoro, pur esistendo diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Si può, quindi, affermare che garante è il soggetto che gestisce il rischio.
Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo. 
3. I menzionati principi rilevano quanto alla posizione dell'odierno imputato. È opportuno ricordare che l'imputazione per cui è processo è stata elevata anche nei confronti di MG.C. (non ricorrente), quale dirigente con delega alla sicurezza del Centro Meccanizzazione POSTE ITALIANE Spa, conducendo all'affermazione di responsabilità anche nei confronti della stessa.
Nel caso di specie, dal documento di "delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008" emerge che l'imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare - e, dunque, di autonomia decisionale - in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. Egli era un organo tecnico, in quanto tale con funzioni distinte da quelle dell'unico delegato alla sicurezza (coimputata MG.C.) e soggetto a deliberazioni assunte da altre persone. Dunque, l'imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel senso più sopra illustrato.
Al riguardo, l'impugnata pronunzia si appalesa non esente anche da profili di contraddittorietà e di illogicità laddove afferma che dalla richiamata delega spettava al A.R. definire il Piano annuale di interventi «pur seguendo le indicazioni del datore di lavoro». Trascura così di adeguatamente considerare, oltre al contenuto della delega, la natura del rischio concretizzatosi, afferente alla predisposizione delle opere provvisionali, la presenza di altra figura qualificata alla gestione di tale rischio esecutivo, la stessa condanna di tale soggetto (il riferimento è alla C.). Né individua un concreto, oggettivo nucleo di responsabilità nella gestione dello specifico rischio.
4. In conclusione, non si ravvisa alcuna violazione di cautele ascrivibili all'imputato, conseguendone che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.




P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.
Così deciso il 17 ottobre 2019


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