Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016 sono state pubblicate le “ Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08”.
Tale documento, redatto dal gruppo di lavoro regionale “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” è stato approvato con Determinazione n. 712 del 02 novembre 2015 della Direzione Sanità della Regione Piemonte.
Premesso che:
- la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un Paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all’importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che promuovono la sicurezza;
- negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- anche la Regione Piemonte è intervenuta in materia approvando, con DGR n. 22-5962 del
17.06.2013 e s.m.i., le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i. (d’ora innanzi dette per brevità “Indicazioni operative”) con il fine di semplificare e uniformare le procedure per l’organizzazione e la fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi stessi;
considerato che
- l’art. 13 del DLgs 81/08 stabilisce che “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”;
- gli Accordi Stato-Regioni e i decreti legislativi e ministeriali inerenti la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono incontrovertibilmente definibili come “legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- da quanto rilevato nei precedenti punti risulta evidente che le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
considerato inoltre che
- l’attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL su questo importante fattore della prevenzione può essere ottimizzata avendo a disposizione uno strumento di supporto che faciliti la corretta individuazione degli obblighi normativi e uniformi le procedure operative dei servizi SPreSAL su tutto il territorio regionale;
ciò premesso, tenendo conto della normativa nazionale e dei recenti provvedimenti regionali in materia, in particolare le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvate con DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i., si ritiene opportuno approvare un documento di indirizzo che agevoli e uniformi sul territorio regionale l’attività di controllo da parte delle Aziende Sanitarie Locali in merito alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
visto il DLgs 81/08 e s.m.i. vista la DGR n. 22-5962 del 17.06.2013; vista la DD n. 239 del 01.04.2014;
determina di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DLgs 81/08, le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di approvare le Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i., allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10.
Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” costituito con DD n. 180 del 17 marzo 2014, in ottemperanza agli obiettivi definiti nella stessa determinazione.
Salvatore LA MONICA – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte
Pierluigi GATTI - SPreSAL ASL AL Marco OLOCCO - SPreSAL ASL CN1
Flaminio CICCONI - SPreSAL ASL NO
Emanuela CARATTI e Angelo VELLA - SPreSAL ASL TO1
Michele MONTRANO e Giacomo PORCELLANA - SPreSAL ASL TO3
Gianluca GELAIN - SPreSAL ASL VCO
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DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento, si adottano i termini e le relative definizioni di cui alla deliberazione sopra citata.
Soggetto formatore: è l’ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.
Soggetto erogatore: è l’ente che concretamente realizza l’attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite “soggetto erogatore”. In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell’elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.
Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.
Diretta emanazione: come chiarito nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.
Verifica preliminare
Prima dell’accesso alla sede del corso occorre verificare se il soggetto formatore/erogatore è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla commissione regionale e disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono sia i soggetti c.d. ope legis, sia quelli autorizzati dalla Regione.
In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell’elenco specifico),
è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga “soggetto formatore” della tabella in allegato 1.
Sopralluogo
Accedendo alla sede del corso durante il suo svolgimento:
verificare il tipo di corso e l’obiettivo formativo (ad esempio: aggiornamento RSPP, modulo A, formazione generale per lavoratori, ecc.);
in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), richiedere al soggetto formatore e/o erogatore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente;
verificare la presenza e la corretta compilazione del registro di presenza dei partecipanti;
verificare che il numero dei partecipanti sia conforme al massimo previsto per la tipologia del corso (vedi tabella in allegato 1), accertando la corrispondenza, anche a campione, tra i presenti in aula e i soggetti indicati come presenti nel registro;
verificare, per i corsi che lo prevedono (ad es. funi, ponteggi e uso attrezzature), l’idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate durante la parte pratica del corso;
effettuare le verbalizzazioni secondo la prassi comunemente adottata e, se necessario, effettuare ulteriori accertamenti (SIT, documentazione fotografica, ecc.)
consultare/acquisire/richiedere, se necessario, ad esempio:
o il programma del corso e/o il progetto formativo;
o il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti,
degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
o l’eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
o i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
(vedi tabella in allegato 1);
o se dovuta, la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte.
Atti conseguenti all’attività di accertamento
In caso di riscontrate irregolarità sull’erogazione del corso si provvede a:
Segnalare al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all’inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
Segnalare gli elementi di non conformità all’ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
Inviare al soggetto formatore/erogatore un provvedimento atto ad evitare il rilascio ai partecipanti al corso dell’attestato di formazione specifico ovvero a comunicare agli stessi, per iscritto, la non validità del corso frequentato.
In allegato 2 sono riportate le più comuni inadempienze alla normativa in materia di formazione, con l’indicazione delle possibili azioni da porre in essere da parte dell’organo di vigilanza.
Verifica preliminare
Verificare se il soggetto formatore/erogatore oggetto di accertamento è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla Commissione Regionale e disponibili sul sito http://www.regione.piemonte.it/ sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono sia i soggetti c.d. ope legis, sia quelli autorizzati dalla Regione. Per un eventuale approfondimento circa la data di inserimento nell’elenco, ad esempio nel caso di corso effettuato in data molto antecedente l’accertamento, è possibile chiedere informazioni al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte.
In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell’elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga “soggetto formatore” della tabella in allegato 1.
Se l’accertamento trae origine dall’esame di un attestato, occorre verificare inoltre se esso contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (vedere tabella in allegato 1 alla riga “rilascio attestato”).
Sopralluogo/accertamento
Nel corso dell’accertamento occorre acquisire ovvero richiedere al soggetto formatore/erogatore:
in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente alla data di erogazione del corso;
la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte, se dovuta;
il programma del corso e/o il progetto formativo;
il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
l’eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
l’elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l’attestato e degli eventuali uditori e, se necessario, i loro indirizzi;
documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate;
il verbale finale del corso;
i singoli attestati di frequenza (se necessario).
Laddove sia possibile e necessario assumere a SIT le persone informate (ad es. discenti, personale di segreteria, docenti, ecc.)
Atti conseguenti all’attività di accertamento
In caso di riscontrate irregolarità sull’erogazione del corso si provvede a:
Segnalare al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all’inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
Segnalare gli elementi di non conformità all’ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
Inviare al soggetto formatore/erogatore un provvedimento volto a far cessare il comportamento antigiuridico e/o laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità mediante, ad esempio: l’integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti mancanti, la revoca degli attestati rilasciati, il divieto di erogare ulteriori corsi in assenza dei requisiti richiesti ai soggetti formatori.
Nel caso gli accertamenti evidenziassero che il partecipante al corso, in possesso di un attestato non valido, risulti operare nel ruolo (ad es. RSPP, coordinatore, ecc.) pur sprovvisto dei requisiti, occorrerà assumere i necessari provvedimenti
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INADEMPIENZE ACCERTATE E CONSEGUENTI AZIONI DA INTRAPRENDERE
TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo | Esito della verifica organo di vigilanza | Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto) |
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FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Art. 37, comma 7 DLgs 81/08 | I dirigenti e i preposti non hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione e/o l’aggiornamento periodico. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Art. 37, comma 7 DLgs 81/08 | La formazione e/o l’aggiornamento periodico erogati non rispondono, in relazione ai contenuti e ai criteri previsti dal articolo 37, comma 7 del DLgs 81/08 e neppure a quelli dell’accordo 221/2011 e s.m.i. (in quanto l’applicazione dell’accordo non è obbligatoria, ma costituisce presunzione di conformità) ovvero non rispondono al DI 6/3/2013 per la qualificazione dei docenti. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE Art. 37, comma 9 DLgs 81/08 | I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza non hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione e/o l’aggiornamento periodico. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE Art. 37, comma 9 DLgs 81/08 | La formazione e/o l’aggiornamento periodico erogati per gli addetti al primo soccorso non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 388/2003 | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE Art. 37, comma 9 DLgs 81/08 | La formazione erogata per gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 10/3/1998 | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Art. 37, comma 10 DLgs 81/08 | Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ha ricevuto una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e/o l’aggiornamento periodico. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Art. 37, comma 10 DLgs 81/08 | La formazione e/o l’aggiornamento del RLS non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità, ai requisiti previsti dall’articolo 37, comma 11 del DLgs 81/08 o a quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
Art. 37, comma 12 DLgs 81/08 | La formazione dei lavoratori o quella dei loro rappresentanti non è avvenuta in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. | Diffida al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) volta a sanare la condizione giuridica attraverso il coinvolgimento ex post dell’organismo paritetico. |
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 34, comma 2 DLgs 81/08 | Il datore di lavoro svolge i compiti del SPP senza il possesso dei requisiti di formazione previsti dall’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i. | Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell’art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) |
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 34, comma 2 DLgs 81/08 | La formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP e/o il suo aggiornamento non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata, alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori, ai requisiti previsti dall’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i. oppure ai requisiti dei docenti previsti dal DI 6/3/2013 | Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell’art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL’ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) Articolo 32 del DLgs 81/08 | Gli addetti e/o il responsabile del SPP non possiedono le capacità e i requisiti professionali previsti | Se la violazione riguarda l’RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. Se la violazione riguarda l’ASPP: diffida al datore di lavoro Provvedimento al ASPP/RSPP volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità. |
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL’ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) Articolo 32 del DLgs 81/08 | La formazione e/o l’aggiornamento periodico non rispondono ai criteri previsti dagli accordi 26/1/2006, 5/10/2006 e 25/07/2012 in relazione alla durata o ai contenuti o alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Se la violazione riguarda l’RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. Se la violazione riguarda l’ASPP: diffida al datore di lavoro Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL’USO DELLE ATTREZZATURE Articolo 73, comma 4 del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’accordo 53/2012 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 98, del DLgs 81/08 | Il Coordinatore per la sicurezza per la progettazione o esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori non possiede la formazione o l’aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma. | Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell’art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08. |
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 98, del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’ articolo 98, commi 2 e 3 e dall’’allegato XIV del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell’art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08. Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI Articolo 116, comma 2 del DLgs 81/08 | I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, non hanno ricevuto una formazione e/o l’aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI Articolo 116, comma 2 del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’ articolo 116, commi 3 e 4 e dall’’allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI Articolo 136, comma 6 del DLgs 81/08 | I lavoratori incaricati del montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non hanno ricevuto una formazione e/o un aggiornamento obbligatorio adeguati e miratati alle operazioni previste. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI Articolo 136, comma 6 del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’ articolo 136, commi 7 e 8 e dall’’allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE | Il lavoratore incaricato delle procedure di apposizione della segnaletica stradale non possiede una informazione, formazione e addestramento specifici e/o l’aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma. | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell’art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08 |
Articolo 161, comma 2 bis del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell’art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08. Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO Articolo 258, comma 3 del DLgs 81/08 | Il lavoratore addetto alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate non possiede la qualificazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257 | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) |
FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO Articolo 258, comma 3 del DLgs 81/08 | La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’art. 1° del DPR 8/8/1994 e dal Piano Regionale Amianto, approvato con DGR n. 51-2180 del 5 febbraio 2001,l emanata in virtù dell’art. 10, comma 2 lettera h) della Legge 257/92, in relazione alla durata, contenuti e modalità | Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte |
Nella seguente tabella con il termine “prescrizione” si intende lo strumento disciplinato dall’art. 20 del DLgs 758/94 e con il termine “provvedimento” si intende, di volta in volta, a seconda dei casi e delle circostanze la diffida ex art. 9 DPR 520/55 o la disposizione ex art. 10 dello stesso decreto.
Si segnala inoltre che:
L’accertamento ispettivo, secondo la prassi comunemente in uso, deve valutare sia la condotta che l’elemento psicologico dei soggetti obbligati.
Non essendo possibile elencare le innumerevoli situazioni che possono emergere dagli accertamenti, ci si limita qui ad indicare il criterio con il quale ci si può attivare per sanare le carenze riscontrate, laddove ancora possibile, oppure per annullare gli effetti prodotti dal corso (attestati, abilitazioni, ecc.) oppure ancora per impedire la reiterazione del comportamento scorretto.
Per la contestazione delle violazioni indicate in tabella, occorre sempre verificare che le inadempienze accertate facciano venir meno la qualificazione della figura professionale corrispondente. Ad esempio, l’irregolarità di un corso di aggiornamento per RSPP può non comportare necessariamente la perdita del requisito formativo del soggetto in questione.
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