Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016 sono state pubblicate le “ Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08”.

Tale documento, redatto dal gruppo di lavoro regionale “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” è stato approvato con Determinazione n. 712 del 02 novembre 2015 della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Premesso che:
-   la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un Paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all’importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che promuovono la sicurezza;
-   negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
-   anche la Regione Piemonte è intervenuta in materia approvando, con DGR n. 22-5962 del
17.06.2013 e s.m.i., le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i. (d’ora innanzi dette per brevità “Indicazioni operative”) con il fine di semplificare e uniformare le procedure per l’organizzazione e la fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi stessi;
 
considerato che
-   l’art. 13 del DLgs 81/08 stabilisce che “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”;
-   gli Accordi Stato-Regioni e i decreti legislativi e ministeriali inerenti la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono incontrovertibilmente definibili come “legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
-   da quanto rilevato nei precedenti punti risulta evidente che le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 
considerato inoltre che
-   l’attività  di  vigilanza  e  controllo  da  parte  delle  ASL  su  questo  importante  fattore  della prevenzione può essere ottimizzata avendo a disposizione uno strumento di supporto che faciliti la corretta  individuazione degli  obblighi normativi  e  uniformi le  procedure operative dei  servizi SPreSAL su tutto il territorio regionale;
 
ciò premesso, tenendo conto della normativa nazionale e dei recenti provvedimenti regionali in materia, in particolare le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvate con DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i., si ritiene opportuno approvare un documento di indirizzo che agevoli e uniformi sul territorio regionale l’attività di controllo da parte delle Aziende Sanitarie Locali in merito alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
visto il DLgs 81/08 e s.m.i. vista la DGR n. 22-5962 del 17.06.2013; vista la DD n. 239 del 01.04.2014;
determina di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DLgs 81/08, le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di approvare le Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i., allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10.

Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” costituito con DD n. 180 del 17 marzo 2014, in ottemperanza agli obiettivi definiti nella stessa determinazione.
 
Salvatore LA MONICA – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte
Pierluigi GATTI - SPreSAL ASL AL Marco OLOCCO - SPreSAL ASL CN1
Flaminio CICCONI - SPreSAL ASL NO
Emanuela CARATTI e Angelo VELLA - SPreSAL ASL TO1
Michele MONTRANO e Giacomo PORCELLANA - SPreSAL ASL TO3
Gianluca GELAIN - SPreSAL ASL VCO

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DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano i termini e le relative definizioni di cui alla deliberazione sopra citata.

Soggetto formatore: è l’ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.

Soggetto erogatore: è l’ente che concretamente realizza l’attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite “soggetto erogatore”. In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell’elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.

Diretta emanazione: come chiarito nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.



Verifica preliminare
Prima dell’accesso alla sede del corso occorre verificare se il soggetto formatore/erogatore è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla commissione regionale e disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono sia i soggetti c.d. ope legis, sia quelli autorizzati dalla Regione.
In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell’elenco specifico),
è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga “soggetto formatore” della tabella in allegato 1.

Sopralluogo
Accedendo alla sede del corso durante il suo svolgimento:
verificare il tipo di corso e l’obiettivo formativo (ad esempio: aggiornamento RSPP, modulo A, formazione generale per lavoratori, ecc.);
in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), richiedere al soggetto formatore e/o erogatore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente;
verificare la presenza e la corretta compilazione del registro di presenza dei partecipanti;
verificare che il numero dei partecipanti sia conforme al massimo previsto per la tipologia del corso (vedi tabella in allegato 1), accertando la corrispondenza, anche a campione, tra i presenti in aula e i soggetti indicati come presenti nel registro;
verificare, per i corsi che lo prevedono (ad es. funi, ponteggi e uso attrezzature), l’idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate durante la parte pratica del corso;
effettuare le verbalizzazioni secondo la prassi comunemente adottata e, se necessario, effettuare ulteriori accertamenti (SIT, documentazione fotografica, ecc.)
consultare/acquisire/richiedere, se necessario, ad esempio:
o il programma del corso e/o il progetto formativo;
o il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti,
degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
o l’eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
o i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
(vedi tabella in allegato 1);
o se dovuta, la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte.

Atti conseguenti all’attività di accertamento
In caso di riscontrate irregolarità sull’erogazione del corso si provvede a:
Segnalare al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all’inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
Segnalare gli elementi di non conformità all’ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
Inviare al soggetto formatore/erogatore un provvedimento atto ad evitare il rilascio ai partecipanti al corso dell’attestato di formazione specifico ovvero a comunicare agli stessi, per iscritto, la non validità del corso frequentato.

In allegato 2 sono riportate le più comuni inadempienze alla normativa in materia di formazione, con l’indicazione delle possibili azioni da porre in essere da parte dell’organo di vigilanza.



Verifica preliminare
Verificare se il soggetto formatore/erogatore oggetto di accertamento è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla Commissione Regionale e disponibili sul sito http://www.regione.piemonte.it/ sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono sia i soggetti c.d. ope legis, sia quelli autorizzati dalla Regione. Per un eventuale approfondimento circa la data di inserimento nell’elenco, ad esempio nel caso di corso effettuato in data molto antecedente l’accertamento, è possibile chiedere informazioni al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte.
In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell’elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga “soggetto formatore” della tabella in allegato 1.
Se l’accertamento trae origine dall’esame di un attestato, occorre verificare inoltre se esso contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (vedere tabella in allegato 1 alla riga “rilascio attestato”).

Sopralluogo/accertamento
Nel corso dell’accertamento occorre acquisire ovvero richiedere al soggetto formatore/erogatore:
in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente alla data di erogazione del corso;
la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte, se dovuta;
il programma del corso e/o il progetto formativo;
il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
l’eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
l’elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l’attestato e degli eventuali uditori e, se necessario, i loro indirizzi;
documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate;
il verbale finale del corso;
i singoli attestati di frequenza (se necessario).
Laddove sia possibile e necessario assumere a SIT le persone informate (ad es. discenti, personale di segreteria, docenti, ecc.)

Atti conseguenti all’attività di accertamento
In caso di riscontrate irregolarità sull’erogazione del corso si provvede a:
Segnalare al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all’inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
Segnalare gli elementi di non conformità all’ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
Inviare al soggetto formatore/erogatore un provvedimento volto a far cessare il comportamento antigiuridico e/o laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità mediante, ad esempio: l’integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti mancanti, la revoca degli attestati rilasciati, il divieto di erogare ulteriori corsi in assenza dei requisiti richiesti ai soggetti formatori.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero che il partecipante al corso, in possesso di un attestato non valido, risulti operare nel ruolo (ad es. RSPP, coordinatore, ecc.) pur sprovvisto dei requisiti, occorrerà assumere i necessari provvedimenti

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INADEMPIENZE ACCERTATE E CONSEGUENTI AZIONI DA INTRAPRENDERE

TIPOLOGIA CORSO
Rif. normativo
Esito della verifica organo di vigilanzaAzioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI
 
Art. 37, comma 7 DLgs
81/08
I dirigenti e i preposti   non hanno ricevuto  un’adeguata e
specifica formazione e/o l’aggiornamento periodico.
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI
 
Art. 37, comma 7 DLgs
81/08
La  formazione  e/o  l’aggiornamento  periodico  erogati  non
rispondono, in relazione ai contenuti e ai criteri previsti dal articolo 37, comma 7   del DLgs 81/08 e neppure a quelli dell’accordo 221/2011 e s.m.i. (in quanto l’applicazione dell’accordo non è obbligatoria, ma costituisce presunzione di conformità) ovvero non   rispondono al DI 6/3/2013 per la qualificazione dei docenti.
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE
 
Art. 37, comma 9 DLgs
81/08
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei  luoghi di lavoro  in caso  di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza non hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione e/o l’aggiornamento periodico.
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE
 
Art. 37, comma 9 DLgs
81/08
La formazione e/o l’aggiornamento periodico erogati per gli addetti  al  primo  soccorso  non  risponde,  in  relazione  ai contenuti,  alla  durata  ed  alle  modalità  previste  dal  DM 388/2003Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento      al   soggetto  formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE
 
Art. 37, comma 9 DLgs
81/08
La formazione erogata per gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 10/3/1998Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
 
Art. 37, comma 10 DLgs
81/08
Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  non  ha ricevuto una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e/o l’aggiornamento periodico.Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
 
Art. 37, comma 10 DLgs
81/08
La formazione e/o l’aggiornamento del RLS non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità, ai requisiti previsti dall’articolo 37, comma 11 del DLgs 81/08 o a quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità
Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
Art. 37, comma 12 DLgs 81/08La formazione dei lavoratori o quella dei loro rappresentanti non è avvenuta in collaborazione con gli organismi paritetici,
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Diffida al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) volta a sanare la condizione giuridica attraverso il coinvolgimento ex post dell’organismo paritetico.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 
Art. 34, comma 2 DLgs 81/08
Il datore di lavoro svolge i compiti del SPP senza il possesso dei
requisiti di formazione previsti dall’Accordo tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
223/2011 e s.m.i.
Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell’art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08)
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 
Art. 34, comma 2 DLgs 81/08
La formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP e/o  il  suo  aggiornamento  non  rispondono,  in  relazione  ai contenuti, alla durata, alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori, ai requisiti previsti dall’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i. oppure ai requisiti dei docenti previsti dal DI 6/3/2013Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell’art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08)
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL’ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP E RSPP) Articolo 32 del DLgs 81/08
Gli  addetti  e/o  il  responsabile  del  SPP  non  possiedono  le capacità e i requisiti professionali previstiSe la violazione riguarda l’RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma
1, lettera b del DLgs 81/08.
Se la violazione riguarda l’ASPP: diffida al datore di lavoro
Provvedimento al  ASPP/RSPP  volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o,   laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità.
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL’ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP E RSPP) Articolo 32 del DLgs 81/08
La formazione e/o l’aggiornamento periodico non rispondono ai  criteri   previsti  dagli  accordi  26/1/2006,   5/10/2006   e
25/07/2012  in  relazione  alla  durata  o  ai    contenuti  o  alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti
Se la violazione riguarda l’RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma
1, lettera b del DLgs 81/08.
Se la violazione riguarda l’ASPP: diffida al datore di lavoro
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL’USO DELLE ATTREZZATURE
 
Articolo 73, comma 4 del
DLgs 81/08
La   formazione   erogata   non   risponde   ai   criteri   previsti dall’accordo 53/2012 in relazione alla durata, o ai  contenuti, o alle         modalità,    o    alla    qualificazione    dei    soggetti formatori/erogatori o dei docentiPrescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
 
Articolo 98, del DLgs 81/08
Il  Coordinatore  per  la  sicurezza  per  la  progettazione  o esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile incaricato dal committente  o  dal  responsabile dei  lavori  non  possiede  la formazione   o   l’aggiornamento   obbligatorio   previsti   dalla norma.Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell’art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08.
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
 
Articolo 98, del DLgs 81/08
La  formazione  erogata  non  risponde  ai  criteri  previsti  dall’ articolo 98, commi 2 e 3 e dall’’allegato XIV del DLgs 81/08  in relazione alla durata, o ai  contenuti, o alle  modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docentiPrescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell’art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08.
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
 
Articolo 116, comma 2 del
DLgs 81/08
I   lavoratori   che   impiegano   sistemi   di   accesso   e   di
posizionamento mediante funi, non hanno ricevuto   una formazione e/o l’aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
 
Articolo 116, comma 2 del
DLgs 81/08
La  formazione  erogata  non  risponde  ai  criteri  previsti  dall’
articolo 116, commi 3 e 4 e dall’’allegato XXI del DLgs 81/08  in relazione alla durata, o ai  contenuti, o alle  modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
 
Articolo 136, comma 6 del
DLgs 81/08
I    lavoratori    incaricati    del    montaggio,    smontaggio    o trasformazione   dei   ponteggi   non   hanno   ricevuto      una formazione  e/o  un  aggiornamento  obbligatorio  adeguati  e miratati alle operazioni previste.Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
 
Articolo 136, comma 6 del
DLgs 81/08
La  formazione  erogata  non  risponde  ai  criteri  previsti  dall’
articolo 136, commi 7 e 8 e dall’’allegato XXI del DLgs 81/08  in relazione alla durata, o ai  contenuti, o alle  modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE PER
PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
Il lavoratore incaricato delle procedure di apposizione della
segnaletica stradale non possiede una informazione, formazione e addestramento specifici e/o l’aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma.
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell’art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08
Articolo 161, comma 2 bis
del DLgs 81/08
La  formazione  erogata  non  risponde  ai  criteri  previsti  dal
Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 in relazione alla
durata, o ai  contenuti, o alle  modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell’art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08.
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO
 
Articolo 258, comma 3 del
DLgs 81/08
Il lavoratore addetto alla rimozione, smaltimento dell’amianto
e alla bonifica delle aree interessate non possiede la qualificazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO
 
Articolo 258, comma 3 del
DLgs 81/08
La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall’art.
1° del DPR 8/8/1994 e dal Piano Regionale Amianto, approvato con DGR n. 51-2180 del 5 febbraio 2001,l emanata in virtù dell’art.  10,  comma  2  lettera  h)  della  Legge  257/92,  in relazione alla durata, contenuti e modalità
Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Provvedimento      al   soggetto   formatore/erogatore  volta   a   far  cessare   il  comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte

Nella seguente tabella con il termine “prescrizione” si intende lo strumento disciplinato dall’art. 20 del DLgs 758/94 e con il termine “provvedimento” si intende, di volta in volta, a seconda dei casi e delle circostanze la diffida ex art. 9 DPR 520/55 o la disposizione ex art. 10 dello stesso decreto.

Si segnala inoltre che:
 L’accertamento ispettivo, secondo la prassi comunemente in uso, deve valutare sia la condotta che l’elemento psicologico dei soggetti obbligati.
 Non essendo possibile elencare le innumerevoli situazioni che possono emergere dagli accertamenti, ci si limita qui ad indicare il criterio con il quale ci si può attivare per sanare le carenze riscontrate, laddove ancora possibile, oppure per annullare gli effetti prodotti dal corso (attestati, abilitazioni, ecc.) oppure ancora per impedire la reiterazione del comportamento scorretto.
 Per la contestazione delle violazioni indicate in tabella, occorre sempre verificare che le inadempienze accertate facciano venir meno la qualificazione della figura professionale corrispondente. Ad esempio, l’irregolarità di un corso di aggiornamento per RSPP può non comportare necessariamente la perdita del requisito formativo del soggetto in questione.



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